Corte di cassazione penale sez. II, 24 luglio 2013, n. 32367 (ud. 17 luglio 2013)

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giur
6/2013 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
- né il vizio della contraddittorietà della motivazione
che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di
proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in
atti del procedimento specif‌icamente indicati dal ricor-
rente), concernenti punti decisivi e assolutamente incon-
ciliabili tra loro, tali che l’affermazione dell’una implichi
necessariamente e univocamente la negazione dell’altra
e viceversa;
- né il vizio della illogicità manifesta che consegue alla
violazione di alcuno degli altri principi della logica formale
e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi
dell’articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o
scorrettezza) dell’argomentazione per carenza di connes-
sione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile
nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (v., per
tutte, da ultima: sez. un., n. 20804 del 29 novembre 2012
– dep. 14 maggio 2013, Aqulina e altri, non massimata sul
punto).
Epperò i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi
dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di
vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle
censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da
quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione,
sono inammissibili a’ termini dell’articolo 606, comma 3,
cod. proc. pen.
3.6 Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 24 LUGLIO 2013, N. 32367
(UD. 17 LUGLIO 2013)
PRES. PETTI – EST. IANNELLI – P.M. FRATICELLI (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
BALDI ED ALTRI
Giudizio abbreviato y Procedimento y Rito came-
rale y Mutamento di composizione del collegio giu-
dicante y Violazione del principio di immediatezza y
Nullità della decisione y Esclusione.
. In tema di giudizio abbreviato, non essendo com-
preso l’art. 525 c.p.p. tra quelli richiamati dall’art. 442
c.p.p., deve ritenersi che l’intervenuto mutamento di
composizione del collegio giudicante nel corso delle
varie udienze in cui si sia dipanato il giudizio camerale
d’appello non comporti nullità della decisione per vio-
lazione del principio di immediatezza, essendo neces-
sario e suff‌iciente che vi sia identità di composizione
tra il collegio che assume la decisione e quello davanti
al quale abbia avuto luogo la discussione, quando sia
stata assicurata la partecipazione ad essa di tutti i
difensori. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 442; c.p.p., art.
444; c.p.p., art. 525) (1)
(1) Nel senso che costituisce un’ipotesi di nullità assoluta per vio-
lazione del principio dell’immutabilità del giudice il frazionamento
degli interventi conclusivi delle parti svolti dinanzi a due collegi
diversamente composti, v. Cass. pen., sez. V, 22 novembre 2012,
Scambia, in Ius&Lex dvd n. 5/13, ed. La Tribuna. Nello stesso senso
del principio in massima, anche se con specif‌ico riferimento al rito
del lavoro, si veda Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 2003, Ferrovia
Massa Marittima - Follonica S.p.a., ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con sentenza in data 23 gennaio – 17 aprile 2012
la corte di appello di Lecce, sez., distaccata di Taranto, in
riforma della sentenza di primo grado, emessa, in sede di
abbreviato, dal gip del tribunale della stessa città in data 19
novembre 2009, mentre assolveva dai reati di associazione
a delinquere e truffa continuata - capi A) e B)-, perché il
fatto non costituisce reato, Baldi Marcello, Bortone Laura,
Cafaro Carmen, Cantore Vito, Carriero Vincenza, Cassiano
Angela Antonia, Cuccaro Giordano, D’Andria Giuseppe, De
Vita Rocco, Di Fabrizio Maria Concetta, Durino Serena,
Genco Giandomenico, Gigante Marina, Gioia Angela, Lon-
go Angelo, Maiurano Michele, Martellotti Giuseppe, Maz-
zarano Stefania, Miceli Marina, Milano Vincenzo, Palazzo
Antonio, Petarra Vito, Portulano Cataldo, Puppi Annina,
Rochira Giuseppe, Seggioli Laura, Semeraro Maria Rosa-
ria, Sestino Gabriele, Speranza Raffaella, Trento Marco,
Tria Fedele, Venza Cosimo, e Venza Marian; ed ancora,
sempre in riforma della decisione del primo giudice, men-
tre dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di
truffa continuata per essersi prescritti i reati, consumati,
secondo contestazione, f‌ino al Maggio 2004, nei confronti
di Achille Piero Oronzo, Basile Giancarlo, Bello Sandro
Luigi e Mazzilli Gaetano, confermava per questi ultimi
quattro imputati la condanna per il delitto di associazione
a delinquere - capo A - rideterminando la pena in mesi 10
e giorni venti ciascuno.
2 - I fatti di reato come ricostruiti dai giudici di me-
rito: il processo de quo è parte di una più ampia vicenda
giudiziaria che vede imputati, non in questa sede, anche
i responsabili, con altri medici, dell’Istituto di Diagnosi e
Terapia s.r.l. con sede in Taranto, facente capo alla famiglia
Marangi, istituto convenzionato con il SSN per le erogazio-
ne di prestazioni di riabilitazione motoria e di f‌isiokinesi
terapia, nell’ambito del quale si sarebbe formata una as-
sociazione a delinquere funzionale, con la partecipazione
di medici e personale f‌isioterapico, alla commissione di
truffe ai danni del SSN attraverso un congegno oleato ed
operante nel modo seguente: con l’ausilio di promotors si
avvicinavano potenziali clienti, per lo più di età avanzata,
si inducevano gli stessi a rivolgersi a medici dell’Istituto
convenzionato che stilavano piani terapeutici contenenti
iper prescrizioni, sovrabbondanti e non necessarie per le
esigenze terapeutiche dei pazienti, di f‌isiokinesiterapia,
i piani venivano trascritti poi sulle ricette redatte dai
medici di base, venivano poi attestate essere state svolte
da f‌isioterapisti nell’ambito dell’Istituto, in realtà non pre-
state o prestate in moto riduttivo ed inidoneo, quindi in
base a quanto indicato nei piani terapeutici, prescritti
dalle ricette mediche, rappresentato dalle attestazioni
delle prestazioni effettuate venivano chiesti ed ottenuti
rimborsi non corrispondenti alle necessità mediche dei
pazienti e comunque alle prestazioni f‌isioterapiche effet-
tuate con ingiusto vantaggio dei medici e f‌isioterapisti a

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