Cause locatizie e questioni di competenza

AutoreGiorgio Grasselli
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L'abrogazione dell'art. 8 c.p.c., attuata dall'art. 49 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, che ha istituito il giudice unico, ha determinato qualche perplessità in ordine alla competenza per materia nelle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani. Si prospetta, cioè, che in difetto di una norma esplicita che demandi alla esclusiva competenza del tribunale le cause relative ai suddetti rapporti, la competenza andrebbe ripartita in ragione del valore tra il tribunale ed il giudice di pace.

Non mi risultano sul punto decisioni di merito o di legittimità, e scarsa la produzione dottrinaria, tanto da indurre al convincimento che la questione non offra spunti di dibattito, e sia da ritenersi pacifica l'una o l'altra tesi ovvero una tesi intermedia come sembra concludere A. CELESTE che, prima ancora dell'entrata in vigore del decreto 51/98 ha affrontato l'argomento, sia pure in termini generali (A. CELESTE, Giudice unico e controversie locatizie, in questa Rivista 1998, 321).

Secondo questo autore, sebbene la competenza per materia del tribunale per i rapporti locatizi, non sia espressamente prevista dal codice riformato, sarebbe da ritenersi che «a quest'ultimo giudice saranno da attribuirsi la maggior parte delle controversie di locazione (e di comodato) di immobili urbani»: la «maggior parte», quindi, e non tutte. Sarebbero infatti sottratte alla competenza del tribunale, per essere attribuite al giudice di pace in ragione del valore, quelle controversie di valore inferiore a cinque milioni di lire, «purché la controversia investa solamente il pagamento di somme determinate, la cui obbligazione scaturisca da uno di tali rapporti (v., per esempio, canoni, oneri accessori, deposito cauzionale, ecc.), senza però che vengano posti in discussione altri elementi del contratto di locazione, perché altrimenti la relativa causa dovrà essere proposta davanti al tribunale».

La tesi è senz'altro pregevole, anche se reintroduce quei problemi già noti prima della riforma dell'art. 8 c.p.c. (ora abrogato), per l'individuazione del giudice competente.

Basti pensare, stando all'esempio fatto, che, secondo una consolidata giurisprudenza, l'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sorge al termine della locazione soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. 20 gennaio 1997, n. 538, 89, in questa Rivista 1997, 219). Convenuto in giudizio avanti il giudice di pace...

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