Corte di cassazione penale sez. un., 30 gennaio 2014, n. 4319 (ud. 28 novembre 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2014
CONTRASTI
nale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei
codici di procedura penale e civile». Ciò ha fatto sorgere
non pochi dubbi in ordine alle rispettive attribuzioni dei
due organi stante la riferibilità del termine “magistrato”
sia al pubblico ministero che al giudice.
Circa poi il signif‌icato della locuzione “che procede”,
nella giurisprudenza di questa Corte domina la tesi se-
condo cui “magistrato che procede” è quello che dispone
materialmente degli atti al momento in cui sorge la neces-
sità di provvedere, cioè al momento della presentazione
della richiesta di liquidazione.
Un diverso criterio di lettura, che pone l’accento sul
legame f‌iduciario che caratterizza il conferimento dell’in-
carico, e privilegia, quindi, ai f‌ini della competenza per la
liquidazione dei compensi, l’organo che vi presiede, si rin-
viene però - proprio in tema di liquidazione del compenso
al consulente del P.M. nell’art. 73 disp. att. cod. proc. pen.,
che rinvia all’osservanza delle disposizioni previste per il
perito e, quindi, all’art. 232 cod. proc. pen., il quale stabi-
lisce espressamente che il compenso al perito è liquidato
dal giudice che ha disposto la perizia, e ciò a prescindere
dalla fase in cui si trova il procedimento nel momento
della richiesta di liquidazione.
4.4. Ad avviso del Collegio, pur nella condivisibile lettu-
ra della norma generale dell’art. 168 del T.U. n. 115, come
riferibile al magistrato che ha la disponibilità degli atti al
momento della richiesta di liquidazione, per la liquidazio-
ne del compenso al consulente tecnico nominato dal pub-
blico ministero non può che farsi riferimento al coordinato
disposto degli artt. 73 disp. att. cod. proc. pen. e 232 cod.
proc. pen.
È, invero, decisiva al riguardo la considerazione che il
citato art. 73 è espressamente dedicato al consulente del
pubblico ministero, alla sua nomina e alla sua scelta (che
di regola deve avvenire tra gli iscritti nell’albo dei periti);
il rinvio, contenuto nella seconda parte della disposizione,
per la liquidazione del compenso, alla disciplina codicistica
sul perito non può che intendersi, atteso il tenore letterale
della norma e l’assenza di ogni segno indicativo di una
diversa volontà limitativa, in senso generale, comprensivo,
quindi, anche della procedura e della competenza a prov-
vedere sulla liquidazione dei compensi, secondo il criterio
(riferito al giudice) di cui all’art 232 cod. proc. pen.
A giustif‌icare la applicazione della medesima regola con-
corre la sussistenza della medesima ratio, in considerazione
dello stretto vincolo f‌iduciario che intercorre tra autorità
che designa e soggetto designato quale perito o consulente
e delle responsabilità che derivano al “magistrato” dalle
liquidazioni dal medesimo ordinate (art. 172 T.U.).
Non può in contrario ipotizzarsi una novazione legisla-
tiva derivante dalla disciplina dettata dal T.U. in materia
di spese di giustizia, atteso che, come sopra si è detto, il
legislatore del testo unico aveva uno specif‌ico e limitato
mandato, quello di coordinare e armonizzare la legislazio-
ne previgente, con un puntuale vincolo per le innovazioni
da apportare: la coerenza logica sistematica della norma-
tiva da coordinare ed il rispetto della precedente norma-
tiva di settore. Con la conseguenza che le singole norme
del testo unico non possono essere interpretate nel senso
volto a determinare modif‌iche incidenti su diritti sostan-
ziali o procedimentali rispetto alla situazione normativa
precedente propria delle diverse sotto-materie.
Resta da ribadire che la regola di competenza sopra de-
lineata per il perito e il consulente del P.M. deriva da una
speciale disposizione normativa, e non incide sulla regola
f‌issata in via generale dall’art. 168 T.U. per il custode e gli
altri ausiliari ivi menzionati.
5. In conclusione, per le ragioni sopra espresse, deve
dichiararsi inammissibile il sollevato conf‌litto di compe-
tenza.
Gli atti dovranno essere trasmessi al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, che dovrà prov-
vedere sulla liquidazione dei compensi del consulente
tecnico dallo stesso nominato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 30 GENNAIO 2014, N. 4319
(UD. 28 NOVEMBRE 2013)
PRES. SANTACROCE – EST. LOMBARDI – RIC. X
Indagini preliminari y Chiusura y Archiviazione
y Imputazione coatta in ordine ad altri fatti costi-
tuenti reato a carico del medesimo soggetto inda-
gato o di altri soggetti non indagati y Atto abnorme
y Sussistenza.
. Esorbita dai poteri del giudice per le indagini prelimi-
nari e costituisce, pertanto, atto abnorme, sia l’ordine
di imputazione coatta ex art. 409, comma 5 c.p.p. nei
confronti di persona non indagata, sia il medesimo or-
dine riferito all’indagato per fatti diversi da quelli per
i quali il pubblico ministero abbia chiesto l’archivia-
zione. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 335; c.p.p., art. 408;
c.p.p., art. 409; c.p.p., art. 410) (1)
(1) Interessante pronuncia con cui le Sezioni Unite risolvono un
annoso contrasto in materia di delimitazione dei poteri di controllo
del giudice per le indagini preliminari sull’operato del pubblico mi-
nistero. Seguono l’orientamento espresso dalla sentenza in epigrafe:
Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 3891, in questa Rivista 2013,
344; Cass. pen., sez. I, 5 novembre 2010, n. 39283, in Ius&Lex dvd n.
3/2014, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2011, n. 6225, in
questa Rivista 2012, 329. Contra, nel senso cioè, che il provvedimento
del G.i.p. non si conf‌iguri come atto abnorme, v. Cass. pen., sez. VI, 12
aprile 2011, n. 14565, ivi 2012, 562; Cass. pen., sez. VI, 16 settembre
2011, n. 34284, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna; Cass. pen.,
sez. V, 19 novembre 2008, n. 43262, in questa Rivista 2009, 793; Cass.
pen., sez. I, 15 dicembre 2006, n. 41207, in Ius&Lex dvd, n. 3/2014,
ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con provvedimento in data 10 ottobre 2012 il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, all’esito
dell’udienza camerale conseguente all’opposizione delle
persone offese (omissis) e (omissis), in proprio e nella
qualità di genitori esercenti la potestà sui f‌igli minori, ha
rigettato parzialmente la richiesta di archiviazione del

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