CCNL 20 settembre 2001 per dipendenti da agenti immobiliari
Autore | Mario Lavarra |
Carica | Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali |
Pagine | 587-590 |
Page 587
@Gestione del Fondo di assistenza integrativa
Il CCNL per dipendenti da agenti immobiliari datato 20 settembre 2001, in applicazione dal 1 ottobre 2001, ha recentemente portato in attuazione il Fondo di assistenza integrativa a favore dei dipendenti del comparto e dei datori di lavoro.
Attraverso l'EBNAIP, l'Ente bilaterale nazionale agenti immobiliari professionali, è stata istituita un'autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale denominata «Fondo di assistenza integrativa» di cui possono usufruire i lavoratori dipendenti ed i datori di lavoro secondo le modalità riportate nel regolamento del Fondo che qui si riassumono.
Le prestazioni del Fondo sono le seguenti: - infortuni professionali ed extraprofessionali per i lavoratori dipendenti;
- infortuni professionali ed extraprofessionali per i datori di lavoro;
- rimborso di quote economiche giornaliere anticipate dai datori di lavoro per la corresponsione ai lavoratori dell'indennità economica in caso di malattia degli stessi, previste dalla legge e dal CCNL.
In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali, saranno assicurate le seguenti prestazioni:
1) ai lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale di oltre 30 ore settimanali:
Garanzia | Massimale pro capite | Note |
Invalidità permanente | Euro 25.822,84 | Franchigia 3% eliminata per I.P. > 25% se I.P. > 66% viene corrisposta, oltre al normale indennizzo, una rendita aggiuntiva temporanea sotto forma di capitale liquidato in 5 rate annuali, ciascuna pari al 10% della somma assicurata alla garanzia invalidità permanente, con il massimo di Euro 6.197,48 per anno |
Rimborso spese ospedaliere o cliniche | Euro 2.582,28 | |
Diaria ricovero da infortunio | Euro 12,91 per giorno per massimo 365 giorni | franchigia 3 giorni |
2) lavoratori a tempo parziale da oltre 20 e fino a 30 ore settimanali:
Garanzia | Massimale pro capite | Note |
Invalidità permanente | Euro 18.075,99 | Franchigia 3% eliminata per I.P. > 25% se I.P. > 66% viene corrisposta, oltre al normale indennizzo, una rendita aggiuntiva temporanea sotto forma di capitale liquidato in 5 rate annuali, ciascuna pari al 10% della somma assicurata alla garanzia invalidità permanente, con il massimo di Euro 6.197,48 per anno |
Rimborso spese ospedaliere o cliniche | Euro 1.807,60 | |
Diaria ricovero da infortunio | Euro 9,30 per giorno per massimo 365 giorni | franchigia 3 giorni |
Page 588
3) ai lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali:
Garanzie | Massimale pro capite | Note |
Invalidità permanente | Euro 10.329,14 | Franchigia 3% eliminata per I.P. > 25% se I.P. > 66% viene corrisposta, oltre al normale indennizzo, una rendita aggiuntiva temporanea sotto forma di capitale liquidato in 5 rate annuali, ciascuna pari al 10% della somma assicurata alla garanzia |
invalidità permanente, con il massimo di Euro 6.197,48 per anno | ||
Rimborso spese ospedaliere o cliniche | Euro 1.032,91 | |
Diaria ricovero da infortunio | Euro 5,16 per giorno per massimo 365 giorni | franchigia 3 giorni |
Per i datori di lavoro, in caso di infortunio professionale ed extraprofessionale, saranno assicurate le seguenti prestazioni, valide in tutto il mondo nell'arco delle 24 ore:
Garanzie | Massimale pro capite | Note |
Decesso | Euro 51.645,69 | Raddoppio per commorienza di entrambi i coniugi ai figli minori o handicappati |
Invalidità permanente | Euro 51.645,69 | franchigia 3% eliminata per I.P. > 25% se I.P. > 66% viene corrisposta, oltre al normale indennizzo, una rendita aggiuntiva temporanea sotto forma di capitale liquidato in 5 rate annuali, ciascuna pari al 10% |
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA