Corte di cassazione penale sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 8005 (c.c. 15 novembre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
LEGITTIMITÀ
data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione
della salute, sia pure in una dimensione, per così dire,
standardizzata, come risulta essere stato fatto con le ta-
belle elaborate dal Tribunale di Milano, alla stregua delle
esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione.
Consegue a quanto f‌in qui detto che, applicando il valo-
re c.d. tabellare del punto, vale a dire il valore medio, pur
se comprensivo della componente di pregiudizio soggettivo
di cui si è f‌in qui detto, non si ha ancora la vera e propria
personalizzazione del danno.
Onde valutare nella loro effettiva consistenza le soffe-
renze f‌isiche e psichiche, patite dal soggetto leso e perve-
nire al ristoro del danno nella sua interezza, il giudice, se
ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano
la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in
diminuzione, di queste dovrà tenere conto al f‌ine di esclu-
dere od ammettere la personalizzazione, esplicitando in
motivazione se e come abbia considerato tutte tali circo-
stanze (cfr. Cass. n. 9231/13).
4.1. - Nel caso di specie, va detto che la Corte d’Appello
ha dichiarato di liquidare il danno biologico «sulla base
del c.d. criterio tabellare», senza specif‌icare a quali tabel-
le abbia fatto riferimento (né quindi consentire di com-
prendere quali fossero i criteri della loro elaborazione e
la data di riferimento per il calcolo del punto tabellare).
Già sotto questo prof‌ilo la motivazione è carente, poiché
la sentenza non afferma che si tratti delle tabelle allora
in uso presso la Corte d’Appello di Palermo (cfr. Cass. n.
16237/05, n. 13130/06, n. 22287/09).
Il tenore della motivazione è tale peraltro da indurre a
ritenere che le tabelle in concreto utilizzate fossero state
elaborate in modo da non ricomprendere nel calcolo tut-
te le componenti non patrimoniali del danno da lesione
dell’integrità psico-f‌isica, alla stregua di quanto detto so-
pra, tanto che la stessa Corte territoriale ha ritenuto di
dover apportare un aumento alla somma ottenuta con la
liquidazione tabellare «ai f‌ini della liquidazione, a favore
di Pitissi Biagio, dell’unica ed onnicomprensiva voce di
danno non patrimoniale».
Nel compiere tale operazione ha, peraltro, dichiarato
di voler personalizzare il danno, tenuto conto delle circo-
stanze del caso concreto, ma queste sono state molto ge-
nericamente individuate nelle conseguenze estetiche «sia
pure modeste, sull’armonia del volto, con il correlato “di-
sagio psichico”», nell’«incidenza negativa sulla futura vita
di relazione del Pitissi (tenuto anche conto della giovane
età di quest’ultimo - 17 anni - all’epoca del sinistro), nella
«sofferenza soggettiva», cagionata dal reato ai suoi danni.
Così operando, la Corte territoriale non ha dato con-
to in motivazione di avere effettuato una vera e propria
personalizzazione del danno non patrimoniale, ma, come
evidenziato nella memoria depositata dalla parte ricorren-
te ai sensi dell’art. 378 c.p.c., si è limitata a considerare
le componenti non patrimoniali del danno biologico che
ha ritenuto non comprese nella liquidazione tabellare,
rapportandole a dati di portata generale, prescindendo da
quanto specif‌icamente addotto dal danneggiato.
L’insuff‌icienza della motivazione, allora, è data non solo
dalla mancata indicazione circa le tabelle applicate ed i
parametri adottati per la relativa elaborazione ed appli-
cazione, ma anche dalla mancata effettiva considerazione
- eventualmente anche al f‌ine di disattenderne le conclu-
sioni - delle risultanze processuali indicate dal ricorrente
come idonee ad un’adeguata e reale personalizzazione,
tale cioè da caratterizzare la liquidazione del danno come
riferibile a quel determinato soggetto leso, e non ad altro,
pur avente la stessa età e la stessa percentuale di invali-
dità.
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al
secondo motivo e limitatamente al denunciato vizio di
motivazione.
La sentenza impugnata va cassata e le parti vanno
rimesse alla Corte d’Appello di Palermo in diversa compo-
sizione, perchè provveda ad un nuovo esame di merito alla
luce dei principi esposti, quanto all’individuazione delle
tabelle di liquidazione del danno biologico da invalidità
permanente applicabili ed alla personalizzazione di tale
liquidazione nei confronti di Biagio Pitissi, ferma restando
la determinazione nel 18% del grado di invalidità perma-
nente.
Resta assorbito il quarto motivo di ricorso, concernente
la regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza
cassata.
Va rimessa al giudice di rinvio anche la decisione sulle
spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 19 FEBBRAIO 2014, N. 8005
(C.C. 15 NOVEMBRE 2013)
PRES. ZECCA – EST. IANNELLO – P.M. GIALANELLA (CONF.) – RIC. VERDELLI
Guida in stato di ebbrezza y Patteggiamento y Con-
versione della pena detentiva in quella pecuniaria y
Sostituzione di detta pena con quella del lavoro di
pubblica utilità y Legittimità y Esclusione.
. Nell’accordo sull’applicazione della pena in ordine al
reato di guida in stato di ebbrezza, le parti non possono
procedere, prima, alla conversione della pena detentiva
in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il lavoro di
pubblica utilità, trattandosi di distinti regimi sanzio-
natori di adeguamento della sanzione al caso concreto
ed alle caratteristiche personali dell’imputato, tra loro
non sovrapponibili. (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art.
444; l. 24 dicembre 1981, n. 689, art. 53) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2014, n.
2383, in questa Rivista 2014, 504. Nello stesso senso si veda inoltre
Cass. pen., sez. IV, 1 ottobre 2012, n. 37967, ivi 849. In senso contrario
si veda Cass. pen., sez. IV, 2 gennaio 2013, n. 71, in Ius&Lex dvd n.
4/2014, ed. La Tribuna, secondo cui le parti possono procedere alla
conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, prima della so-
stituzione con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di disposizione
più favorevole al reo e quindi applicabile anche senza la richiesta
dell’interessato.

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