CCNL 20 settembre 2001 per dipendenti da agenti immobiliari

AutoreMario Lavarra
CaricaPresidente dell'Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali
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@Gestione del Fondo di assistenza integrativa

Il CCNL per dipendenti da agenti immobiliari datato 20 settembre 2001, in applicazione dal 1 ottobre 2001, ha recentemente portato in attuazione il Fondo di assistenza integrativa a favore dei dipendenti del comparto e dei datori di lavoro.

Attraverso l'EBNAIP, l'Ente bilaterale nazionale agenti immobiliari professionali, è stata istituita un'autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale denominata «Fondo di assistenza integrativa» di cui possono usufruire i lavoratori dipendenti ed i datori di lavoro secondo le modalità riportate nel regolamento del Fondo che qui si riassumono.

Le prestazioni del Fondo sono le seguenti: - infortuni professionali ed extraprofessionali per i lavoratori dipendenti;

- infortuni professionali ed extraprofessionali per i datori di lavoro;

- rimborso di quote economiche giornaliere anticipate dai datori di lavoro per la corresponsione ai lavoratori dell'indennità economica in caso di malattia degli stessi, previste dalla legge e dal CCNL.

In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali, saranno assicurate le seguenti prestazioni:

1) ai lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale di oltre 30 ore settimanali:

Garanzia Massimale pro capite Note
Invalidità permanente Euro 25.822,84 Franchigia 3% eliminata per I.P. > 25% se I.P. > 66% viene corrisposta, oltre al normale indennizzo, una rendita aggiuntiva temporanea sotto forma di capitale liquidato in 5 rate annuali, ciascuna pari al 10% della somma assicurata alla garanzia invalidità permanente, con il massimo di Euro 6.197,48 per anno
Rimborso spese ospedaliere o cliniche Euro 2.582,28
Diaria ricovero da infortunio Euro 12,91 per giorno per massimo 365 giorni franchigia 3 giorni

2) lavoratori a tempo parziale da oltre 20 e fino a 30 ore settimanali:

Garanzia Massimale pro capite Note
Invalidità permanente Euro 18.075,99 Franchigia 3% eliminata per I.P. > 25% se I.P. > 66% viene corrisposta, oltre al normale indennizzo, una rendita aggiuntiva temporanea sotto forma di capitale liquidato in 5 rate annuali, ciascuna pari al 10% della somma assicurata alla garanzia invalidità permanente, con il massimo di Euro 6.197,48 per anno
Rimborso spese ospedaliere o cliniche Euro 1.807,60
Diaria ricovero da infortunio Euro 9,30 per giorno per massimo 365 giorni franchigia 3 giorni

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3) ai lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali:

Garanzie Massimale pro capite Note
Invalidità permanente Euro 10.329,14 Franchigia 3% eliminata per I.P. > 25% se I.P. > 66% viene corrisposta, oltre al normale indennizzo, una rendita aggiuntiva temporanea sotto forma di capitale liquidato in 5 rate annuali, ciascuna pari al 10% della somma assicurata alla garanzia
invalidità permanente, con il massimo di Euro 6.197,48 per anno
Rimborso spese ospedaliere o cliniche Euro 1.032,91
Diaria ricovero da infortunio Euro 5,16 per giorno per massimo 365 giorni franchigia 3 giorni

Per i datori di lavoro, in caso di infortunio professionale ed extraprofessionale, saranno assicurate le seguenti prestazioni, valide in tutto il mondo nell'arco delle 24 ore:

Garanzie Massimale pro capite Note
Decesso Euro 51.645,69 Raddoppio per commorienza di entrambi i coniugi ai figli minori o handicappati
Invalidità permanente Euro 51.645,69 franchigia 3% eliminata per I.P. > 25% se I.P. > 66% viene corrisposta, oltre al normale indennizzo, una rendita aggiuntiva temporanea sotto forma di capitale liquidato in 5 rate annuali, ciascuna pari al 10%
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