Corte di cassazione penale sez. I, 31 marzo 2014, n. 14775 (ud. 12 marzo 2014)

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giur
4/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 31 MARZO 2014, N. 14775
(UD. 12 MARZO 2014)
PRES. GIORDANO – EST. VECCHIO – P.M. IACOVIELLO (DIFF.) – RIC. LAPRESA
Atti e provvedimenti del giudice penale y Prov-
vedimenti in camera di consiglio y Udienza y Impe-
dimento del difensore y Per adesione all’astensione
collettiva dalle udienze y Richiesta di rinvio o so-
spensione y Ingiustif‌icato diniego della richiesta di
rinvio y Nullità a regime intermedio y Conf‌igurabili-
y Sussistenza.
. In tema di giudizio camerale di appello costituisce
causa di nullità (a regime intermedio) la ingiustif‌icata
reiezione della richiesta di rinvio avanzata dal difenso-
re sulla base della sua dichiarata adesione, nelle forme
e nei termini previsti dal codice di autoregolamenta-
zione, all’astensione collettiva dalle udienze deliberata
dalle competenti associazioni di categoria. (Mass. Re-
daz.) (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 486) (1)
(1) La pronuncia in epigrafe conferma quanto già recentemente
affermato da Cass. pen., sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 1826, in questa
Rivista 2014, 305. Secondo il precedente contrario orientamento,
espresso, ex multis, da Cass. pen., sez. I, 22 febbraio 2012, n. 6907, ivi
2013, 583; Cass. pen., sez. V, 13 ottobre 2010, n. 36623, in Ius&Lex dvd,
n. 4/2014; Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 2006, n. 23778, in questa Rivi-
sta 2007, 511; Cass. pen., sez. un., 27 giugno 1998, 7551, in Ius&Lex
dvd n. 4/2014, ed. La Tribuna, il disposto dell’art. 486, quinto comma,
c.p.p. non si applica ai giudizi d’appello che si svolgono con le forme
previste dall’art. 127 c.p.p.. Tale indirizzo è stato poi superato dalla
decisione delle SS.UU. 19 giugno 2013, n. 26711, ibidem, secondo
cui, nei procedimenti relativi a misure cautelari personali, non
è consentita l’astensione dalle udienze da parte del difensore che
aderisca ad una protesta di categoria, in quanto l’art. 4 del Codice di
“Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati”
esclude espressamente che l’astensione possa riguardare le udienze
penali “afferenti misure cautelari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con sentenza, deliberata il 28 ottobre 2009 e de-
positata il 13 novembre 2009, il giudice della udienza
preliminare del Tribunale ordinario di Rimini, in esito al
giudizio, celebrato col rito abbreviato, ritenuti il concorso
di circostanze attenuanti generiche (equivalenti alle ag-
gravanti) e la continuazione tra tutti i reati, ha condan-
nato alla pena principale della reclusione in otto anni e
alle pene accessorie di legge, Jaco Lapresa, imputato dei
delitti di rapina aggravata tentata (capo A della rubrica),
di rapina aggravata consumata (capo B, ibidem), di lesio-
ne personale aggravata (capo B, rectius C, ibidem) e di
omicidio tentato aggravato (capo C, rectius D, ibidem),
commessi tutti in danno di Camillo Massimiliano Menna,
in Riccione il 24 agosto 2007.
2. - Sugli appelli proposti dall’imputato e dal Procurato-
re generale della Repubblica, all’esito della udienza di trat-
tazione dei gravami, celebrata in camera di consiglio con
l’intervento del Pubblico Ministero e senza partecipazione
dell’appellante e del difensore, la Corte di appello di Bolo-
gna, con sentenza, deliberata il 23 marzo 2012 e depositata
il 2 aprile 2012, in parziale riforma della sentenza impugna-
ta (nel resto confermata) ha ritenuto l’assorbimento della
rapina tentata in quella consumata e il concorso formale
tra detto reato e quello di lesione personale; ha escluso la
continuazione tra i succitati delitti e l’omicidio tentato; ha
rideterminato le pene principali in ragione di cinque anni
e quattro mesi di reclusione per la rapina (come ritenuta)
e in complessivi due anni, venti giorni di reclusione e quat-
trocento euro di multa pei residui reati.
I giudici di merito hanno accertato che il giudicabile,
in concorso con altri compartecipi non identif‌icati, me-
diante violenza, consistita nello sferrare pugni e calci,
aveva tentato di sottrarre il portafoglio di Camillo Mas-
similiano Menna; quindi con un violento schiaffo al volto
si era impossessato del copricapo del Menna; e a costui
aveva cagionato lesioni personali all’orbita dell’occhio de-
stro; successivamente, agendo da solo, aveva compiuto
atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la
morte del medesimo Menna, che colpiva violentemente al
capo con un corpo contundente (un mattone di cemento)
provocando l’insorgenza di trauma cranio encefalico, la
rottura della arteria meningea media, conseguente ema-
toma extradurale acuto, senza, tuttavia, conseguire, per
cause indipendenti dalla propria volontà, l’intento omici-
da, in quanto, grazie alle cure praticate, la vittima riusciva
a sopravvivere.
Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a
quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di
legittimità, la Corte territoriale ha motivato:
a) le condotte di rapina e di lesione, cronologicamente
antecedenti alla perpetrazione dell’omicidio tentato sono
comprovate dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa
e dal conquesto immediato del Menna con l’amico Nicola
Gragnaniello; non è inf‌luente la circostanza che del ten-
tativo di sottrazione del portafoglio la vittima abbia fatto
menzione alla polizia giudiziaria «solo in seconda battuta»;
è da escludere ogni intento calunniatorio, comunque, f‌ina-
lizzato ad aggravare la posizione del prevenuto da parte del
Menna; costui, infatti, in relazione allo schiaffo subito, nep-
pure ha attribuito la materialità della condotta alla azione
personale di Lapresa, avendo dichiarato di non essere in
grado di indicare chi tra gli aggressori lo avesse colpito;
b) deve essere disattesa la richiesta dell’appellante di
derubricazione del più grave delitto, correttamente quali-
f‌icato dal primo giudice in conformità della contestazione;
il dolo omicida, quanto meno nella forma alternativa, è
dimostrato dalla zona corporea attinta (sede di organi vi-
tali), dalla micidialità del mezzo e dalla estrema violenza
colla quale Lapresa inf‌lisse il «pur unico colpo».
3. -L’imputato, col ministero del difensore di f‌iducia,
avvocata Francesca Cramis, mediante atto recante la data
del 3 luglio 2012, depositato il 5 luglio 2012, ha proposto ri-
corso per cassazione avverso la sentenza e, congiuntamen-
te, avverso la ordinanza della Corte territoriale 23 marzo
2012, di rigetto della mozione difensiva di differimento
della trattazione del gravame in dipendenza della adesio-
ne del difensore alla astensione dalle udienze promossa
dalla associazione di categoria.

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