Corte di cassazione penale sez. II, 4 febbraio 2014, n. 5553 (c.c. 9 gennaio 2014)

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giur
3/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 4 FEBBRAIO 2014, N. 5553
(C.C. 9 GENNAIO 2014)
PRES. ESPOSITO – EST. RAGO – P.M. CESQUI (CONF.) – RIC. CLERICI
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Conf‌isca “per equivalente” ai sensi dell’art. 322 ter
c.p. y Concorso di persone nel reato y Applicabilità
y Criteri.
. Nel caso di reato addebitato a più persone in concorso
tra loro, la conf‌isca per equivalente di cui all’art. 322
ter c.p. e, conseguentemente, il sequestro preventivo
che sia ad essa f‌inalizzato, possono essere disposti per
l’intero importo del prof‌itto o del prezzo del reato nei
confronti di ciascuno dei concorrenti (salva rivalsa nei
rapporti interni tra costui e gli altri concorrenti), avuto
riguardo al carattere essenzialmente sanzionatorio
della suddetta misura ed al principio secondo cui,
quando si verif‌ichi concorso di persone nel reato, cia-
scun concorrente risponde anche degli atti posti in
essere dagli altri e dell’evento delittuoso, considerato
come l’effetto dell’azione combinata di tutti. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 110; c.p., art. 321; c.p., art. 322 ter;
c.p., art. 640 quater) (1)
(1) La questione, non nuova, è oggetto di contrasto giurisprudenzia-
le. Secondo un primo orientamento, al quale aderisce la sentenza in
epigrafe, è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla conf‌isca
di cui all’art. 322 ter c.p., per l’intero importo relativo al prezzo o pro-
f‌itto del reato eseguito in danno a ciascun concorrente, nonostante
le somme illecite siano state intascate in tutto o in parte dagli altri
coindagati. In tal senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 2009, n.
18536, in questa Rivista 2010, 206; Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 2009,
n. 5401, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. II,
5 dicembre 2008, n. 45389, in questa Rivista 2009, 1323. Contra, si
esprimono Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2009, n.10690, ivi 2010, 206;
Cass. pen., sez. VI, 20 settembre 2007, n. 35120, ivi 2008, 577 e Cass.
pen., sez. VI, 2 agosto 2007, n. 31690, ivi 2008, 136, ovvero nel senso
che tale sequestro preventivo non può eccedere, per ciascuno dei
concorrenti, la misura del prof‌itto attribuibile allo stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 10 maggio 2013, il Tribunale del
Riesame di Firenze confermava il decreto con il quale, in
data 1 marzo 2013, il giudice per le indagini preliminari
del tribunale della medesima città aveva disposto il seque-
stro preventivo della somma di € 10.381. 721,17 ovvero di
beni per un valore corrispondente, nei confronti di Clerici
Andrea indagato del reato di cui agli artt. 110 - 640 bis
c.p.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo
del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione
deducendo la violazione dell’art. 321/2 c.p. nella parte
in cui il Tribunale aveva ritenuto di far propria la tesi
secondo la quale, in virtù del principio solidaristico, ogni
imputato risponde di tutto il prof‌itto conseguito a seguito
della consumazione del reato, salvo, poi, il regresso nei
confronti dei concorrenti.
Il ricorrente, con vari argomenti, critica la suddetta
tesi chiedendo che la questione sia rimessa alle SS.UU.
3. Il ricorso, nei termini in cui la doglianza è stata de-
dotta, è infondato.
Il ricorrente ha sollevato, nuovamente, la questione
se, in caso di reato commesso da più persone, il sequestro
preventivo (preordinato alla successiva conf‌isca) debba
essere disposto ed eseguito, per l’intero importo relativo al
prezzo o al prof‌itto del reato, in danno di uno o più coinda-
gati, nonostante le somme illecite siano state incamerate
in tutto o in parte da altri coindagati, ovvero se debba es-
sere disposto in danno di ogni singolo coindagato solo per
la somma da ciascuno dei medesimi incamerata.
La questione, non nuova, è dibattuta nell’ambito di
questa Corte di legittimità.
Secondo un primo cospicuo f‌ilone giurisprudenziale, «è
legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla conf‌isca
di cui all’art. 322-ter c.p., eseguito in danno di un con-
corrente del reato di cui all’art. 316-bis c.p., per l’intero
importo relativo al prezzo o prof‌itto dello stesso reato,
nonostante le somme illecite siano state incamerate in
tutto o in parte da altri coindagati» : Cass. 15445/2004 rv
228750 – Cass. 30729/2006 rv 234849 – Cass. 31989/2006
rv 235128 – Cass. 10838/2006 rv 235832 - Cass-9786/2007
rv 235842 – Cass. 45389/2008 rv 241974 – Cass. 5401/2009
rv 242777 – Cass. 18536/2009 rv 243190 – Cass. 33409/2009
rv 244839.
A tutt’altre conclusioni, giunge un altro indirizzo giuri-
sprudenziale, secondo il quale, invece, «in caso di pluralità
di indagati, concorrenti nel medesimo reato, il sequestro
preventivo funzionale alla conf‌isca, compresa quella per
equivalente ai sensi dell’art. 322 ter c.p.p., non può eccede-
re, per ciascuno dei concorrenti, la misura del prof‌itto allo
stesso attribuibile»: Cass. 31690/2007 – Cass. 34878/2007
– Cass. 35120/2007 – Cass. 10690/2009 rv 243189.
Questa Corte, ritiene di adeguarsi al primo dei suddetti
indirizzi per le ragioni di seguito indicate.
La soluzione della questione non può che passare attra-
verso lo scioglimento dei due nodi dogmatici sottesi alla
problematica in esame, ossia, quale sia la natura giuridica:
a) della conf‌isca prevista dall’art. 322 ter c.p. (richiamato
dall’art. 640 quater c.p.); b) del concorso delle persone nel
reato.
In ordine alla prima questione (natura giuridica della
conf‌isca), l’alternativa è quella di qualif‌icare la conf‌isca
o come misura di sicurezza o come misura di carattere
sanzionatorio.
La conf‌isca come misura di sicurezza, è stata ritenuta
dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione all’art.
240 c.p., essendo stato statuito che «la conf‌isca prevista
dall’art. 240 c.p. è una misura di sicurezza patrimoniale,
tendente a prevenire la commissione di nuovi reati me-
diante l’espropriazione a favore dello stato di cose che,
essendo quanto meno collegate alla esecuzione di illeciti
penali, manterrebbero viva l’idea e la attrattiva del reato.
Essa quindi ha carattere cautelare e non punitivo ed im-
plica, anche nell’ipotesi facoltativa più lata, concernente
“le cose che servono a commettere il reato”, un rapporto di

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