Corte di cassazione penale sez. III, 28 ottobre 2013, n. 43945 (c.c. 25 giugno 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2014
LEGITTIMITÀ
codice di autoregolamentazione ovvero di quelle indicate
dalla Commissione di garanzia in funzione di salvaguardia
delle esigenze di contemperamento dei diritti in gioco.
4. Nella specie, risulta dagli atti, e non è oggetto di conte-
stazione, che il difensore di f‌iducia dell’imputato, con istanza
fatta pervenire tempestivamente, ha chiesto il rinvio del-
l’udienza dichiarando di aderire all’astensione dalle attività
giudiziarie proclamata dall’Unione delle Camere Penali ita-
liane, istanza che la Corte d’appello ha respinto per le ragio-
ni sopra riportate, proseguendo l’udienza senza la presenza
del difensore e dello stesso imputato, pronunciando alla f‌ine
sentenza di conferma della condanna dell’imputato.
In questo caso, nonostante il difensore abbia corretta-
mente esercitato la libertà di astensione, attuata in ottem-
peranza di tutte le prescrizioni formali e sostanziali indi-
cate dalle pluralità delle fonti regolatrici, il giudice non
ha riconosciuto il diritto al rinvio, determinando la nullità
della sentenza ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p. In
questo caso la nullità ha riguardato la mancata assistenza
dell’imputato, nullità da considerare a regime intermedio
e non assoluta ex art. 179, comma 1, c.p.p. dal momento
che l’assistenza del difensore non era obbligatoria.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata
con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte
d’appello di Bologna. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 28 OTTOBRE 2013, N. 43945
(C.C. 25 GIUGNO 2013)
PRES. FIALE – EST. FRANCO – P.M. FRATICELLI (CONF.) – RIC. LICCARDI
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Sequestro funzionale alla conf‌isca obbligatoria y
Revoca per assenza di esigenze cautelari y Possibi-
lità y Esclusione y Fattispecie relativa a sequestro
di un veicolo utilizzato per il trasporto illecito di
rif‌iuti.
. La revoca del sequestro preventivo in relazione a fatti-
specie di reato per le quali è prevista la conf‌isca ob-
bligatoria è possibile soltanto nell’ipotesi nella quale
vengano a mancare gli elementi costituenti il “fumus
commissi delicti” e non per il venire meno delle esi-
genze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità
della “res” non è suscettibile di valutazioni discreziona-
li, ma è presunta dalla legge. (Fattispecie relativa a se-
questro di un veicolo utilizzato per il trasporto illecito
di rif‌iuti e, quindi, suscettibile di conf‌isca obbligatoria
ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 172 del 2008, conv. in legge n,
2010 del 2008). (c.p.p., art. 321; d.l. 23 luglio 2008, n.
172, art. 6) (1)
(1) Negli stessi termini si esprime Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2005,
n. 17439, in questa Rivista 2006, 451. Sostanzialmente nel medesimo
senso e con riferimento ad analoga fattispecie, v. Cass. pen., sez. III,
11 marzo 2009, n. 10710, ivi 2010, 232.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 22 luglio 2009 agenti del Corpo forestale sequestra-
rono un autocarro perchè utilizzato per un trasporto non
autorizzato di rif‌iuti. Il 15 ottobre 2012 il Gip del tribunale
di Napoli dispose il sequestro preventivo. In seguito Lic-
cardi Eugenio venne tratto a giudizio. Il 15 ottobre 2012 il
Liccardi chiese il dissequestro perchè l’autocarro era solo
concesso in locazione f‌inanziaria alla soc. EUSA Edilizia la
quale aveva a disposizione molte decine di automezzi sicché
quel sequestro non incideva sul pericolo di reiterazione del
reato. Il giudice del tribunale di Napoli, sezione distaccata
di Pozzuoli, rigettò l’istanza per il motivo che il sequestro
aveva non solo funzione preventiva ma anche dissuasiva. Il
Liccardi propose appello. Il tribunale del riesame di Napoli,
con l’ordinanza in epigrafe, rigettò l’appello perchè il man-
tenimento del sequestro era giustif‌icato dalla previsione
della conf‌isca obbligatoria prevista dall’art. 6, comma 1 bis,
del D.L. 172/2008 per i veicoli utilizzati per il trasporto.
L’indagato, a mezzo dell’avv. Luigi Russo, propone
ricorso per cassazione deducendo che, secondo la giuri-
sprudenza di questa Corte, il sequestro preventivo, anche
se f‌inalizzato alla conf‌isca, non poteva essere disposto non
essendo possibile ritenere una apodittica presunzione
legale di pericolosità. Il sequestro preventivo deve invero
essere revocato quando il reato, oltre che ultimato, abbia
completamente esaurito i suoi effetti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, avendo
il tribunale del riesame dato adeguata motivazione sulla
sussistenza nella specie del periculum in mora.
Ha invero osservato l’ordinanza impugnata che il se-
questro preventivo può essere disposto, oltre che “quando
vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa perti-
nente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze
di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati”
anche quando la res è suscettibile di conf‌isca. Nella specie
appunto si trattava di un veicolo utilizzato per il trasporto
illecito di rif‌iuti e quindi suscettibile di conf‌isca obbligato-
ria ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, D.L. 172/08.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, «La
revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di
reato per le quali è prevista la conf‌isca obbligatoria è pos-
sibile soltanto nell’ipotesi nella quale vengano a mancare gli
elementi costituenti il fumus commissi delicti e non per il
venire meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi
la pericolosità della res non è suscettibile di valutazioni di-
screzionali, ma è presunta dalla legge» (sez. III, 6 aprile 2005,
n. 17439, Amico, m. 231516). La massima citata dal ricorrente
è inconferente perchè si riferisce ad una fattispecie affatto
peculiare (sequestro di un autocarro per la iniziale mancata
iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, sopravve-
nuta successivamente) non rapportabile al caso in esame.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conse-
guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Per questi motivi La Corte Suprema di Cas-
sazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga-
mento delle spese processuali (Omissis)

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