Corte di cassazione penale sez. V, 7 novembre 2012, n. 42973 (ud. 27 settembre 2012)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
LEGITTIMITÀ
9 bis del codice della strada, secondo cui la sostituzione si
applica “al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis”, deve
intendersi nel senso che la sostituzione deve essere esclu-
sa non quando si verif‌ica tout court un incidente stradale,
ma quando si ritenga di applicare gli effetti sanzionatori
collegati a tale aggravante; sicché nell’ipotesi in cui, come
nella specie, l’eff‌icacia di tale aggravante venga elisa gra-
zie all’applicazione delle attenuanti generiche, è evidente
che l’ostacolo alla possibilità di sostituire la sanzione da
applicare con il lavoro di pubblica utilità viene a cadere;
una tale interpretazione rafforza il potere del giudice di
adeguare la sanzione alle circostanze del caso concreto ed
appare confacente al caso in esame atteso che l’incidente
è avvenuto per mera distrazione della guidatrice (che si è
chinata per raccogliere un carica batteria) e non a causa
dello stato di ebbrezza e non ha provocato danni terzi.
Il ricorrente deduce che questa interpretazione com-
porta inosservanza o erronea applicazione di legge quanto
alla disposta sanzione sostitutiva atteso che la stessa non
poteva essere applicata essendo stata contestata e ritenu-
ta l’aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186, di aver
cagionato un incidente stradale, sia pure ritenuta sub va-
lente rispetto alle riconosciute attenuanti generiche. Ec-
cepisce poi che del giudizio di prevalenza non è stato dato
atto nel dispositivo, che è stato fatto riferimento alla pena
della reclusione anziché quella dell’arresto, che avrebbe
dovuto essere disposta la revoca e non la sospensione della
patente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso merita accoglimento.
Come noto, la L. n. 120 del 2010, art. 33 ha introdotto
nell’art. 186 anche un nuovo comma, il 9-bis, che attribui-
sce al giudice il potere di sostituire per non più di una
volta la pena (sia detentiva che pecuniaria) applicata per
le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella
del lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il con-
ducente abbia provocato un incidente; inoltre, secondo il
comma 2 bis del medesimo art. 186 c.d.s., le pene di cui al
comma 2, quindi quelle relative sia alla lett. a) che b) e c),
sono raddoppiate quando il guidatore in stato di ebbrezza
provoca un incidente, ed è sempre disposto il fermo ammi-
nistrativo dell’autovettura. È evidente che il legislatore ha
diversif‌icato le situazioni tra chi conduce semplicemente
un veicolo in stato di ebbrezza e chi in tale stato provoca
un incidente, quest’ultima ipotesi ritenuta, ovviamente,
più grave in quanto più pericolosa socialmente.
Nella fattispecie oggetto di ricorso, il giudice ha rite-
nuto di poter applicare il lavoro sostitutivo, pur ricorrendo
l’aggravante dell’incidente, avendo ritenuto la stessa sub
valente rispetto alle attenuanti generiche. La tesi non può
essere accolta. La comparazione tra circostanze opera
infatti soltanto ai f‌ini della quantif‌icazione della pena, che
come imposto dall’art. 69, deve avvenire previa effettua-
zione del giudizio di comparazione tra attenuanti di segno
opposto e con valutazione delle sole circostanze ritenute
prevalenti, ma non consente di escludere la rilevanza di
una circostanza alla cui presenza la legge riconnetta, come
nel caso di specie, determinati effetti sia pure negativi per
l’imputato. É infatti pacif‌ico (da ultimo, sez. II 29 maggio
2009 n. 24862 rv. 244340) che il giudizio di comparazione
tra le circostanze, che conduca all’esclusione dell’operati-
vità dell’aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venir
meno la conf‌igurazione giuridica del reato aggravato e,
di conseguenza, la perseguibilità d’uff‌icio eventualmente
prevista per lo stesso (in precedenza, in altre situazioni,
n. 4539 del 1978 Rv. 138656, n. 11320 del 1978 Rv. 139992,
n. 3318 del 1982 Rv. 152974, n. 10212 del 1999 Rv. 214586,
n. 14502 del 1999 Rv. 215542).
Nella specie dunque il giudice non poteva disporre
il lavoro sostitutivo e avrebbe dovuto disporre la revoca
della patente e non soltanto la sospensione per un anno. Il
Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto che
la Corte, facendo uso dei poteri di cui all’art. 619 c.p.p.,
rettif‌ichi la pena inf‌litta. Non ritiene il Collegio di acco-
gliere tale richiesta per non pregiudicare la possibilità del
giudice di merito di valutare i presupposti per applicare la
sospensione condizionale della pena. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 7 NOVEMBRE 2012, N. 42973
(UD. 27 SETTEMBRE 2012)
PRES. FERRUA – EST. PISTORELLI – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. IGNATIUC
VASILE
Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Diffe-
renza tra dolo eventuale e colpa cosciente y Fatti-
specie in tema di sinistro stradale provocato da
conducente di un furgone, oggetto di furto, che du-
rante la fuga travolge un’auto provocando la morte
del passeggero.
. Ricorre il dolo eventuale quando chi agisce si rap-
presenta come seriamente possibile (ma non come
certa) l’esistenza di presupposti della condotta ovvero
il verif‌icarsi dell’evento come conseguenza dell’azione
e, pur di non rinunciare all’azione e ai vantaggi che se
ne ripromette, accetta che il fatto possa verif‌icarsi,
decidendo di agire “costi quel che costi”, mettendo
cioè in conto la realizzazione del fatto. (Fattispecie in
tema di sinistro stradale in cui la Corte ha confermato
la condanna per omicidio volontario del conducente di
un furgone, da lui rubato che, per sottrarsi all’arresto,
superava a velocità molto elevata alcuni semafori rossi
e travolgeva un’auto provocando la morte di un pas-
seggero). (c.p., art. 43; c.p., art. 575) (1)
(1) Nello stesso senso, in merito alla def‌inizione del dolo eventuale,
si vedano Cass. pen., sez. I, 1 agosto 2011, n. 30472, in Ius&Lex dvd n.
3/2014, ed. La Tribuna; Cass. pen.,sez. IV, 24 marzo 2010, n. 11222, in
questa Rivista 2011, 704; Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28231, in
Riv. pen. 2010, 925 e Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2009, n. 13083, ivi
2010, 100. In senso analogo, con riferimento al reato di ricettazione, si
veda anche Cass. pen., sez. un, 3 marzo 2010, n. 12433, ivi 2010, 483.

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