Corte di cassazione penale sez. VI, 14 novembre 2013, n. 45900 (ud. 16 ottobre 2013)

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giur
1/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
zate dal Tribunale per ritenere il medesimo contributo col-
laborativo inattendibile. Con riferimento alle dichiarazioni
di Simone Cerfeda, la Corte d’Appello non ha condiviso il
giudizio di insuperabile imprecisione espresso in primo
grado ed in forza del quale le suddette dichiarazioni erano
state considerate inutilizzabili come prova e come riscon-
tro di altre dichiarazioni. Quanto alle dichiarazioni rese da
Franco Vincenti nella sentenza di appello, a differenza di
quanto risulta dalla decisione di primo grado, viene ricono-
sciuto un suff‌iciente grado di precisione e di attendibilità
al contributo dichiarativo, omettendosi di considerare
che in primo grado era stata rappresentata la diff‌icoltà di
evincere dalle dichiarazioni del medesimo collaboratore
l’effettivo ruolo ricoperto da Corigliano Roberto, dato che
lo stesso si confondeva, abitualmente, con la sua normale
attività di amministratore unico della CO.FIN. e che inoltre
si era ritenuto che dalle suddette dichiarazioni non fosse
emerso quale relazione vi fosse fra l’attività di usura alla
quale era dedito Valerio Corigliano, unitamente ai fratelli
Lezzi e ad altre persone, ed i distributori di carburante
della CO.FIN. facenti capo all’attuale ricorrente. Ed an-
che con riferimento alle dichiarazioni rese da Saponaro
Alessandro, la Corte territoriale è pervenuta ad un diverso
giudizio sull’attendibilità dello stesso, proprio in ordine a
quanto riferito dal collaboratore in ordine alla ricezione
da parte dell’attuale ricorrente di somme di sicura prove-
nienza illecita. Con riguardo, poi, alle dichiarazioni rese da
Toma Dario, pur apparendo la divergenza fra il giudizio di
primo e quello di secondo grado attinente al contenuto ed
alla rilevanza dell’apporto collaborativo di quanto riferito
dal suddetto collaboratore, evidentemente detta divergen-
za di valutazione involge prof‌ili relativi all’attendibilità di
quanto emerso, attraverso, la prova orale nell’ambito del
giudizio di primo grado.
In def‌initiva in tutte le ipotesi ora citate, i giudici di se-
condo grado, pur avendo ritenuto di valutare diversamen-
te, rispetto al giudice di prime cure, le sopra richiamate
prove orali, non hanno avvertito la necessità di procedere,
attraverso la riapertura dell’istruttoria dibattimentale,
all’audizione dei suddetti collaboratori, onde saggiarne, in
attuazione del principio di oralità ed in particolare attra-
verso il metodo del contraddittorio, l’attendibilità. Ciò, per
le ragioni sopra dette, si pone in violazione del principio
del giusto processo stabilito dall’art. 6 par. 1 della CEDU,
nell’interpretazione che alla norma convenzionale è stata
data, nelle decisioni sopra citate, dalla Corte sovranaziona-
le, vincolanti per il giudice italiano. Difatti dall’esame della
sentenza impugnata si evince chiaramente, pur in presen-
za di ulteriori signif‌icative emergenze istruttorie (indagini
di polizia giudiziaria, assegni acquisiti, intercettazioni
telefoniche, consulenze tecniche, dichiarazioni delle per-
sone offese), la rilevanza e la decisività della valutazione
di attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di
giustizia, in assenza delle quali non sarebbe stato possibile
per la Corte territoriale pervenire ad un’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato; ciò comporta che, per
potere adeguatamente dissentire dal giudizio di inattendi-
bilità espresso in primo grado senza incorrere nel vizio di
motivazione, era necessario l’esame diretto anche da parte
dei giudici di appello dei dichiaranti. É proprio in ordine a
questo specif‌ico punto non può che convenirsi con i giudici
di Strasburgo sulla particolare delicatezza e complessità
del compito aff‌idato al giudice chiamato a valutare l’atten-
dibilità di un testimone; a ciò consegue che, in aderenza ai
principi propri del rito accusatorio, quanto meno in linea
generale e con le previste eccezioni, per potere adeguata-
mente esprimere detto giudizio è indispensabile l’esame
diretto delle fonti di prova orale da parte del giudice dello
stesso chiamato a valutarne l’attendibilità, non essendo a
tal f‌ine suff‌iciente la mera lettura dei verbali delle dichia-
razioni raccolte da altro giudice.
Da quanto f‌inora detto emerge che ben diversa è la
fattispecie in cui la divergenza di valutazione fra giudici
di primo grado e giudici di appello non attenga all’atten-
dibilità intrinseca dei dichiaranti, ma alla valutazione dei
riscontri. In una tale ipotesi, che diverge sostanzialmente
da quella oggetto del presente ricorso, i giudici di appello,
ove intendano ribaltare la decisione di assoluzione inter-
venuta in primo grado, potranno procedere ad una diversa
valutazione dei riscontri soggiacendo soltanto a quell’one-
re di motivazione rafforzato di cui, pure sopra, si è detto.
3.4. La sentenza impugnata deve essere, per le conside-
razioni sopra esposte, annullata con rinvio ad altra sezione
della Corte d’Appello di Lecce, perchè proceda a nuovo giu-
dizio in ordine ai reati ascritti all’imputato. Al riguardo, in
base a quanto previsto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma
2, il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio
di diritto: ove all’esito del giudizio di appello si intenda ri-
formare in peius una sentenza assolutoria sulla base di una
diversa valutazione dell’attendibilità di prove dichiarative
assunte in primo grado che rivestano il carattere della deci-
sività, è indispensabile, in forza dell’art. 6 CEDU così come
interpretato dalla sentenza della Corte EDU nel caso Dan c/
Moldavia, procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibat-
timentale per escutere direttamente i testi dinanzi al mede-
simo giudice chiamato a rivalutare la prova. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 14 NOVEMBRE 2013, N. 45900
(UD. 16 OTTOBRE 2013)
PRES. MILO – EST. CAPOZZI – P.M. CEDRANGOLO (DIFF.) – RIC. DI BELLA
Cassazione penale y Sentenza y Annullamento con
rinvio y Annullamento in ordine al solo trattamen-
to sanzionatorio y Operatività della prescrizione y
Esclusione y Formazione progressiva del giudicato
y Sussistenza.
. L’annullamento con rinvio in ordine al solo trattamento
sanzionatorio impedisce l’operatività della prescrizione
il cui termine sia successivamente venuto a scadenza,
dandosi luogo, in tal caso, al fenomeno della forma-
zione progressiva del giudicato, a differenza di quanto
si verif‌ica qualora, nel corso dell’ordinario giudizio di
cognizione, essendosi proposta impugnazione su punti

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