Corte di cassazione penale sez. VI, ord. 18 novembre 2013, n. 46202 (c.c. 2 ottobre 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2014
LEGITTIMITÀ
19. Oltre a dover rientrare in una delle sei ipotesi tas-
sativamente previste all’art. 5, par. 1 CEDU, la privazione
della libertà personale per essere legittima deve osservare
due requisiti di carattere generale. Il primo di questi è co-
stituito dalla base legale che non può essere inteso in senso
meramente formale: la giurisprudenza della Corte europea
ha elaborato anche un’interpretazione in senso sostanziale
della base legale affermando l’esigenza che questa sia conf‌i-
gurata “in modo da proteggere l’individuo da privazioni arbi-
trarie della libertà personale”. Le ragioni per giungere a tale
conclusione si ritrovano espresse nella sentenza 23 settem-
bre 1998, Steel c. Gran Bretagna, (ric. n. 67/1997/851/1058),
secondo la quale è richiesto che la legge posta alla base del-
la privazione della libertà personale presenti determinate
qualità e, in particolare, è necessario che la legge che ha
giustif‌icato il provvedimento di privazione della libertà per-
sonale fosse suff‌icientemente precisa e accessibile in modo
da rendere ragionevolmente prevedibili le conseguenze
derivanti dalla sua applicazione.
20. Il principio di legalità convenzionale, con le corre-
late esigenze di accessibilità e prevedibilità della norma,
risulta ampiamente recepito dalla giurisprudenza di legit-
timità nell’ambito della riconosciuta mediazione accerta-
tiva esercitata dalla giurisprudenza volta alla precisazione
del contenuto e della latitudine applicativa della norma
assolvendo sostanzialmente una funzione integrativa del-
la medesima. Sez. un. 21 gennaio 2010 n. 18288, p.g. in
proc. Beschi, in materia di interpretazione di norma pro-
cessuale in materia esecutiva, ha svolto l’interpretazione
conforme di questa alla luce dell’art. 7 CEDU osservando
che il principio di legalità convenzionale ingloba sia il
diritto di produzione legislativa che quello di derivazione
giurisprudenziale.
20.1. Proprio nel riconoscere tale funzione integra-
trice alla giurisprudenza, le S.U. hanno registrato che la
visione sostanziale del principio di legalità convenzionale
si confronta, secondo la giurisprudenza della Corte di Stra-
sburgo, con particolari condizioni qualitative, quali l’acces-
sibilità della norma penale e la ragionevole prevedibilità
delle sue conseguenze. Cosicchè, il sistema convenzionale,
ritiene complementari il dato formale e quello giurispru-
denziale, che si integrano tra loro, con la conseguenza che
gli elementi qualitativi dell’accessibilità e della prevedibi-
lità di cui parla la Corte si riferiscono non tanto all’astratta
previsione legale quanto alla norma “vivente”, risultante
dall’applicazione e dall’interpretazione dei giudici. Assun-
to, quest’ultimo, ribadito - in relazione questa volta a fatti-
specie sostanziale - da sez. un., sentenza n. 34952 del 19
aprile 2012 Rv. 253153, Reina che ha evidenziato che il dato
decisivo da cui dedurre il rispetto del principio di legali-
tà, secondo la Corte EDU, è, dunque, la prevedibilità del
risultato interpretativo cui perviene l’elaborazione giuri-
sprudenziale, tenendo conto del contenuto della struttura
normativa, prevedibilità che si articola nei due sotto-prin-
cipi di precisione e di stretta interpretazione.
21. Nel caso in esame - e seguendo l’argomentare di
tale ultimo arresto - la prevedibilità del risultato interpre-
tativo con riferimento al “diritto vivente” è rappresentata
da una giurisprudenza consolidatasi per un decennio, f‌ino
alla pronuncia di una sentenza difforme. Quello proposto
da sez. V n. 30759/12 costituisce, pertanto, modif‌ica di
un risultato interpretativo “normalmente” prevedibile, in
quanto assistito da una consistente e decennale giurispru-
denza. Modif‌ica che può avvenire - secondo il citato arresto
delle S.U. Reina - solo nel caso in cui tale risultato contra-
sti, in modo chiaro ed evidente, con i principi di precisione
e di stretta interpretazione, caso che, per le ragioni prima
esposte, non può essere ravvisato nella specie.
22. In conclusione, le stringenti ragioni letterali e si-
stematiche poste a base dell’orientamento assolutamente
prevalente rendono del tutto persuasive ed insuperabili le
conclusioni cui detto orientamento è pervenuto alla stregua
del quale, pertanto, correttamente il Tribunale ha escluso
la considerazione, ai f‌ini del computo dei termini massimi
di fase in appello, del periodo semestrale ex art. 303 c.p.p.,
comma 1, lett. b), n. 3 bis ed ha ritenuto interamente de-
corso sin dal febbraio 2013 il termine di fase biennale.
23. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, ORD. 18 NOVEMBRE 2013, N. 46202
(C.C. 2 OTTOBRE 2013)
PRES. MILO – EST. CITTERIO – RIC. SERIO
Cassazione penale y Sentenza y Annullamento con
rinvio y Effetto estensivo y Coimputato ricorrente in
cassazione non in relazione al punto per il quale è
stato disposto l’annullamento con rinvio y Parif‌icazio-
ne del coimputato al non ricorrente y Sussistenza.
Cassazione penale y Sentenza y Annullamento
con rinvio y Effetto estensivo y Coimputato non
ricorrente y Partecipazione al contraddittorio nel
giudizio di rinvio y Sussistenza.
Cassazione penale y Ricorso y Ricorso straordina-
rio per errore materiale o di fatto y Mancata dichia-
razione dell’effetto estensivo dell’impugnazione y
Nella sentenza di annullamento con rinvio y Errore
materiale o di fatto y Insussistenza.
. In tema di effetto estensivo dell’impugnazione (art.
587 c.p.p.), premesso che, con riferimento al giudizio
di cassazione, quando questo si concluda con una pro-
nuncia di annullamento con rinvio, trova applicazione il
disposto di cui all’art. 627, comma 5, c.p.p., secondo cui
l’imputato non ricorrente che possa giovarsi del suindi-
cato effetto dev’essere citato nel giudizio di rinvio e può
anche intervenire di sua iniziativa, deve considerarsi
come non ricorrente anche il coimputato il quale, pur
avendo proposto anch’egli ricorso per cassazione, non
abbia investito, con tale gravame, il punto in relazione
al quale è stato disposto l’annullamento con rinvio.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 587; c.p.p., art. 627) (1)
. La possibile operatività del combinato disposto degli
artt. 587 e 627, comma 5, c.p.p. non incide sulla perma-

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