Corte di cassazione penale sez. IV, 15 gennaio 2014, n. 1522 (ud. 10 dicembre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
LEGITTIMITÀ
all’inala zione di fumi, vulnerava il princ ipio di legalità
ed i l suo corollari o di d eterminatezza e tassati vità;
nonché integrava una violazione del principio di colpe-
volezza, laddove il preteso minimo coeff‌iciente p sichico
di c olpa, non può p rescindere d alla conos cibilità d i un
preciso precetto, violando il quale si incorre nella san-
zione penale.
2.2. la erronea applicazione della legge laddove, anche
a voler ammettere esserci stata una sinergia tra l’assun-
zione di un paio di bicchieri di vino e l’inalazione di fumi,
a cui era esposto l’imputato per l’attività di lavoro svolta,
era necessario distinguere la incidenza delle due diverse
assunzioni di alcool, al f‌ine di determinare quale fosse la
entità del tasso alcolemico riferibile alle bevande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va premesso che l’art. 186 vieta la guida in stato di
ebbrezza dovuta all’uso di bevande alcoliche. Poiché il
reato è contravvenzionale, esso è punibile anche a titolo
di colpa. Ne consegue che la mancanza di diligenza incide
sulla valutazione della colpevolezza dell’agente, il quale
deve evitare di assumere bevande alcoliche quando esse
possono avere una pericolosa sinergia con eventuali altre
sostanze assunte precedentemente o in modo concomitan-
te.
Nel caso di specie, con coerente e logica motivazione, il
giudice di merito ha evidenziato che era certo che l’impu-
tato avesse assunto bevande alcoliche, tenuto conto delle
sue stesse dichiarazioni. Pertanto ininf‌luente era che,
come enologo, avesse nel corso dell’attività di lavoro ina-
lato fumi di alcol, in quanto considerata la prevedibilità
della inalazione, regole di diligenza gli avrebbero dovuto
consigliare di non assumere alcol per via orale, onde evita-
re la sinergia tra le sostanze.
Peraltro, le sentenze di merito evidenziano come lo
stato di ebbrezza sia stato rilevato alle ore 01,30, pertanto
a rilevante distanza di tempo dalla cessazione dell’attività
lavorativa, ponendo quindi in dubbio la stessa circostanza
di fatto posta alla base della tesi difensiva sostenuta dal-
l’imputato.
Va in ogni caso rilevato che le sentenze di merito non
violano in alcun modo il principio di legalità, in quanto non
viene in alcun modo equiparata l’assunzione di “bevande”
alla inalazione di fumi di alcol; in esse si attribuisce rilievo
alla circostanza che l’assunzione di “bevande” in ogni caso
non è consentita quando vi è il pericolo che, in sinergia
con altre sostanze, si determini il pericolo per la incolumi-
tà pubblica connesso all’ebbrezza alcolica.
Tale condotta negligente, posta in essere da persona
che, per la professione che svolge, ha coscienza della
inalazione dei fumi di alcol, rende il comportamento rim-
proverabile, dal che la sussistenza dell’ulteriore elemento
costitutivo del reato , quale è la “colpevolezza”.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 15 GENNAIO 2014, N. 1522
(UD. 10 DICEMBRE 2013)
PRES. BRUSCO – EST. BLAIOTTA – P.M. POLICASTRO (DIFF.) – RIC. LO FARO
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Prelievo ematico y Mancanza del consenso y
Irrilevanza.
. La mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del
campione ematico per l’accertamento del reato di gui-
da in stato d’ebbrezza non costituisce una causa di inu-
tilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una
struttura ospedaliera, posto che la specif‌ica disciplina
dettata dall’art. 186 del nuovo codice della strada - nel
dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art.
13, comma secondo Cost. - non prevede alcun preven-
tivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni.
(nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 191) (1)
(1) In senso conforme, si vedano Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 2013,
n. 10605, in questa Rivista 2013, 724; Cass. pen., sez. IV, 11 febbraio
2013, n. 6755, ivi 2013, 804 e Cass. pen., sez. IV, 1 marzo 2012, n.
8041, ivi 2012, 762. Nello stesso senso si vedano inoltre Cass. pen.,
sez. IV, 18 settembre 2013, n. 38458, ivi 2014, 432 e Cass. pen., sez. IV,
6 settembre 2012, n. 34145, ivi 2013, 401.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha affermato la responsabilità dell’im-
putato in epigrafe in ordine ai reati di cui agli artt. 116 e
186, comma 2, lettera C, del Codice della strada. La Corte
d’appello di Torino ha confermato l’affermazione di re-
sponsabilità ed ha diminuito la pena, avendo concesso le
attenuanti generiche.
2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo tre
motivi.
2.1 Con il primo si deduce che incongruamente i giudici
di merito si sono basati, quanto all’illecito di cui al richia-
mato art. 116, sulle dichiarazioni dell’Uff‌iciale di polizia
giudiziaria in ordine all’indagine svolta presso la banca
dati istituzionale circa l’assenza di titolo abilitativo alla
guida. Tale indagine è insuff‌iciente a fornire piena prova.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta che gli esami
ematochimici sono stati compiuti in assenza di esplicito,
informato consenso.
2.3 Con il terzo motivo si deduce che l’inizio del lavoro
di pubblica utilità è stato f‌issato ancor prima del passaggio
in giudicato della sentenza, così inibendo un’utile impu-
gnazione.
3. Il ricorso è fondato quanto al terzo motivo e privo di
pregio nel resto.
3.1 La sentenza impugnata considera che l’imputato,
come riferito da Maresciallo dei carabinieri operante,
sottoposto a controllo, non esibì la patente bensì solo
documento d’identità; e le indagini subito eseguite presso
la banca dati della Motorizzazione civile consentirono
di accertare che il Lo Faro non aveva mai conseguito la
patente di guida. Tali acquisizioni, secondo il giudice di
merito, forniscono prova piena, né siffatta conclusione è

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