Corte di cassazione penale sez. I, 28 marzo 2014, n. 14686 (c.c. 28 febbraio 2014)

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giur
4/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
15 aprile 2004 - dep. 7 maggio 2004, Zangari ed altro, Rv.
228592; sez. VI, n. 40542 del 23 settembre 2004 - dep. 15
ottobre 2004, Di Gregorio, Rv. 230260; sez. IV, n. 20576 del 17
marzo 2005 - dep. 1 giugno 2005, Arenzani, Rv. 231360; sez.
V, n. 16555 del 6 aprile 2006 - dep. 16 maggio 2006, Verbi,
Rv. 234451; sez. VI, n. 23778 del 24 maggio 2006 - dep. 7 lu-
glio 2006, Guarino, Rv. 234726; sez. VI, n. 34462 del 20 feb-
braio 2007 - dep. 12 settembre 2007, De Martino e altri, Rv.
237792; sez. IV, n. 33392 del 14 luglio 2008 - dep. 12 agosto
2008, Menoni, Rv. 240901; sez. V, n. 36623 del 16 luglio 2010
- dep. 13 ottobre 2010, Borra e altri, Rv. 248435; sez. VI, n.
10840 del 18 ottobre 2011 - dep. 20 marzo 2012, Cosentino,
Rv. 252278; e sez. I, n. 6907 del 24 novembre 2011 - dep. 22
febbraio 2012, Ganceanu, Rv. 252401).
La sentenza Ucciero, invece, annettendo rilevanza alla
valutazione della conformità della astensione dalle udien-
ze alle disposizioni del Codice di Autoregolamentazione
forense del 4 aprile 2007, e, soprattutto, modulando la
decisione sulla mozione di differimento della trattazione
del procedimento (formulata dal difensore aderente alla
astensione), in funzione della ridetta valutazione, dimo-
stra di aver fatto proprio (pur senza espressa esplicita-
zione delle ragioni della revisione dell’orientamento) il
presupposto antitetico rispetto a quello - f‌ino a quel mo-
mento ritenuto - della assoluta irrilevanza dei motivi del
mancato intervento del difensore (ritualmente avvisato),
in relazione ai procedimenti in parola.
Successivamente, con recentissimo arresto, questa
Corte suprema di cassazione ha espressamente affermato,
proprio in termini, il principio di diritto secondo il quale,
nel giudizio camerale di appello delle sentenze pronun-
ciate col rito abbreviato, in caso di legittimo esercizio
della «libertà di astensione» da parte del difensore (nei
casi previsti e secondo le forme stabilite dal Codice di au-
toregolamentazione), la reiezione della mozione difensiva
di «rinvio» comporta la nullità generale, a regime interme-
dio, del procedimento, ai sensi degli articoli 178, comma I,
lettera c), e 180 c.p.p. (sez. VI, n. 1826 del 24 ottobre 2013
- dep. 17 gennaio 2014, A. S., non massimata).
A tale approdo ermeneutico il Collegio si uniforma.
Sicché, nella specie, il diniego del rinvio, implicita-
mente chiesto (con nota dal 14 marzo 2012) dal difensore
di f‌iducia dell’appellante aderente alla astensione dalla
udienze indetta dalla associazione di categoria, in confor-
mità delle disposizioni del Codice di autoregolamentazio-
ne, cit., comporta la nullità della sentenza.
In mancanza dell’intervento alla udienza camerale da-
vanti alla Corte territoriale di alcun difensore e dell’impu-
tato (v. fascicolo della Corte di appello di Bologna n. 915/10
Regg. App., pp. 26 - 30), la invalidità non è stata sanata (per
decadenza) ai sensi dell’articolo 182 c.p.p.; sicché risulta
tempestivamente dedotta, nel termine di cui all’articolo
180, comma I, c.p.p., col ricorso per cassazione.
Conseguono - laddove deve manifestamente escludersi
la ricorrenza di veruna delle ipotesi contemplate dall’arti-
colo 129 c.p.p. - l’annullamento della sentenza impugnata
e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di
appello di Bologna. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 28 MARZO 2014, N. 14686
(C.C. 28 FEBBRAIO 2014)
PRES. GIORDANO – EST. VECCHIO – P.M. D’AMBROSIO (CONF.) – RIC. CONFL.
COMP. TRIB. TARANTO IN PROC. CORTE APP. LECCE
Esecuzione in materia penale y Competenza y
Pluralità di imputati y Sentenza di assoluzione in
appello solo per uno di essi y Competenza del giu-
dice di secondo grado anche in riferimento agli al-
tri coimputati per i quali viene confermata la con-
danna y Sussistenza.
. In tema di esecuzione, con riferimento al caso di sen-
tenza pronunciata nei confronti di più soggetti, taluno
dei quali, condannato in primo grado, sia stato assolto
all’esito del giudizio d’appello, va affermata, per il prin-
cipio dell’unitarietà dell’esecuzione, la competenza
del giudice di secondo grado anche con riguardo alle
posizioni di coloro per i quali la condanna sia stata
confermata. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 665) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. I, 16 marzo 2010, n.
10415, in questa Rivista 2011, 225; nello stesso senso anche Cass.
pen., sez. I, 19 novembre 2009, n. 44481, in Ius&Lex dvd n. 4/2014, ed.
La Tribuna. In senso difforme si esprime invece Cass. pen., sez. III, 24
novembre 2001, n. 45826, in questa Rivista 2002, 596.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ordinanza, deliberata il 12 novembre 2012 e
pubblicata mediante lettura e inserimento nel processo
verbale della udienza in camera di consiglio partecipata,
la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taran-
to, in funzione di giudice della esecuzione, ha declinato,
a favore del Tribunale di quella stessa sede, la competen-
za a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della
continuazione, presentata nell’interesse del condannato
Leonardo D’Aprile dal difensore di f‌iducia, avvocato Luigi
Esposito.
La Corte territoriale ha motivato che la competenza
quale giudice della esecuzione spetta al Tribunale, in
quanto quell’ uff‌icio ha deliberato nei confronti del con-
dannato instante il provvedimento divenuto irrevocabile
per ultimo, costituito dalla sentenza 9 dicembre 2002, con-
fermata integralmente dal giudice di appello con sentenza
22 febbraio 2010.
2. - Il Tribunale ordinario di Taranto, in composizione
collegiale e in funzione di giudice della esecuzione, me-
diante ordinanza deliberata il 2 ottobre 2012 e depositata
il 23 ottobre 2013, ha resistito alla investitura e ha elevato
conf‌litto negativo di competenza, obiettando che il giudice
della esecuzione, cui spettava provvedere, era la Corte ter-
ritoriale, in quanto colla precitata sua sentenza del 22 feb-
braio 2010, pur avendo confermato la condanna nei con-
fronti del D’Aprile, aveva, tuttavia, riformato la sentenza
di primo grado nei confronti di altro appellante (Tommaso
Aquilino) sul punto della responsabilità, dichiarando non
doversi procedere nei confronti dell’imputato, essendo il
reato a lui ascritto estinto per prescrizione.

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