Corte di cassazione penale sez. I, 28 marzo 2014, n. 14677 (ud. 20 gennaio 2014)

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giur
4/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
o meno in concreto suscettibile di esecuzione o di dare
luogo a interventi del giudice dell’esecuzione».
Mentre la decisione in senso contrario, successivamen-
te intervenuta (Rv. 256215, cit.), si è limitata a richiamare
il fallace presupposto (ampiamente confutato) che la
sentenza di proscioglimento «non sarebbe suscettibile di
richiedere l’intervento del giudice della esecuzione».
3.6 - Per vero - al di là della rilevanza che assume nel
concorso con altri provvedimenti di proscioglimento, di
non luogo a procedere o di condanna (per il medesimo
fatto e nei confronti della stessa persona), ai sensi dell’ar-
ticolo 669, commi 7 e 8, c.p.p. - la sentenza di prosciogli-
mento, oltre alle statuizioni di liberazione, di rilascio o di
restituzione è, invece, suscettibile di comportare plurimi
interventi in executivis, tutti normativamente, previsti
quali e la revoca della sentenza stessa, se pronunciata
«per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità»,
in dipendenza della abolitio criminis o della dichiarazione
della illegittimità costituzionale della norma incrimina-
trice (articolo 673, comma 2, c.p.p.); e la esecuzione delle
misure di sicurezza personali (articolo 658 c.p.p.); la appli-
cazione o la revoca della conf‌isca (articolo 676, comma 1,
c.p.p.) la declaratoria della falsità documentale accertata
ai sensi dell’articolo 537, comma 4, c.p.p. (articolo 675,
comma 1, c.p.p.); e la cancellazione, la ripristinazione,
la riforma o la rinnovazione dei documenti (articolo 675,
comma 2, c.p.p.).
E signif‌icativamente il legislatore non ha circoscritto
l’ambito della competenza del giudice della esecuzione
alle sole sentenze o ai soli decreti penali di condanna, ma
ha fatto riferimento alla generale categoria del «provve-
dimento» giudiziario, la quale categoria comprende sia le
sentenze e i decreti penali di condanna che le sentenze di
non luogo a procedere e quelle di proscioglimento (artico-
lo 665 c.p.p.).
La contraria opinione oltretutto comporterebbe la
conseguenza (sicuramente anomala) dello sdoppiamento
della competenza del giudice della esecuzione in relazio-
ne ai provvedimenti chiesti dalla persona def‌initivamente
prosciolta nel giudizio di appello, per effetto della totale
riforma della condanna riportata in primo grado: nei con-
fronti di costui non è certamente conf‌igurabile la compe-
tenza del giudice, di prime cure, quello, cioè, della con-
danna (totalmente riformata in secondo grado), mentre il
suddetto giudice sarebbe, invece, competente in relazione
agli incidenti relativi alla persone condannate colla stessa
sentenza (confermata ovvero riformata soltanto in rela-
zione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni
civili).
Conclusivamente, da un canto, la rilevanza dei prov-
vedimenti di proscioglimento in executivis e, precipua-
mente, la loro attitudine a costituire materia esclusiva
di deliberazione del giudice della esecuzione e, dall’altro
canto, il principio della «unitarietà della esecuzione»,
comportano il corollario che la riforma sostanziale della
medesima sentenza (pur nel senso del proscioglimento)
adottata nei confronti di persona diversa dal condannato
instante (nei confronti del quale la decisione è stata con-
fermata ovvero riformata soltanto in relazione alla pena,
alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili), radica
per tutti la competenza del giudice di secondo grado,
quale giudice della esecuzione, ai sensi dell’articolo 665,
comma 2, ultimo inciso, c.p.p.
3.7 - Orbene tale ipotesi ricorre nella specie: infatti non
sorge questione sul punto che la sentenza della Corte di
appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, mentre
nei confronti del condannato instante ha soltanto modif‌i-
cato il trattamento sanzionatorio, escludendo la pena ac-
cessoria, ha, tuttavia, riformato in senso c.d. «sostanziale»
la sentenza del Tribunale ordinario di quella stessa sede
nei confronti di altro imputato, prosciogliendolo per estin-
zione del reato.
Conseguono la declaratoria della competenza della
Corte territoriale e la trasmissione degli atti a quell’uff‌i-
cio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 28 MARZO 2014, N. 14677
(UD. 20 GENNAIO 2014)
PRES. CHIEFFI – EST. MAZZEI – P.M. GALASSO (DIFF.) – RIC. MEDULLA
Atti e provvedimenti del giudice penale y Atti
abnormi y Illegittima applicazione della pena
detentiva congiuntamente a quella pecuniaria y Nel
caso in cui tali pene siano previste come alternati-
ve y Abnormità o inesistenza del relativo provvedi-
mento y Esclusione.
. L’illegittima applicazione, con provvedimento non
più soggetto ad impugnazione, della pena detentiva
congiuntamente a quella pecuniaria, in un caso nel
quale la pena detentiva e quella pecuniaria siano inve-
ce previste come alternative, non può essere eliminata
in sede esecutiva, non dando essa luogo ad abnormità
o inesistenza giuridica di detto provvedimento. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 670) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si vedano Cass.
pen., sez. I, 19 marzo 2009, n. 12453, in questa Rivista 2010, 348 e
Cass. pen., sez. I, 9 aprile 1997, n. 2174, in Ius&Lex dvd n. 4/2014,
ed. La Tribuna. In genere, sull’abnormità ed inesistenza del provve-
dimento, si veda Cass. pen., sez. V, 29 luglio 1997, n. 2053, in questa
Rivista 1998, 273.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza deliberata il 18 marzo 2013 il Tri-
bunale di Genova, giudice dell’esecuzione, ha dichiarato
illegale e, per l’effetto, non eseguibile la pena detentiva
applicata a Medulla Massimo con decreto di condanna, in
data 7 marzo 2011, del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Genova, pari a mesi uno e giorni quindici
di arresto, convertita in euro 11.250 (undicimiladuecento-
cinquanta) di ammenda, confermando per il resto la pena
pecuniaria applicata congiuntamente a quella detentiva
nella misura di euro 6.000 (seimila) di ammenda e ordi-
nando l’esecuzione solo di quest’ultima.

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