PROVVEDIMENTO 14 marzo 2002 - Ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

  1. Ambito di efficacia.

    1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2001, n. 63, e nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2001, n.

    186, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) che hanno usufruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi, dal 15 febbraio 2001 al 15 dicembre 2001, disposta con i medesimi decreti ministeriali.

  2. Ripresa dei versamenti diretti.

    2.1. I soggetti di cui al punto 1.1 devono versare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto i cui termini sono scaduti nel periodo della sospensione, nonche' l'imposta sul valore aggiunto dovuta in sede di dichiarazione relativa all'anno 2000, ripartito fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 maggio 2002.

    2.2. Con le stesse modalita' e negli stessi termini devono essere effettuati i versamenti del saldo IRPEF e delle relative addizionali, dell'IRPEG, dell'IRAP nonche' delle imposte sostitutive dovuti per il periodo d'imposta 2000 sulla base delle dichiarazioni presentate per tale periodo e i versamenti degli acconti d'imposta dovuti per il periodo d'imposta 2001 i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo della sospensione.

    2.3. Le disposizioni di cui al punto 2.2 si applicano anche per i versamenti delle imposte dovute, e non corrisposte nel periodo di sospensione, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti con periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare.

  3. Versamenti dei sostituti d'imposta.

    3.1. I sostituti d'imposta che non hanno effettuato i versamenti delle ritenute alla fonte operate a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per effetto della sospensione di cui al punto 1, devono effettuare il versamento delle somme dovute ripartite fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 maggio 2002.

  4. Versamento di altri...

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