Corte di cassazione penale sez. IV, 25 ottobre 2013, n. 43729 (ud. 12 luglio 2013)

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giur
3/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
dall’art. 133 c.p., applicabile anche ai f‌ini della def‌inizione
dell’operatività dell’art. 62 bis c.p.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conse-
gue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente
al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente
procedimento e al pagamento in favore della cassa delle
ammende di una somma che si stima equo f‌issare nell’im-
porto indicato nel dispositivo che segue. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 25 OTTOBRE 2013, N. 43729
(UD. 12 LUGLIO 2013)
PRES. BRUSCO – EST. IZZO – P.M. GERACI (CONF.) – RIC. VARRATTA
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Su-
peramento dei limiti rilevanti ai f‌ini del disvalore
del fatto y Presunzione assoluta dello stato di eb-
brezza.
. In tema di circolazione stradale, il superamento delle
soglie del tasso alcolemico, rilevante ai f‌ini della valu-
tazione del disvalore del fatto, integra una presunzione
assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova
contraria, considerato che la contravvenzione di guida
in stato di ebbrezza ha natura di reato ostativo rispetto
a più gravi delitti contro la integrità f‌isica e la vita della
persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella
sua consumazione. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Nulla in termini. Nel senso che, non costituendo l’esame stru-
mentale (alcoltest) una prova legale, l’accertamento della concen-
trazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per
tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 C.d.S. e, qualora venga-
no oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta
da congrua motivazione, v. Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2013, Do Na-
scimento, in questa Rivista 2013, 1117 e Cass. pen., sez. IV, 12 luglio
2012, Grandi, ivi 2013, 286. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. IV, 22
novembre 2004, P.M. in proc. Gervasoni, ivi 2006, 279, secondo cui
l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello
stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la
prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di
strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non
essendo suff‌iciente allegare la circostanza relativa all’assunzione di
farmaci idonei ad inf‌luenzare l’esito del test, quando tale affermazio-
ne sia sfornita di riscontri probatori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 14 dicembre 2010 il Tribunale di
Lecce, sez. dist. di Gallipoli, assolveva, perchè il fatto non
sussiste, Varratta Giovanni dalla contravvenzione di cui
all’art. 186 lett. b) C.d.s. (acc. in Sannicola il 12 luglio
2009). Il giudice di primo grado rilevava che l’imputato,
sottoposto ad alcoltest, aveva superato il limite di 0,80 g/1
con una minima percentuale, 0,89 e 0,87. Pertanto, tenuto
conto della possibilità di margini di errore nel rilevamen-
to, assolveva l’imputato.
Con sentenza del 7 dicembre 2012 la Corte di Appello di
Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava
l’imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava
alla pena di legge.
Osservava la Corte che lo stato di ebbrezza era stato
rilevato dai Carabinieri già con un esame svolto con un
“precursore”. Successivamente avevano svolto, nel rispetto
delle disposizioni di legge e regolamentari, le misurazioni
con l’etilometro ed entrambe avevano dato esito positivo
con il superamento del limite di 0,80 g/1.
Pertanto non essendo provata alcuna anomalia di
funzionamento delle apparecchiature, l’attendibilità degli
esami non poteva essere messa in dubbio, di qui la con-
danna.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore
dell’imputato, lamentando la erronea applicazione della
legge ed il vizio di motivazione in ordine alla affermazione
di responsabilità. Invero non solo il superamento del limi-
te era stato inf‌initesimale, ma la corte di merito non aveva
tenuto in alcun conto che l’imputato faceva uso di farmaci
con contenuto alcolico e ciò poteva aver determinato il
superamento del limite del penalmente rilevante. Inoltre,
per la punibilità del fatto, andava provato che il Varratta si
trovasse in stato di alterazione psicof‌isica e ciò non poteva
essere dimostrato dal lieve superamento del limite, anche
tenuto conto del fatto che ogni individuo ha una diversa
reazione di assimilazione dell’alcool.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. In ordine alla prima censura formulata, va premes-
so che l’art. 186 vieta la guida in stato di ebbrezza dovuta
all’uso di bevande alcoliche. Poiché il reato è contravven-
zionale, esso è punibile anche a titolo di colpa. Ne conse-
gue che la mancanza di diligenza incide sulla valutazione
della colpevolezza dell’agente, il quale deve evitare di as-
sumere bevande alcoliche quando esse possono avere una
pericolosa sinergia con eventuali farmaci assunti in modo
concomitante. Quanto poi alla doglianza relativa alla pos-
sibilità del cattivo funzionamento dell’etilometro, dal che
la inattendibilità delle percentuali di alcool nel sangue
riscontrate, va rammentato che questa Corte ha statuito
che “In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo
dell’alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato
di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmen-
te la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi
od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione
dell’aspirazione....” (Cass. sez. IV, sentenza n. 45070 del 30
marzo 2004 ud. (dep. 22 novembre 2004), Rv. 230489).
Non essendo stata fornita alcuna prova della inidoneità
dell’apparecchio, salvo la formulazione di generici dubbi,
correttamente ne ha dedotto il giudice di merito la atten-
dibilità degli esiti dell’alcoltest.
3.2. Il ricorrente ha lamentato, inoltre, che non era
provato si trovasse in stato di ebbrezza e, quindi in una
situazione di alterazione psicof‌isica, considerato che ogni
individuo reagisce in modo differente all’assunzione del-
l’alcool e non basta il mero superamento di un limite posto
da una norma a provarlo.

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