COMUNICATO - Contratto collettivo quadro d'integrazione del CCNQ sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998.

Il giorno 24 settembre 2007, alle ore 16,45, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra:

L'A.Ra.N: nella persona del Presidente, avv. Massella Ducci Teri: (firmato)

e le seguenti Confederazioni sindacali:

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CGIL: | (firmato) =====================================================================

CISL: |(firmato)

UIL: |(firmato)

CONFEDIR: |(non firmato)

CISAL: |(firmato)

CONFSAL: |(firmato)

COSMED: |(firmato)

CSE: |(non firmato)

CGU: |(non firmato)

CIDA: |(non firmato)

RDB CUB: |(non firmato)

USAE: |(non firmato)

UGL: |(firmato)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro d'integrazione del CCNQ sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998.

Art. 1.

  1. Il presente contratto integra e chiarisce l'applicazione di alcune disposizioni contenute nel CCNQ del 7 agosto 1998, e successive modificazioni e integrazioni, sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali, di seguito indicato come "CCNQ del 7 agosto 1998".

    Art. 2.

  2. All'art. 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 i commi 1 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

    "1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - di norma sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.".

    "7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 puo' anche essere superiore al 50% sino ad un massimo del 75%. In ogni caso, i limiti minimi della prestazione lavorativa sono quelli fissati per il part-time dalla disciplina generale prevista nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.".

    Art. 3.

  3. All'art. 14 del CCNQ del 7 agosto 1998 i commi 1 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

    "1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 5 e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato che - accertati i requisiti soggettivi previsti dagli articoli 5, comma 1 ed 11, comma 1 - provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, dandone contestuale comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del decreto legislativo n. 165/2001 anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale sono altresi' comunicate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative, oltre che alle amministrazioni di appartenenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche attraverso il sito web dedicato Gedap.".

    "6. Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative devono essere comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Se, entro tale data, le aspettative e i distacchi non vengono espressamente revocati si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento. Il provvedimento risulta, invece, necessario nei casi di revoca, trasformazione di un istituto in un altro, modifica temporale, grado (da tempo pieno a part-time o viceversa). Gli estremi del provvedimento adottato dalle amministrazioni devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 165/2001, anche ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni possono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito web dedicato a Gedap. In tutti i casi di cessazione del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale...

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