Corte di cassazione penale sez. un., 27 febbraio 2014, n. 9605 (ud. 28 novembre 2013)

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Arch. nuova proc. pen. 3/2014
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 27 FEBBRAIO 2014, N. 9605
(UD. 28 NOVEMBRE 2013)
PRES. SANTACROCE – EST. BIANCHI – P.M. X (CONF.) – RIC. CONFL. COMP. IN
PROC. BRAHIM SEGHAIER
Competenza penale y Conf‌litti y Conf‌litto tra
pubblico ministero e giudice y Liquidazione degli
onorari al C.T. nominato dal P.M. y Conf‌igurabilità
y Esclusione.
. Il conf‌litto di competenza è conf‌igurabile solo tra
organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di
conf‌littualità tra il pubblico ministero, che è una parte
anche se pubblica del processo e il giudice, non è in-
quadrabile neppure sotto il prof‌ilo dei “casi analoghi”
previsti dall’art. 28 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui,
per l’inammissibilità del conf‌litto, la Corte ha trasmes-
so gli atti per la liquidazione degli onorari professionali
al P.M. che aveva nominato il consulente tecnico e non
al giudice procedente) (c.p.p., art. 28; c.p.p., art. 30;
c.p.p., art. 32; c.p.p., art. 232; c.p.p., art. 359; d.p.r. 30
maggio 2012, n. 115, art. 168) (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe le SS.UU. risolvono la questione
attinente alla conf‌igurabilità di un conf‌litto di competenza tra P.M.
e giudice relativamente all’individuazione dell’autorità giudiziaria
competente ad effettuare la liquidazione dei compensi al consulen-
te tecnico del P.M. La giurisprudenza di legittimità prevalente si è
espressa in senso conforme alla massima in commento. Ex multis:
Cass. pen., sez. I, 1 luglio 2009, n. 26733, in questa Rivista 2010, 764;
Cass. pen., sez. I, 23 aprile 2009, n. 17357, ivi 2010, 346 e Cass. pen.,
sez. I, 28 febbraio 2000, n. 451, ivi 2000, 444. Diverso l’orientamento
recentemente espresso dalla Sezione I con sentenza 3 dicembre
2012, n. 46673, ivi 2013, 163, secondo cui il rif‌iuto del P.M. e del Gip di
pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione dei compensi, avanzata
dal consulente tecnico del P.M., integra una situazione di conf‌litto
negativo di competenza, perchè determina una situazione di stallo
eliminabile solo con una decisione della Corte di cassazione, ai sensi
dell’art. 32 c.p.p..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Roma in data 4 ottobre 2012 disponeva consulenza tec-
nica tossicologica nel procedimento instaurato a carico di
Brahim Seghaier, lo stesso giorno arrestato con l’accusa di
detenzione illecita di sostanza stupefacente.
Esperito l’incarico, il giorno successivo il consulente
presentava la richiesta di liquidazione del compenso che il
Procuratore della Repubblica trasmetteva per competenza
al Tribunale di Roma perchè provvedesse ex art. 168 D.P.R.
n.115 del 2002, a norma del quale la competenza appartiene
al “magistrato che procede”, da individuare, secondo il Pub-
blico Ministero, nel Tribunale, essendosi lo stesso giorno 4
ottobre incardinato il procedimento con rito direttissimo.
Il Tribunale restituiva gli atti al P.M. invitandolo a
riconsiderare la questione alla luce del più recente orien-
tamento della Corte di cassazione (sez. I, n. 46673 del 10
ottobre 2012, Bacaio, Rv. 254022) secondo il quale, sulla
base dell’art. 73 disp. att. cod. proc. pen., la competenza è
del pubblico ministero che ha effettuato la nomina.
Il P.M. rif‌iutava tuttavia di provvedere e ritrasmetteva
gli atti al Tribunale, che, con ordinanza resa il 17 dicembre
2012, sollevava conf‌litto di competenza.
Nell’ordinanza il Tribunale sosteneva che, a norma del-
l’art. 73 disp. att. cod. proc. pen., la liquidazione dei com-
pensi al consulente tecnico del p.m. va effettuata in base
alle disposizioni valevoli per il perito, in particolare di quel-
la dell’art. 232 cod. proc. pen. richiamato dal predetto art.
73 disp. att. cod. proc. pen., conclusione non contraddetta
dall’art. 168 D.P.R. n. 115 del 2002, dal momento che nel caso
in esame il consulente aveva svolto funzioni di ausiliario del
pubblico ministero e non del giudice del dibattimento e che
la nozione di magistrato chiamato, secondo la norma citata,
ad emettere il provvedimento di liquidazione, si riferisce
tanto al giudice quanto al pubblico ministero.
2. Il ricorso veniva assegnato alla Prima Sezione penale
della Corte di cassazione, la quale riteneva ammissibile il
conf‌litto tra giudice e pubblico ministero sotto specie di
caso analogo, pur dando atto di divergenti pronunce giuri-
sprudenziali al riguardo; e, ravvisata l’esistenza di un con-
trasto di giurisprudenza sulla questione della competenza
a provvedere sulla liquidazione dei compensi dovuti al con-
sulente tecnico del pubblico ministero, rimetteva il ricorso
alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen.
Rilevava in particolare la Sezione rimettente che secon-
do la costante giurisprudenza della Quarta Sezione penale
la competenza alla liquidazione dei compensi dovuti al
consulente tecnico nominato dal pubblico ministero spetta
al “magistrato che procede” (e quindi nel giudizio di cogni-
zione al giudice che ha la disponibilità del procedimento)
in applicazione dell’art. 168 D.P.R. n. 115 del 2002, che di-
sciplina specif‌icamente la competenza alla liquidazione
delle spettanze degli ausiliari del magistrato; pertanto
dovendosi qualif‌icare abnorme il provvedimento con cui
il tribunale, investito dal pubblico ministero in ordine alla
liquidazione dei compensi dovuti al consulente tecnico no-
minato dallo stesso p.m., dichiari la propria incompetenza
a provvedere e disponga la restituzione degli atti al P.M.,
determinando così una situazione di stallo, non altrimenti
eliminabile (sez. IV, n. 10744 del 6 dicembre 2011, Favoni,

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