Corte di cassazione penale sez. IV, 12 luglio 2013, n. 30294 (c.c. 25 giugno 2013)

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giur
6/2013 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
composizione collegiale e non monocratica, non deve an-
nullare la sentenza, dato che la prescrizione in tal senso,
posta nell’art. 33 octies c.p.p., riguarda il caso di diretta
violazione delle regole sul riparto di attribuzione e non nel
caso in cui il giudice monocratico si sia pronunciato su
una fattispecie effettivamente rimessa alla sua valutazio-
ne, trattandosi di regula iuris chiaramente formalizzata
con esclusivo riferimento all’ipotesi, ben diversa da quella
oggi in esame, in cui la diversa qualif‌icazione giuridica sia
stata data dal giudice dell’appello rispetto ad una senten-
za emessa in primo grado dal tribunale in composizione
monocratica in relazione ad un delitto attribuito alla sua
diretta cognizione (in questo senso, tra le tante, sez. II,
n. 18607 del 16 aprile 2010, Torre, Rv. 247541; sez. VI, n.
24808 del 14 maggio 2007, Battaglia, Rv. 236974).
4. Tanto impone la declaratoria di nullità sia della sen-
tenza impugnata che di quella di prime cure, con trasmis-
sione degli atti al P.M. ai sensi dell’art. 33 septies comma
2 c.p.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 12 LUGLIO 2013, N. 30294
(C.C. 25 GIUGNO 2013)
PRES. BRUSCO – EST. DELL’UTRI – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. BA
Misure cautelari personali y Estinzione y Termi-
ne di durata massima delle misure diverse dalla cu-
stodia cautelare y Computo y Cause di sospensione
ex art. 304 c.p.p. y Applicabilità y Esclusione.
. Il termine di durata massima delle misure coercitive
diverse dalla custodia cautelare, f‌issato dall’art. 308
c.p.p. nel doppio di quelli previsti per la custodia caute-
lare, non è soggetto alle cause di sospensione dettate,
per la sola custodia cautelare, dall’art. 304 c.p.p. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 304; c.p.p., art. 308) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. V, 13 ottobre 2004,
Lauro, in questa Rivista 2005, 741. Sul tema si veda anche Cass. pen.,
sez. fer., 20 settembre 1990, Lombardi, ivi 1991, 287.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto in data 19 febbraio 2013, a mezzo del pro-
prio difensore, Ba Sow ha proposto ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza in data 13/14 febbraio 2013 con la quale
il tribunale di Torino ha rigettato l’appello proposto dal Ba
avverso il provvedimento in data 8 novembre 2012 con cui
il giudice per le indagini presso il tribunale di Torino ha
disposto, ai sensi dell’art. 304, lett. c-bis, c.p.p., la sospen-
sione dei termini di durata massima della misura cautelare
dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il
periodo di novanta giorni indicato, ex art. 544 c.p.p., per il
deposito della motivazione della sentenza di condanna.
In particolare, il ricorrente censura l’ordinanza im-
pugnata per violazione di legge in relazione all’art. 304
c.p.p., avendo il giudice a quo ritenuto applicabile alla
misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria, le norme dettate dal legislatore con riguardo
alla sospensione dei termini di durata massima della cu-
stodia cautelare in carcere, in violazione del chiaro det-
tato legislativo di cui all’art. 308 c.p.p. che, nel dettare il
termine di durata massima delle misure coercitive diverse
dalla custodia cautelare, ne stabilisce la misura nel doppio
dei termini previsti dall’art. 303 c.p.p. relativo ai termini
di durata massima della custodia cautelare, senza alcun
riferimento all’eventuale sospendibilità di detti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. - Secondo il dettato di cui al primo comma dell’art.
308 c.p.p. “le misure coercitive diverse dalla custodia cau-
telare perdono eff‌icacia quando dall’inizio della loro ese-
cuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei
termini previsti dall’art. 303”; disposizione, quest’ultima,
destinata alla disciplina dei termini di durata massima
della custodia cautelare.
Nell’ambito della disciplina relativa ai termini di dura-
ta massima delle misure coercitive diverse dalla custodia
cautelare, nessuna specif‌ica indicazione risulta espressa-
mente formulata con riguardo all’applicabilità dell’istituto
della sospensione dei termini; istituto, viceversa, esplici-
tamente previsto e regolato dall’art. 304 c.p.p. in relazione
alla misura della custodia cautelare in carcere.
In mancanza di una diversa ed espressa disposizione le-
gislativa, deve pertanto ritenersi che il legislatore non ab-
bia inteso estendere alla disciplina dei termini relativi alle
misure coercitive diverse dalla custodia cautelare l’istituto
della sospensione, tanto derivando dall’inderogabile vigo-
re del principio generale (immanente alla struttura del
sistema penale), che, in materia de libertate (ossia con
riguardo alle disposizioni di legge restrittive della libertà
personale del reo), esclude l’applicabilità del criterio ana-
logico in malam partem (cfr. l’art. 14 prel. c.c.).
Peraltro, la stessa previsione del raddoppio dei termini
di durata massima delle misure coercitive diverse dalla
custodia cautelare vale a convincere della volontà legi-
slativa di ricomprendere, nel più ampio termine di durata
previsto (rispetto a quello individuato per la custodia cau-
telare), ogni possibile vicenda incidentale assimilabile a
quelle specif‌icamente individuate e descritte nell’art. 304
c.p.p.; vicende da ritenersi, di conseguenza, astrattamente
e preventivamente “coperte” dai termini più lunghi così
comprensivamente stabiliti dall’art. 308 c.p.p ..
La stessa eventuale maggiore severità derivante dal-
l’applicazione dell’istituto della sospensione dei termini,
in relazione alla misura cautelare più aff‌littiva della cu-
stodia in carcere, appare, per altro verso, giustif‌icabile in
ragione dell’intuibile maggior pericolosità del soggetto ad
essa sottoposto, avuto riguardo alla più intensa pregnanza
delle esigenze cautelari rinvenute a fondamento della
scelta caduta sulla più grave misura.
L’opzione interpretativa condivisa da questo collegio
trova peraltro un’indiretta conferma nel precedente prin-
cipio statuito da Cass., sez. V, n. 2875/1995, Rv. 204229, che
ha ritenuto (sia pure con riguardo alla differente fattispe-
cie relativa alla sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale) come, ai sensi dell’art. 240-bis disp. coord.

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