Regolamento (CEE) 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993; Regolamento (CEE) 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, come risulta modificato dal Regolamento (CE) 1624/95 del Consiglio del 29 giugno 1995; decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611; decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 36: disposizioni recanti modalita' di applicazi...

A tutte le capitanerie di porto e , per conoscenza: Al Comando generale del Corpo d elle capitanerie di porto Alle associazioni professionali di c ategoria

Con la presente circolare esplicativa si intende fornire uno s trumento per l'applicazione del decreto ministeriale in argomento n el rispetto di quei criteri di semplificazione e snellimento d ell'attivita' amministrativa che hanno determinato la nascita del n uovo regolamento in materia di fermo definitivo.

Si precisa che, trattandosi di contributi parzialmente comunitari, i l Ministero costituira' l'esclusivo interlocutore della commissione e uropea, sia ai fini della verifica della disponibilita' finanziaria, s ia in ordine alla valutazione dell'opportunita' d'investire la c ommissione di questioni applicative che presentino carattere s ovranazionale o comunque aventi carattere generale.

  1. Le modalita' di ritiro del motopesca (articoli 1 e 2 decreto m inisteriale n. 36/1998).

    Le modalita' di ritiro non differiscono da quelle previste dai p revigenti regolamenti decreto ministeriale n. 611/1994 e decreto m inisteriale n. 226/1991, se non per qualche aspetto chiarificatore d ella portata del Regolamento (CE) n. 3699/93, in particolare d ell'art. 8.

    Le modalita' che intendono essere attuate dall'istante devono e ssere espressamente indicate nella domanda.

    Innanzitutto, viene eliminato l'affondamento volontario quale m odalita' di ritiro alternativo alla demolizione cosi' come sono b anditi dall'ambito di applicazione della nuova norma i casi di p erdita accidentale del motopesca: cio' che puo' essere preso in c onsiderazione ai fini dell'accesso al premio ai sensi della lettera a ) dell'art. 1 e' soltanto la demolizione volontaria, cioe' r iconducibile ad un atto di volonta' del proprietario, conseguente a lla presentazione della domanda di accesso al premio all'ufficio di i scrizione del motopesca e fermo restando il rispetto dell'art. 160 c od. nav.

    Non possono fruire del premio i titolari di navi che hanno formato o ggetto di arresto definitivo in data anteriore a quella di p resentazione della domanda di ammissione, salvo quanto si dira' a ppresso in ordine all'art. 8.

    In merito alla modalita' di ritiro di cui alla lettera b) dell'art.

    1, essa consta semplicemente della riconsegna della licenza di pesca, c on contestuale redazione di apposito processo verbale ed il p assaggio ad altra attivita' diversa dalla pesca con annotazione, s ulla matricola/registri navi minori e galleggianti di iscrizione, d el vincolo irrevocabile che detta nave non potra' essere piu' a dibita all'attivita' di pesca.

    Con la lettera c) dell'art. 1 la norma nazionale si e' adeguata al Regolamento (CE) n. 3699/93, stabilendo che il trasferimento d efinitivo in un Paese non appartenente all'Unione europea puo' e ssere considerato modalita' di ritiro soltanto qualora tale t rasferimento non sia in contrasto con il diritto internazionale, non a rrechi pregiudizio alla gestione delle risorse ittiche e non venga e ffettuato in Paesi le cui navi insistono sulle stesse risorse i ttiche oggetto di attivita' di pesca da parte della flotta italiana (ad esempio Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Malta e Tunisia).

    Viene ribadita la disposizione, che non pone particolari problemi i nterpretativi, per cui le navi di stazza lorda inferiore a 25 t onnellate (o 27 gross tonnage - GT) possono accedere al premio di a rresto definitivo soltanto mediante demolizione.

    Le modalita' di ritiro menzionate nell'art. 1 hanno carattere t assativo.

    Il requisito relativo all'eta' della nave, di oltre dieci anni, d eve essere inteso nel senso che i dieci anni devono decorrere dalla d ata (giorno, mese ed anno) di entrata in servizio o, in sua assenza, d all'ultimo giorno dell'anno di costruzione. Per la nozione di e ntrata in servizio si applica il disposto dell'art. 6 del Regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio del 22 settembre 1986.

