Corte di cassazione penale sez. I, 10 aprile 2014, n. 15997 (c.c. 28 febbraio 2014)

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Arch. nuova proc. pen. 4/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 10 APRILE 2014, N. 15997
(C.C. 28 FEBBRAIO 2014)
PRES. GIORDANO – EST. CASSANO – P.M. GALLI (DIFF.) – RIC. VILLA
Indagini preliminari y Chiusura y Archiviazione
y Restituzione di cose sequestrate y Competenza
del Gip in funzione del giudice dell’esecuzione y
Provvedimento adottato “de plano” y Opposizione
y Termine.
. Nel caso in cui il procedimento penale si concluda con
provvedimento di archiviazione, la competenza a deci-
dere sull’istanza di restituzione delle cose sequestrate
spetta al giudice per le indagini preliminari, nella qua-
lità di giudice dell’esecuzione, il cui provvedimento, ai
sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p., va adottato “de pla-
no” ed è suscettibile di opposizione da proporsi entro il
termine di quindici giorni, decorrente dalla data della
comunicazione o della notif‌icazione ovvero, in man-
canza, da quella della effettiva conoscenza da parte
dell’interessato. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 667) (1)
(1) Nello stesso senso si esprimono Cass. pen., sez. III, 22 settembre
2010, n. 34219, in Ius&Lex dvd n. 4/2014, ed. La Tribuna e Cass. pen.,
sez. VI, 2 dicembre 1995, n. 3282, in questa Rivista 1996, 472.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 13 maggio 2013 il giudice per le indagini prelimi-
nari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del-
l’esecuzione, in sede di opposizione al provvedimento di
rigetto adottato il 24 giugno 2010 inaudita altera parte, di-
chiarava inammissibile, in quanto tardivamente proposta,
la richiesta avanzata da Luigi Villa, volta ad ottenere la
restituzione della pianta topograf‌ica della città di Milano
rilevata nell’anno 1807, disegnata, in scala da 1 a 100, in
39 fogli delle dimensioni mm 675 x 53 (oltre ad un foglio di
unione), con inchiostro nero e carmino e f‌inemente colori-
ta ad acquarello, da Piero Gada (pubblicata al n. 91 del ca-
talogo “Milano e dintorni”, stampato nel mese di dicembre
2000. Il bene era stato sottoposto a sequestro, in quanto
corpo di reato, nell’ambito del procedimento penale iscrit-
to nei confronti di Villa per il delitto di ricettazione (art.
648 c.p.), successivamente def‌inito con archiviazione per
difetto dell’elemento soggettivo del reato.
Il giudice osservava che la notif‌icazione dell’ordinanza
di rigetto dell’istanza di restituzione del bene, adottata
de plano, non era stata rituale, poiché era stata eseguita
presso il domicilio eletto divenuto ineff‌icace, trattandosi
di domicilio eletto in fase di cognizione (art. 164 c.p.p.).
Peraltro, la parte interessata aveva avuto piena conoscen-
za della decisione adottata il 27 dicembre 2011, allorché
il nuovo difensore nel frattempo nominato (avv. Tommaso
Butrano) aveva ottenuto copia degli atti, secondo quanto
risultante dalla sottoscrizione apposta dal suddetto legale
sulla domanda di visione ed estrazione di copia degli atti
del procedimento penale n. 21101/06 R.G. N.R., nel cui
ambito era stato emesso il provvedimento poi oggetto di
opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 676
e 667, comma 4, c.p.p. L’opposizione era stata proposta
dal difensore solo in data 21 marzo 2012 e, quindi, oltre il
termine di quindici giorni stabilito dalla legge.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricor-
so per cassazione, tramite il difensore di f‌iducia, Villa, il
quale formula le seguenti censure.
Lamenta violazione degli artt. 262, 263, commi 4 e 6,
665, 666, comma 6, 676, 667, comma 4, 585, comma 1 lett.
a), 175, comma 2 c.p.p.. Osserva in proposito che il ricorso
introduttivo dell’incidente di esecuzione era stato propo-
sto in duplice forma: mediante “ricorso” diretto al giudice
dell’esecuzione competente per la restituzione dopo
l’adozione del decreto di archiviazione; “in subordine”,
nella forma dell’opposizione alla precedente ordinanza
reiettiva. Rilevava che erroneamente Villa aveva, a suo
tempo, indirizzato la richiesta di restituzione al pubblico
ministero anziché al giudice dell’esecuzione e che, erro-
neamente, l’Uff‌icio di Procura aveva trasmesso gli atti al
giudice dell’esecuzione in base al principio di conservazio-
ne degli atti processuali anziché dichiarare l’irricevibilità
dell’istanza.
Denuncia, inoltre, violazione di legge e vizio della mo-
tivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità
dell’opposizione, intervenuta dopo la f‌issazione dell’udien-
za camerale (e, quindi, dopo un’implicita valutazione di
ammissibilità), all’esito della quale veniva riservata la
decisione (effettivamente intervenuta a distanza di sette
mesi) e senza considerare la qualif‌icazione “subordinata”
attribuita dalla difesa.
Da ultimo eccepisce violazione di legge e vizio della
motivazione con riguardo alle ragioni poste a base della
decisione adottata, attesa l’irritualità della notif‌ica del
provvedimento adottato de plano che non ammetteva
equipollenti e che, pertanto, non determinava la decorren-
za dei termini per impugnare, l’impossibilità di assumere
quale dies a qua un atto “interno” al procedimento, quale
la richiesta di estrazione di copia degli atti, nonché l’as-
senza di un’effettiva conoscenza del provvedimento ogget-
to d’impugnazione.

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