Corte di cassazione penale sez. II, 25 ottobre 2013, n. 43772 (c.c. 3 ottobre 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2014
LEGITTIMITÀ
idem” di cui all’art. 649 c.p.p. (questione che resterebbe
proponibile dinanzi al giudice dell’esecuzione), perché il
relativo giudizio, presupponendo necessariamente un raf-
fronto fra elementi fattuali relativi alle imputazioni conte-
state nelle sentenze in ordine alle quali la preclusione è
addotta, si risolve in un accertamento sul fatto, non con-
sentito alla Cassazione (così, tra le tante, sez. V, n. 9825 del
10 gennaio 2013, Di Martino, Rv. 255219; sez. V, n. 5099/13
del 11 dicembre 2012, Bisconti, Rv. 254654; sez. V, n. 24954
del 6 maggio 2011, Brunetto, Rv. 250920; sez. IV, n. 48575
del 3 dicembre 2009, Bersani, Rv. 245740; sez. V, sentenza
n. 9180 del 29 gennaio 2007, Aloisio e altri, Rv. 236259).
Tuttavia, appare preferibile il diverso indirizzo ese-
getico pe r il quale la questione co ncernente la m ancata
osservanza del precetto f‌issato dall’art. 649 c.p.p., riguar-
dando la p rospettazione della violazione di una norma
processuale, è deducibile in sede di legitt imità, a tteso
che la violazio ne del divieto del “bis in ide m” si risolve in
un “error in procedendo”, che, in quanto tale, consente al
giudice di legittimità l’accertamento di fatto dei relativi
presupposti appl icativi (in questo senso se z. VI, n. 47983
del 27 novembre 2012, D’Alessandro, Rv. 254279; sez. I,
n. 26827 del 5 maggio 2011, Santoro, Rv. 250796; sez. VI,
n. 4 4484 del 30 settemb re 2009, P., Rv. 244856; nonc hé,
come si d esume dalla motivaz ione, sez. un., n. 34655 del
28 giugno 2005, P.G. in p roc. Dona ti ed altro, cit., non
mass. sul pun to).
Alla stregua di tale ultima regula iuris deve escludersi
che la Corte di appello di Torino sia incorsa in alcuna vio-
lazione di legge, in quanto ha correttamente escluso che i
fatti oggetto di addebito a carico del Pironti nel presente
processo siano gli stessi per i quali è in corso di svolgimen-
to altro processo - peraltro, allo stato, def‌inito solo con
sentenza di condanna di primo grado - nei confronti del
medesimo imputato: tenuto conto che, in questo processo,
il prevenuto è chiamato a rispondere della detenzione
illegale di cocaina ed eroina e della cessione di vari quan-
titativi di quelle sostanze a terzi soggetti, condotte poste
in essere (come da formale contestazione) tra il mese di
novembre e quello di dicembre del 2005, ma comunque
di fatto delimitate ad un’epoca precedente alla data del
17 dicembre 2005 nel quale il Pironti era stato tratto in
arresto per la detenzione illegale della droga rinvenuta
all’interno della sua abitazione, episodio specif‌ico per
il quale era stata esercitata un’autonoma azione penale
nell’ambito di altro diverso procedimento, pure pendente
dinanzi alla medesima autorità giudiziaria; episodio, que-
st’ultimo, che, nella motivazione della sentenza gravata,
è stato richiamato esclusivamente per riscontrare la fon-
datezza dell’ipotesi accusatoria, concernente fatti di reato
precedenti, già comprovata sulla base del contenuto delle
intercettazioni telefoniche eseguite durante la fase delle
indagini dagli inquirenti v. pag. 16 sent. impugn.).
4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore del-
l’erario delle spese del presente procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 25 OTTOBRE 2013, N. 43772
(C.C. 3 OTTOBRE 2013)
PRES. CARMENINI – EST. RAGO – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. BATHIRI
Prova penale y Intercettazione di conversazioni o
comunicazioni y Registrazioni, f‌ilmati o altra docu-
mentazione acquisita nel corso delle indagini pre-
liminari y Richiesta di acquisizione y Mancanza di
risposta y Deduzione come causa di nullità da parte
della difesa dell’imputato y Condizioni y Onere pro-
batorio.
. La difesa dell’imputato che deduca come causa di
nullità la mancata risposta ad un richiesta ritualmente
avanzata all’autorità procedente per ottenere l’accesso
a registrazioni, f‌ilmati o altra documentazione acquisita
nel corso delle indagini preliminari ha l’onere di provare
non solo l’avvenuta proposizione di detta richiesta ma
anche il fatto che essa sia rimasta inevasa, non potendosi
attribuire validità, nel vigente ordinamento, al principio
espresso dall’antico brocardo “negativa non sunt proban-
da” e dovendosi al riguardo ritenere che anche un fatto
negativo possa essere provato, o mediante uno specif‌ico
fatto positivo di segno contrario (quale, ad esempio, la
produzione di una certif‌icazione di cancelleria atte-
stante la mancata evasione della richiesta in questione)
ovvero anche mediante presunzioni dalle quali il fatto
negativo possa essere desunto. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 190; c.p.p., art. 493; c.p.p., art. 495) (1)
(1) Questione controversa. Nello stesso senso della pronuncia
espressa in massima si veda Cass. pen., sez. VI, 1 agosto 2012, Namia,
in Ius&Lex dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna. In senso contrario si vedano
Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2011, Cosentino, ibidem e Cass. pen.,
sez.VI, 14 dicembre 2011, ibidem, in quanto non ritengono necessario
che la difesa, una volta assolto l’onere di dimostrare d’aver presenta-
to rituale richiesta all’autorità procedente di rilascio di elementi di
prova ad essa necessari, sia tenuta anche a dar prova del mancato
riscontro alla propria richiesta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 2 aprile 2013, il Tribunale di Bolo-
gna confermava l’ordinanza con la quale, in data 9 marzo
2013, il giudice per le indagini preliminari del medesimo
Tribunale aveva applicato a Bathiri Rifat la misura della
custodia cautelare in carcere per i reati di incendio e ten-
tata estorsione ai danni di Sefedini Seim.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, in proprio,
ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:
2.1. violazione dell’art. 309/5-10 c.p.p. per la mancata tra-
smissione al tribunale del riesame del f‌ilmato sottoposto alla
parte offesa per il riconoscimento degli autori del delitto;
2.2. violazione dell’art. 178 c.p.p. per non avere il P.M.,
nonostante fosse stata depositata specif‌ica istanza, messo
a disposizione della difesa di esso ricorrente il f‌ilmato po-
sto a fondamento della misura cautelare.

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