Corte di cassazione penale sez. II, 21 marzo 2014, n. 13218 (ud. 20 febbraio 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 4/2014
LEGITTIMITÀ
elementi rilevanti ex artt. 133 e 62 bis c.p. per cui nessuna
censura può essere mossa sotto questo aspetto alla sen-
tenza impugnata. Ugualmente infondate sono le censure
in merito al trattamento sanzionatorio. Al riguardo valgo-
no le osservazioni sviluppate al punto 6) con riferimento
alla posizione di Lazzaro Bartolo Carmelo.
16. Rando Tiziano. Per quanto riguarda le censure
sollevate con il primo motivo di ricorso, valgono le os-
servazioni svolte in via preliminare ai punti 2) e 3). Nel
caso di specie, la sentenza di secondo grado recepisce
in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado,
correttamente limitandosi a ripercorrere e ad esaminare
per somme linee alcuni aspetti del complesso probatorio
oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omet-
tendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei prin-
cipi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli
atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva
nella sentenza del primo giudice. Nè il ricorrente è stato
in grado di indicare elementi idonei a rovesciare la rico-
struzione dei giudici del merito che non siano stati esami-
nati ovvero siano stati travisati dal giudice d’appello, che
ha rilevato che «nessuna delle imprecisioni e lacune se-
gnalate nell’atto di impugnazione appaiono idonee, stante
la concreta modestia e la evidente marginalità a scalf‌ire
la complessiva attendibilità delle accuse specif‌icamente
rivolte al Rando».
17. Per le stesse ragioni devono essere respinte le cen-
sure sollevate con il secondo motivo in punto di derubri-
cazione del delitto di estorsione consumata in tentativo.
La Corte territoriale ha esaminato l’analoga richiesta sol-
levata con i motivi d’appello e la respinta con motivazione
congrua, osservando che: «il Licari ha chiaramente rife-
rito delle costanti minacce ricevute ad opera del Rando,
non solo nel periodo successivo alla ritenuta estinzione
del debito, ma anche precedentemente senza esprimere
soluzioni di continuità».
18. Inf‌ine devono essere respinte anche le censure
sollevate con il terzo motivo in punto di sussistenza delle
contestate aggravanti. Sul punto correttamente la senten-
za impugnata rimanda alla sentenza del Gup perchè le
obiezioni del ricorrente in ordine alla sussistenza delle ag-
gravanti hanno già trovato risposta esaustiva e giuridica-
mente corretta nella motivazione della sentenza di primo
grado (pagg. 4, 5 e 6).
19. Papaserio Felice. É infondato il primo motivo di
ricorso in punto di violazione di legge e vizi della motiva-
zione. Anche in questo caso le contestazioni del ricorrente
riguardano l’aff‌idabilità delle dichiarazioni a suo carico
della persona offesa. Senonchè nel caso di specie, come
rileva la Corte d’appello - le indicazioni del Licari sono
state riscontrate dagli esiti del servizio di appostamento
della Guardia di Finanza. Nè sarebbe possibile dubitare del
carattere anche implicitamente minaccioso delle pressanti
richieste del Papaserio circa il pagamento del debito in fa-
vore del Rando. Di conseguenza anche il ricorso del Rando
deve essere rigettato, salvo quanto si è detto sopra in punto
di annullamento delle statuizioni civili. (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 21 MARZO 2014, N. 13218
(UD. 20 FEBBRAIO 2014)
PRES. PETTI – EST. LOMBARDO – P.M. ROMANO (PARZ. DIFF.) – RIC. CAMARDA
ED ALTRI
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento y
Rinvio e sospensione y Impedimento del difensore y
Per adesione all’astensione collettiva dalle udienze y
Espressa con atto scritto y Termini y Individuazione.
. La richiesta di rinvio dell’udienza per adesione del di-
fensore all’astensione collettiva dalle udienze non può
essere accolta ove non risultino osservate le condizioni
previste dal codice di autoregolamentazione, ivi com-
presa, in particolare, quella dettate dell’art. 3, lett. b),
di detto codice, nella parte in cui dispone che, quando
l’adesione sia espressa con atto scritto, questo sia co-
municato, con almeno due giorni di anticipo, oltre che
all’autorità procedente, anche agli altri avvocati costi-
tuiti. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 420 ter; l. 12 giugno
1990, n. 146) (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 21 MARZO 2014, N. 13215
(UD. 20 FEBBRAIO 2014)
PRES. PETTI – EST. LOMBARDO – P.M. ROMANO (PARZ. DIFF.) – RIC. RODIA
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento y
Rinvio e sospensione y Impedimento del difensore y
Per adesione all’astensione collettiva dalle udienze
y Espressa con atto scritto y Termini y Comunicazio-
ne tardiva.
. In tema di adesione del difensore all’astensione col-
lettiva dalle udienze deliberata dagli organi rappresen-
tativi della categoria, quando essa venga espressa con
atto scritto, la relativa comunicazione deve ritenersi
tardiva, rispetto al termine di almeno due giorni di
anticipo previsto dall’art. 3, lett. b), del codice di au-
toregolamentazione, quando pervenga all’uff‌icio desti-
natario oltre l’orario di chiusura del medesimo. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 486) (2)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino l’esatta fattispecie.
Sulla natura del Codice di autoregolamentazione delle astensioni
dalle udienze degli avvocati, si veda Cass. pen., sez. un., 19 giugno
2013, n. 26711, in Ius&Lex dvd n. 4/2014, ed. La Tribuna.
(2) Nello stesso senso si esprime Cass. pen., sez. I, 3 giugno 1998, n.
6528, in Ius&Lex dvd n. 4/2014, ed. La Tribuna. Cfr. sul tema Cass.
pen., sez. II, 12 giugno 2009, n. 24533, in questa Rivista 2010, 769.

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