Corte di cassazione penale sez. ii, 10 luglio 2013, n. 29451 (UD. 17 Maggio 2013)

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giur
Arch. loc. e cond. 6/2013
LEGITTIMITÀ
sè inidonea a sollevare il proprietario dalla posizione di
garanzia allo stesso rigorosamente ascritta dal sistema,
in ragione del particolare legame esistente tra la persona
del proprietario e il bene su cui incide il relativo potere
dominicale (cui risulta indissolubilmente connessa la
correlativa responsabilità in ordine ai danni dallo stesso
bene provocati a terzi), in assenza (come nella specie) di
un formale, chiaro ed inequivoco trasferimento di detta
responsabilità in capo ad altro soggetto.
Del tutto privo di rilevanza deve inoltre ritenersi l’as-
sunto del ricorrente in ordine all’inesigibilità del controllo
della funzionalità dell’impianto a seguito del rilascio delle
dichiarazioni di conformità a regola d’arte ad opera della
ditta richiamata in ricorso, atteso che (come evidenziato
dalle stesse indicazioni del ricorrente) le ridette dichia-
razioni di conformità risultano rilasciate a seguito di in-
terventi eseguiti su parti diverse (o comunque marginali)
dell’impianto di riscaldamento, ossia in occasione dell’in-
stallazione di una nuova caldaia e del tubo di collegamen-
to dell’impianto al serbatoio esterno del gas, senza che tali
interventi avessero mai riguardato direttamente l’impian-
to di riscaldamento nelle sue diramazioni interne, la rela-
tiva struttura e il controllo del relativo stato, con la con-
seguenza che le dichiarazioni contestualmente rilasciate
dal relativo autore non avrebbero potuto legittimamente
estendersi alla piena conformità a norma dell’impianto
nel suo complesso (mai direttamente revisionato), nè
avrebbero potuto giustif‌icare alcun fondato e ragionevole
aff‌idamento sulla relativa piena funzionalità non imme-
diatamente connessa al controllato funzionamento delle
sole nuove parti aggiunte o sostituite.
Ciò premesso, deve ritenersi dotata di logica coerenza
e di conseguente linearità argomentativa l’asserzione della
corte territoriale nella parte in cui sottolinea come la re-
sponsabilità dell’imputato non potesse essere esclusa in
ragione della complessità tecnica degli adempimenti ne-
cessari a rendere l’impianto adeguato alle prescrizioni di
settore, atteso che l’imputato non poteva non essere consa-
pevole della vetustà dell’impianto e della conseguente esi-
stenza di situazioni di rischio che ne potevano conseguire
per i soggetti ai quali era stata consentita l’utilizzazione
del fabbricato; con la conseguente esigibilità dell’obbligo
dell’imputato di rendere l’impianto conforme alla normati-
va, ovvero di impedire, in presenza delle indicate carenze,
l’utilizzazione dell’immobile a terzi; sì che la violazione di
tali obblighi è valsa a integrare, in assenza di alcun ragio-
nevole dubbio, la colpa idonea a integrare gli estremi del
contestato delitto (v. f‌l. 25 della sentenza d’appello).
Quanto all’eventuale incidenza causale dell’impruden-
te intervento dell’altro abitante dell’immobile nella deter-
minazione delle condizioni predisponenti la dispersione
del gas GPL all’interno del fabbricato, vale evidenziare
come del tutto logicamente (e con motivazione immune
da censure d’indole logico-giuridica) la corte territoriale
abbia ascritto a tale prospettazione il ruolo di una mera
ipotesi congetturale, priva di riscontri probatori idonei
a conferirne una concreta effettività, rilevando come il
processo di ricostruzione dei nessi causali nella specie in
azione dovesse muovere dall’individuazione degli elemen-
ti probatori idonei a conferire rilievo all’ipotesi concreta
dotata della più elevata probabilità logica di verif‌icazione
(prossima alla certezza), nell’occasione individuata attra-
verso la corroborazione dell’ipotesi accusatoria prospetta-
ta con le caratteristiche dell’impianto di riscaldamento in
esame in connessione con il tipo di evento lesivo in con-
creto verif‌icatosi, in assenza del benchè mimmo elemento
probatorio di riscontro idoneo a fondare la concreta e ra-
gionevole prospettabilità di fattori causali alternativi.
Sotto altro prof‌ilo, la stessa corte territoriale ha del tut-
to coerentemente sottolineato come non fosse in ogni caso
possibile escludere la persistenza del nesso di causalità
tra la condotta dell’imputato e l’evento lesivo verif‌icatosi,
tenuto conto degli specif‌ici contenuti riconducibili alla
posizione di garanzia del M., tali da imporre di ravvisare
una responsabilità dello stesso per non aver provveduto
all’adozione di idonei dispositivi volti a impedire fughe di
gas in assenza di f‌iamma, e per non aver adeguato l’im-
pianto di riscaldamento al f‌ine di escludere il possibile
collegamento di stufe catalitiche mediante tubi f‌lessibili
generatori di eventuali fughe di gas; e tanto al f‌ine di
scongiurare ogni possibile comportamento imprudente, da
parte di terzi frequentatori dell’immobile, potenzialmente
idoneo, sul piano causale, a determinare la verif‌icazione di
eventi lesivi del tipo di quelli oggetto dell’odierno esame.
4 - Al riscontro dell’infondatezza di tutti i motivi di do-
glianza avanzati dal ricorrente segue il rigetto del ricorso
e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 10 LUGLIO 2013, N. 29451
(UD. 17 MAGGIO 2013)
PRES. MACCHIA – EST. MANNA – P.M. VIOLA (CONF.) – RIC. X
Appropriazione indebita y Elemento oggettivo del
reato y Ingiusto prof‌itto y Conf‌igurabilità y Ammini-
stratore condominiale revocato y Fatto dello stesso
soggetto che persista a comportarsi da amministra-
tore sul presupposto che la delibera assembleare di
revoca sia illegittima y Sussistenza.
. É ravvisabile l’ingiusto prof‌itto proprio del delitto di cui
all’art. 646 c.p. nel fatto del soggetto che - malgrado la
revoca assembleare dalla carica - continui a comportarsi
da amministratore del condominio (creando così una ge-
stione parallela a quella del nuovo designato), reputan-
do la relativa delibera illegittima al punto da invitare i
condomini dissenzienti a sottoscrivere un documento in
suo sostegno. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 646) (1)
(1) Nel senso che l’ingiusto prof‌itto di cui all’art. 646 c.p. non deve
necessariamente connotarsi in senso patrimoniale, cfr. Cass. pen.,
sez. II, 12 novembre 2010, n. 40119, Pasquinelli, in Ius&Lex dvd n.
5/2013, ed. La Tribuna.

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