Corte di cassazione penale sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 1826 (ud. 24 ottobre 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2014
LEGITTIMITĂ€
2000, Rv. 215669), la presentazione di motivi nuovi è con-
sentita solo entro i limiti in cui essi investano capi o punti
della decisione già enunciati nell’atto originario di gravame,
poiché la “novità” è riferita ai “motivi”, e quindi alle ragioni
che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o
punti della sentenza impugnata, giĂ  censurati con il ricorso.
Ne discende che, in tema di ricorso per cassazione, la
facoltĂ  del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra
il limite del necessario riferimento ai motivi principali,
dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare un mero
sviluppo od una migliore esposizione, anche per ragioni
eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili
ai capi e ai punti giĂ  dedotti; ne consegue, ancora, che
possono essere ritenuti ammissibili soltanto quei motivi
aggiunti con i quali, a fondamento del “petitum” dei motivi
principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diver-
se o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda
allargare l’ambito del predetto “petitum”, introducendo
censure non tempestivamente formalizzate nei termini
(sez. un., n. 4683 del 25 febbraio 1998, dep. 20 aprile 1998,
Rv. 210259; sez. II, n. 1417 del 11 ottobre 2012, dep. 11
gennaio 2013, Rv. 254301; sez. I, n. 46950 del 2 novembre
2004, dep. 2 dicembre 2004, Rv. 230281).
16. In conclusione, in accoglimento dei ricorsi proposti
da RIVA F.I.R.E. s.p.a. e da RIVA FORNI Elettrici s.p.a., deve
disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impu-
gnata, con il conseguente travolgimento del precedente
decreto di sequestro adottato dal G.i.p. presso il Tribunale
di Taranto in data 22 maggio 2013, e del relativo provve-
dimento di integrazione emesso dallo stesso G.i.p. in data
24 maggio 2013, con il dissequestro e la restituzione delle
cose sequestrate agli aventi diritto.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti
previsti dall’art. 626 c.p.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 17 GENNAIO 2014, N. 1826
(UD. 24 OTTOBRE 2013)
PRES. LANZA – EST. FIDELBO – P.M. X – RIC. X
Difesa e difensori y Astensione dalle udienze y
Legittimo impedimento y Esclusione y Esercizio di
un diritto di libertĂ  y Diritto al rinvio delle udienze
y Sussistenza y Fattispecie in tema di rinvio delle
udienze camerali nel giudizio di appello conseguen-
te a rito abbreviato.
. L’astensione del difensore dalle udienze non può es-
sere ricondotta all’interno dell’istituto del legittimo
impedimento a comparire, giacché costituisce espres-
sione dell’esercizio di un diritto di libertà, il quale, se
posto in essere nel rispetto e nei limiti indicati dalla
legge e dal codice di autoregolamentazione, consente
il rinvio anche delle udienze camerali nel giudizio di
appello a seguito di abbreviato. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 127; c.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 443; c.p.p., art.
599) (1)
(1) La giurisprudenza consolidata della Cassazione riconosce alla ri-
chiesta del difensore di rinvio dell’udienza, quale adesione all’asten-
sione collettiva, una vera e propria tutela giuridica. Infatti, sebbene
non possa parlarsi di vero e proprio diritto di sciopero, ricompreso
nell’alveo dell’art. 40 Cost., può conf‌igurarsi una manifestazione del
diritto di libertà del soggetto, che non permette di classif‌icare l’asten-
sione come impedimento in senso tecnico. Proprio da questo assunto
deriva il riconoscimento di un vero e proprio “diritto al rinvio” del
difensore, riconducibile, come affermato dalla Corte costituzionale
con la sentenza 27 maggio 1996, n. 171, in questa Rivista 1996, 710,
al diritto di associazione di cui all’art. 18 della Costituzione. Tra le
tante pronunce, si vedano Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 2013, n. 10621,
in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. V, 12 maggio
2010, n.18071, in questa Rivista 2011, 590; Cass. pen., sez. I, 11 feb-
braio 2009, n. 5956, ivi 2010, 214; Cass. pen., sez. I, 25 giugno 2008,
n. 25714, ivi 2009, 636; Cass. pen., sez. II, 22 maggio 2008, n. 20574,
ivi 2009, 588. In senso difforme si veda Cass. pen., sez. VI, 7 luglio
2009, n. 27842, ivi 2009, 743, che non riconosce l’astensione quale
legittima causa di rinvio dell’udienza, né sotto il prof‌ilo del legittimo
impedimento, né sotto il prof‌ilo dell’esercizio di un diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di
Bologna ha confermato la sentenza del 14 ottobre 2008,
emessa a seguito di giudizio abbreviato, condizionato al-
l’assunzione della testimonianza della persona offesa, con
cui il G.u.p. del Tribunale di Forlì aveva condannato X ad
un anno di reclusione, con pena sospesa e non menzione,
in ordine al reato di cui all’art. 572 c.p., per avere mal-
trattato il coniuge, Y.
2. L’avvocato Z nell’interesse dell’imputato, ha proposto
ricorso per cassazione deducendo due articolati motivi di
seguito riassunti.
Con il primo deduce la nullitĂ  della sentenza di appello
per violazione degli artt. 178 ss., 420 ss. e 97 c.p.p. nonché
degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, per avere i giudici di secondo
grado tenuto l’udienza del 18 novembre 2011, nonostante
il difensore di f‌iducia dell’imputato avesse fatto pervenire,
tempestivamente, alla cancelleria della Corte d’appello la
dichiarazione di astensione dalle udienze; in particolare,
censura il provvedimento con cui i giudici hanno rigettato
l’istanza di rinvio dell’udienza escludendo che l’istituto
dell’impedimento a comparire possa trovare applicazione
nel giudizio camerale di appello, anche in presenza di una
dichiarazione di astensione del difensore che aderisca ad
una protesta di categoria.
Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione,
anche sotto il prof‌ilo del travisamento delle prove a disca-
rico; in sostanza, lamenta che i giudici di merito non abbia-
no valutato le dichiarazioni rese dalla persona offesa che
ha escluso la natura abituale delle condotte violente poste
in essere dall’imputato: la Y avrebbe negato l’esistenza di
un clima di continue vessazioni, precisando che si sarebbe
trattato di episodi saltuari, dovuti ad un momento di crisi
del rapporto coniugale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo è fondato, nei limiti di seguito indi-
cati, e assorbe il secondo.

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