Corte di cassazione penale sez. V, 23 gennaio 2014, n. 3552 (ud. 22 novembre 2013)

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giur
4/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice del
provvedimento impugnato. In tale caso, difatti, atteso l’ob-
bligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, vie-
ne a mancare un elemento essenziale dell’atto. Va anche
ricordato che, anche se in materia di sequestro preventivo
il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro
probatorio serio come per le misure cautelari personali,
non è però suff‌iciente prospettare un fatto costituente rea-
to, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione.
È invece necessario valutare le concrete risultanze istrut-
torie per ricostruire la vicenda anche al semplice livello
di “fumus” al f‌ine di ritenere che la fattispecie concreta
vada ricondotta alla f‌igura di reato conf‌igurata; è inoltre
necessario che appaia possibile uno sviluppo del procedi-
mento in senso favorevole all’accusa nonché valutare gli
elementi di fatto e gli argomenti prospettati dalle parti. A
tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi le valutazioni
in tema di periculum in mora che, necessariamente, devo-
no essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione
dell’attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità
di condanna e, quindi, di conf‌isca.
5. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il ri-
corso in parola - in punto violazione di legge - sia fondato.
Non appare superf‌luo ricordare che, secondo le Sezioni
Unite di questa Suprema Corte, in tema di sequestro, la
verif‌ica delle condizioni di legittimità della misura cau-
telare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di
Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della
questione di merito concernente la responsabilità della
persona sottoposta alle indagini in ordine al reato oggetto
di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di com-
patibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rima-
nendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza
degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi
(Cass., sez. un., n. 7 del 23 febbraio 2000 - dep. 4 maggio
2000, rv. 215840). Ne consegue che, in tema di sequestro,
non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza, essendo suff‌iciente che sussista il “fumus
delicti commissi”, vale a dire la astratta sussumibilità in
una determinata fattispecie di reato del fatto contestato
come ipotesi d’accusa (cfr., Cass., sez. VI, n. 2672 del 9
luglio 1999 - dep. 5 agosto 1999, rv. 214185). Non è perciò
necessario che la motivazione riguardi l’attribuibilità del
reato alla persona nei cui confronti è operato il sequestro,
essendo evidente che tale sequestro può colpire anche
beni di soggetti estranei al reato, ove ricorrano le esigenze
connesse all’accertamento dei fatti.
6. Nel caso in esame il Tribunale ha rilevato che sulla
scorta delle dichiarazioni rese dal dott. Gaudioso era ipo-
tizzabile la falsità del certif‌icato medico, presupposto per il
rilascio della patente di guida. Le valutazioni ulteriori del
Tribunale in punto di indizi di responsabilità dell’indagata
in ordine al reato ascrittole sono superf‌lue ed illegittima la
decisione di dissequestro dei beni. L’ordinanza impugnata
deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di
Enna per nuovo esame. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 23 GENNAIO 2014, N. 3552
(UD. 22 NOVEMBRE 2013)
PRES. BEVERE – EST. LAPALORCIA – RIC. C.M.N.
Misure cautelari personali y Condizioni di appli-
cabilità y Divieto di avvicinamento ai luoghi abitual-
mente frequentati dalla persona offesa ex art. 282
ter c.p.p. y Condotta persecutoria correlata a par-
ticolari ambiti territoriali y Esclusione y Libertà di
circolazione e di svolgimento della vita sociale del
soggetto passivo y Rilevanza y Erronea indicazione
della persona offesa all’interno del provvedimento
assunto y Classif‌icazione y Mero errore materiale.
. Il divieto di avvicinamento previsto dall’art. 282-ter
c.p.p., riferendosi anche alla persona offesa in quanto
tale, e non solo ai luoghi da questa frequentati, esprime
una precisa scelta normativa di privilegio della libertà
di circolazione del soggetto passivo ovvero di priorità
dell’esigenza di consentire alla persona offesa il com-
pleto svolgimento della propria vita sociale in condi-
zioni di sicurezza laddove la condotta di persistenza
persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali.
Con la conseguenza che il contenuto concreto della mi-
sura in questione deve modellarsi rispetto alla predetta
esigenza e che la tutela della libertà di circolazione e
di relazione della persona offesa non trova limitazioni
nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli
ambiti ad essa assimilabili. L’erronea indicazione, nel
provvedimento genetico della misura, della persona
offesa alla quale l’indagato non deve avvicinarsi costi-
tuisce un errore, meramente materiale, rimasto privo
di effetti da non essere neppure eccepito in sede di
riesame, tanto era chiara a quest’ultimo l’identità del
soggetto alla cui tutela la misura cautelare era preordi-
nata. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 282 ter)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza
6 maggio 2013, confermava il provvedimento applicativo
della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla
persona offesa nei confronti di C.M., con l’imputazione
provvisoria di atti persecutori in danno di S.V..
2. Ha proposto ricorso l’indagato tramite il difensore
avv. M. Gallo, formulando due motivi di doglianza.
3. Con il primo viene riproposta, richiamando il rela-
tivo indirizzo giurisprudenziale di questa corte (Cass.
26819/2011), la questione dell’indeterminatezza del con-
tenuto della misura per mancata precisazione dei luoghi,
frequentati dalla persona offesa, oggetto del divieto, rile-
vando pure come il divieto fosse stato riferito non a S.V.
ma alla sorella F.
4. Il secondo motivo investe la ritenuta sussistenza dei
gravi indizi ravvisati nelle dichiarazioni della p.o., della
madre della stessa, nonché del f‌idanzato e della sorella,
negli sms inoltrati dall’indagato a quest’ultima e nei post
inseriti dal C. sul proprio prof‌ilo facebook, trascurando,

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