Corte di cassazione penale sez. III, 14 otto bre 2013, n. 42144 (c.c. 25 giugno 2013)

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giur
3/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 14 OTTOBRE 2013, N. 42144
(C.C. 25 GIUGNO 2013)
PRES. FIALE – EST. FRANCO – P.M. FRATICELLI (CONF.) – RIC. SORGENTE
Misure cautelari reali y Riesame y Richiesta y Se-
questro preventivo di bene concesso in locazione y
Legittimazione del proprietario a proporre istanza
di riesame y Conf‌igurabilità y Esclusione y Ragioni.
. In tema di sequestro preventivo, il proprietario di una
cosa sequestrata, data in locazione a terzi, non è le-
gittimato a proporre istanza di riesame poichè la “res”
non è nella sua disponibilità e non potrebbe, quindi,
conseguirne la restituzione; può soltanto chiedere la
revoca della misura, dopo aver ottenuto la risoluzione
anticipata del contratto. (c.p.p. art. 321; c.p.p. art. 322;
c.p.p. art. 324) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 1997, n.
44071, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna. Contra, ovvero nel
senso di riconoscere la legittimazione del proprietario a proporre
istanza di riesame, cfr., Cass. pen. , sez. VI, 30 ottobre 1997, n. 3975,
ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di
Roma confermò il decreto del Gip del tribunale di Velletri
emesso il 7 dicembre 2012, di sequestro preventivo, in re-
lazione al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), D.L.vo
3 aprile 2006, n. 152, di un capannone industriale con le
relative attrezzature e giacenze di rif‌iuti tessili, adibito ad
attività di recupero di rif‌iuti tessili non pericolosi median-
te la loro selezione ed igienizzazione. Un autocarro era
stato caricato per la gran parte con rif‌iuti tessili contenuti
in sacchetti di plastica della raccolta tessile differenziata
urbana e per la residua parte con sacconi francesi di-
chiarati igienizzati. Secondo l’accusa, da ciò poteva pre-
sumersi che la gran parte dei rif‌iuti tessili fossero avviati
alla commercializzazione senza essere prima igienizzati in
violazione della autorizzazione amministrativa.
Sorgente Antonio, non indagato per il reato ma proprie-
tario del capannone sequestrato, a mezzo dell’avv. Emilio
Salustri, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione degli artt. 324, comma 7, 309 commi 5 e
10, c.p.p. per avere il P.M. omesso di trasmettere gli atti al
tribunale del riesame nel termine di 5 giorni, ma con un
ritardo di oltre un mese. Ne deriva che il sequestro aveva
perso eff‌icacia.
2) violazione dell’art. 321 c.p.p. per mancanza o mani-
festa illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza
del fumus, del periculum in mora, nonché alla adeguatez-
za della misura cautelare. Osserva che il fumus si basa su
mere supposizioni, perchè l’inserimento degli indumenti
in diversi contenitori non è un elemento dirimente, né
concreto e coerente, per fare ritenere igienizzati gli uni
e non gli altri. Del resto, il processo di igienizzazione può
compiersi anche posizionando le buste all’interno della ca-
mera, regolarmente in funzione al momento del controllo.
Non è stata effettuata alcuna analisi del contenuto delle
buste, pur essendo possibile, sicché non può presumersi il
fumus del reato.
Nemmeno sussiste il periculum in mora che è stato de-
dotto solo da comportamenti illegittimi posti in essere in
periodi precedenti. Inoltre, il reato ipotizzato non attiene
alle caratteristiche strutturali dell’impianto industriale,
ma semmai alla condotta omissiva e occasionale di qual-
che addetto. É illogico sequestrare proprio quell’impianto
per la ragione che non sarebbe stato utilizzato.
Lamenta inf‌ine che il sequestro è ingiustamente aff‌lit-
tivo e non sono stati rispettati i principi di proporzionalità,
adeguatezza e gradualità, perché le esigenze cautelari po-
tevano essere soddisfatte anche con una misura che non
privasse l’avente diritto della disponibilità del bene.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato. Le Sezioni Unite, infatti,
hanno recentemente confermato il principio che «Nel pro-
cedimento di riesame del provvedimento di sequestro non
è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la
trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309,
comma quinto, c.p.p., con conseguente perdita di eff‌icacia
della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione
tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma
terzo, c.p.p., che ha natura meramente ordinatoria» (sez.
un., 28 marzo 2013, n. 26286, Cavalli, m. 255581).
É infondato anche il secondo motivo. Va preliminar-
mente ricordato che in materia di misure cautelari reali
con il ricorso per cassazione può essere dedotta soltanto
la violazione di legge o la totale mancanza di motivazione,
ivi compresa la motivazione meramente apparente, e non
anche i vizi della stessa, quali l’insuff‌icienza e la manife-
sta illogicità. Nel caso in esame, non sono prospettabili
violazioni di legge, mentre la motivazione è sicuramente
esistente ed adeguata.
Ed invero, quanto al fumus del reato prospettato,
il tribunale del riesame ha osservato che l’autocarro,
all’interno dell’impianto era stato caricato in massima
parte con rif‌iuti tessil i contenuti in «sacchetti di plastica
provenienti direttamente dal circuito della raccolta tes-
sile differenziata da utenza domestica»: per la residua
parte con «sacconi francesi, dichiarati igienizzati, posi-
zionati “a vista” in pro ssimità dell’apertura degli sportelli
del container». Il tribunale quindi - pu r prospettando
l’opportunità di ulteriori verif‌iche tecnich e sui reperti
in sequestro - ha rilevato, a giustif‌ica zione della ritenuta
sussistenza del fumus del reato - che gli accorgimenti
adottati per celare alla vista, all’interno del container,
dietro un primo strato di confezioni a norma, gli originali
sacchetti di plastica contenenti i r if‌iuti tessili frutto di
raccolta differenziata, non igienizzati, rendevano assa i
probabile l’ipotesi che questi ultimi non avessero s ubito
il trattamento di igie nizzazione previsto dalla legge e
dalla autorizzazione amministrativa. Ciò perchè era as-
solutamente inverosimile che dopo l’igienizzazione questi
rif‌iuti fossero stati rimessi negli originali sacchetti prove-
nienti d ai cassonetti. Inoltre, la circostanza che i rif‌iuti

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