    L'armamento, inteso come effettivo esercizio dell'attivita' di p esca, deve riferirsi ad almeno settantacinque giorni in ciascuno dei d ue periodi di dodici mesi precedenti la presentazione della domanda d i ammissione al premio. In altri termini, dalla data di p resentazione della domanda o dalla data del timbro postale apposto s ulla domanda dovra' calcolarsi a ritroso un primo periodo di dodici m esi (non anno solare) nel quale dovra' accertarsi l'armamento per a lmeno settantacinque giorni e poi un secondo periodo di dodici mesi n el quale dovra' farsi altrettanto.

  2. I vincoli di incumulabilita' con altre misure SFOP (art. 3).

    Come gia' previsto nella previgente normativa, l'art. 3 statuisce l 'incumulabilita' del premio di arresto definitivo con altre c ontributi nazionali, comunitari o regionali riguardanti lo stesso m otopesca.

    La durata temporale del vincolo e' prevista dalla normativa vigente l a quale disciplina rispettivamente l'erogazione dei premi di a mmodernamento del motopesca, nuova costruzione, associazione t emporanea d'impresa e societa' miste, nonche' nelle varie leggi r egionali in materia.

    L'accertamento del vincolo e la data di decorrenza dello stesso e' i n primo luogo rimessa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di n otorieta' che dovra' essere presentata (in bollo) all'autorita' m arittima unitamente alla domanda di ammissione al premio; d ichiarazione che potra' essere resa anche innanzi all'autorita' m arittima in conformita' allo schema allegato al decreto stesso.

    In corso d'istruttoria, l'autorita' marittima e' tenuta a v erificare la veridicita' della dichiarazione in questione, per i c ontributi regionali, attraverso idonea richiesta alla regione di a ppartenenza dell'ufficio di iscrizione della nave e/o di quello di p rovenienza, nel caso di trasferimento da altro ufficio di i scrizione.

    Per quanto concerne i contributi nazionali e/o comunitari di c ompetenza di questo ministero, l'accertamento di eventuali vincoli o stativi verra' effettuato d'ufficio da questo ministero una volta r icevuta la comunicazione di ammissibilita' di cui all'art. 4 del d ecreto ministeriale n. 36/1998.

    L'innovazione normativa di cui alla seconda parte dell'art. 3 va i ntesa nel senso che, ove durante l'ambito temporale di operativita' d el vincolo sia presentata domanda di ammissione al premio di arresto d efinitivo, l'istante puo' optare per quest'ultimo contributo: se il d iverso contributo sia gia' stato erogato, all'istante verra' c orrisposta la differenza tra la somma gia' percepita e il maggior i mporto che gli spetta a titolo di fermo definitivo; qualora il d iverso contributo non sia stato erogato, l'esercizio dell'opzione d ara' titolo alla ammissione o corresponsione dell'intero premio o ptato.

    A tal fine, l'autorita' marittima dovra' invitare l'istante ad e sercitare, entro un termine ordinatorio fissato dalla stessa a utorita', il diritto di opzione mediante atto posto in essere d al/dai proprietari dell'imbarcazione.

  3. La fase istruttoria del procedimento (art. 4).

    La principale innovazione legislativa consiste nell'aver decentrato l a fase istruttoria del procedimento alle autorita' marittime di i scrizione del motopesca; detta fase, anche con riguardo a ll'istruttoria di cui al punto 7 della presente circolare, e' quindi d i competenza degli uffici marittimi, l'amministrazione centrale r iservandosi la predisposizione dei provvedimenti formali c onsequenziali che, onde evitare una inutile duplicazione di i nterventi, saranno adottati sulla base delle risultanze degli uffici m arittimi periferici, evitando la ripetizione dell'istruttoria.

    L'autorita' marittima provvede, nel rispetto dell'art. 4, comma 2, a d assegnare al fascicolo apposito numero di identificazione in o rdine cronologico al fine di procedere all'istruttoria rispettando l a priorita' cronologica di presentazione della domanda.

    L'incombente preliminare e' quello di verificare la sussistenza p rima facie dei requisiti di ammissibilita' della domanda di cui agli a rticoli 1, 2 e 3 (eta' del motopesca superiore a 10 anni, i ndicazione della modalita' di ritiro, demolizione quale modalita' di r itiro esclusiva soltanto per navi di stazza lorda inferiore a 25 t onnellate, armamento per i periodi precedentemente indicati, p resentazione di apposita dichiarazione relativa a ll'esistenza/inesistenza dei vincoli).

    I richiedenti che hanno aderito al piano spadare di cui alla n ormativa vigente e che hanno indicato...

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