Corte di cassazione penale sez. IV, 20 gennaio 2014, n. 2386 (c.c. 6 dicembre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
LEGITTIMITÀ
Inoltre, contrariamente a quanto lamentato dal ricor-
rente, la Corte territoriale ha debitamente considerato
tutte le circostanze emerse nell’ambito della ricostruzione
fattuale dell’infortunio occorso al Ciccarelli.
Diverge, evidentemente, il giudizio sulla valenza delle
stesse al f‌ine di ritenere sussistente ovvero escludere la
responsabilità del datore di lavoro.
Invero, la Corte territoriale, con motivazione corretta
sotto il prof‌ilo giuridico e congruamente articolata, ha
ritenuto che non potesse conf‌igurarsi una responsabilità
civile a carico del datore di lavoro sotto il duplice prof‌ilo
della cattiva manutenzione dell’ automezzo aff‌idato al
lavoratore e dell’ omessa informazione di adeguate notizie
all’autista in ordine alle strade da percorrere.
Quanto al primo aspetto ha valorizzato le circostanze,
emerse dalla consulenza tecnica svolta in sede penale, che
il sistema frenante dell’autoarticolato, pur non ottimale,
avesse un’eff‌icienza superiore ai limiti previsti per la revi-
sione e che lo spessore dei ferodi fosse idoneo a garantire
un’adeguata frenatura. Così ha ritenuto che l’ineff‌icienza
del sistema frenante determinatasi nel caso concreto non
fosse imputabile alle condizioni del sistema stesso bensì
ad una condotta di guida non appropriata, caratterizzata
da frenate ripetute, dal mancato utilizzo delle marce basse
e del freno motore. Quanto al secondo aspetto, ha ritenuto
che l’obbligo del datore di lavoro esercente un’impresa di
autotrasporto non potesse spingersi f‌ino a richiedergli di
accertare le caratteristiche delle strade al f‌ine di consi-
gliare l’utilizzo di quella meno pericolosa. Sotto entrambi i
prof‌ili, dunque, la diligenza esigibile è stata correttamente
misurata in relazione a quello che si poteva pretendere
dal datore di lavoro nel caso concreto in cui l’automezzo
(avente una eff‌icienza del sistema frenante pari al 68% e,
dunque, superiore ai limiti richiesti dalla normativa per
la revisione degli autoveicoli) era stato aff‌idato a chi, in
ragione delle conoscenze e competenze connaturate alla
qualif‌ica di autista, avrebbe dovuto porre in essere una
condotta di guida consona rispetto alla tipologia del mez-
zo stesso ed alle condizioni della strada da percorrere ed
avrebbe altresì dovuto essere in grado di valutare autono-
mamente il percorso consigliabile.
Le suddette considerazioni reggono alle censure del
ricorrente sol che si consideri che la diligenza richiesta è,
come detto, esclusivamente quella esigibile per essere l’in-
fortunio ricollegabile ad un comportamento colpevole del
datore di lavoro, alla violazione di un obbligo di sicurezza,
alla mancata predisposizione di misure idonee a prevenire
ragioni di danno per i propri dipendenti. Così, come non
può accollarsi al datore di lavoro l’obbligo di garantire
un ambiente di lavoro a “rischio zero” quando di per sé
il rischio di una lavorazione o di una attrezzatura non sia
eliminabile, egualmente non può pretendersi l’adozione di
accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche
ragionevolmente impensabili. Diversamente vi sarebbe
una responsabilità oggettiva in quanto attribuita quando
la diligenza richiesta sia stata già soddisfatta (al pari del
caso in cui una prestazione sia ineseguibile o la diligenza
richiesta non sia più esigibile). Si veda anche la recente
Cass. 17 aprile 2012, n. 6002 secondo cui: “L’obbligo di
prevenzione di cui all’art. 2087 c.c., che non conf‌igura
una ipotesi di responsabilità oggettiva, impone al datore
di lavoro di adottare non solo le particolari misure tas-
sativamente imposte dalla legge in relazione allo specif‌ico
tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla
comune prudenza, ma anche tutte le altre che in concreto
si rendano necessarie per la tutela del lavoratore in base
all’esperienza e alla tecnica; tuttavia, da detta norma non
può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di ri-
spettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad
evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere
automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni
volta che il danno si sia verif‌icato, occorrendo invece che
l’evento sia riferibile a sua colpa, dal momento che la col-
pa costituisce, comunque, elemento della responsabilità
contrattuale del datore di lavoro”.
Ne deriva che l’infortunio di cui trattasi, ancorché
indennizzabile (ed indennizzato), non è, tuttavia, risar-
cibile.
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
4. Sussistono giusti motivi, in considerazione a della
natura delle questioni trattate e della peculiarità fattuale
della controversia in esame, per compensare - tra le parti
costituite - le spese del presente giudizio di cassazione.
Nulla va disposto per le spese nei confronti di Giusep-
pe Ciccone che non ha svolto attività difensiva, in questa
sede. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 20 GENNAIO 2014, N. 2386
(C.C. 6 DICEMBRE 2013)
PRES. ZECCA – EST. BIANCHI – P.M. DELEHAYE (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
RUSSO
Patente y Revoca e sospensione y Revoca y Per
guida in stato di ebbrezza y Recidiva nel biennio y
Termini.
. In tema di revoca della patente per il reato di guida
in stato di ebbrezza, ai f‌ini della realizzazione della
condizione di “recidiva nel biennio”, rileva la data di
passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-
reato precedente a quello per cui si procede e non la
data di commissione dello stesso. (nuovo c.s., art. 186;
nuovo c.s., art. 187; c.p., art. 99) (1)
(1) Negli stessi termini della pronuncia in epigrafe si vedano: Cass.
pen., sez. IV, 5 aprile 2013, in questa Rivista 2013, 714 e Cass. pen.,
sez. IV, 13 dicembre 2012, n. 48276, ivi 2013, 518. In senso contrario
si esprime Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2009, n. 27985, ivi 2010, 338,
che considera rilevante, ai f‌ini della realizzazione della “recidiva nel
biennio”, la data di commissione del fatto per cui si procede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello
di Trieste ha presentato ricorso per la cassazione della
sentenza in data 9 maggio 2011 che ha applicato a Rus-

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