Corte di cassazione penale sez. IV, 9 dicembre 2013, n. 49404 (ud. 21 novembre 2013)

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giur
6/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
nelle loro caratteristiche di identif‌icazione, dotati di tar-
ghe e documenti falsi e avviati in un diverso paese, ove far
perdere ulteriormente le loro tracce. Gli imputati con la
loro azione di conducenti dei veicoli contraffatti si inseri-
scono nella catena criminosa volta al riciclaggio svolgendo
la funzione di trasferire i veicoli sottratti in un Paese stra-
niero. L’articolo 648 bis c.p. è un reato a condotta libera e
la violazione della norma si realizza non solo attraverso
la alterazione dei numeri identif‌icati di automezzi rubati,
o con l’assegnazione ad essi di targhe e documenti falsi,
ma anche attraverso lo spostamento del bene rubato da
un paese all’altro, essendo così più facile farne perdere le
tracce. In tal modo è corretto ritenere che il trasferimento
da uno stato ad un altro di un bene sottratto, alterato ne-
gli aspetti identif‌icativi integra una “operazione” volta ad
ostacolare l’identif‌icazione della provenienza delittuosa
del bene stesso. La motivazione della decisione sul punto è
adeguata e la regola di diritto è applicata in modo corretto.
La decisione sfugge ad ogni censura. Parimenti è manife-
stamente infondata la censura della difesa relativa alla
mancanza della prova della consapevolezza da parte degli
imputati della illecita provenienza degli automezzi. Anche
su questo punto la Corte territoriale ha dato adeguata
motivazione fondando la prova dell’elemento psicologico
del delitto contestato proprio sul comportamento degli
imputati e delle risposte da loro date. La Corte d’Appello
ha valutato la versione dei fatti esposta dagli imputati e
l’ha giudicata, attraverso una analisi critica non manife-
stamente illogica, del tutto insoddisfacente e dimostrativa
della consapevolezza degli imputati della propria illecita
condotta. Le doglianze dei ricorrenti pertanto attengono
ad aspetti di merito che esulano dall’oggetto del giudizio
di legittimità.
È inf‌ine manifestamente infondato il secondo motivo
di ricorso del Preci. Nella specie gli automezzi sono stati
dotati di targhe false e di falsa documentazione di cir-
colazione. La contestazione mossa al ricorrente attiene
all’uso della documentazione falsa (capo F), che è consi-
stito nell’esibire alla polizia, durante il controllo al porto
di Ancona, il falso libretto di circolazione, una carta verde
intestata ad una terza persona, una falsa procura speciale.
La condotta è correttamente qualif‌icata nell’ambito del-
l’art. 489 c.p. riproducendo la fattispecie astratta prevista
dalla legge, non altrimenti inquadrabile [v. Cass. sez. V 7
maggio 2004 n. 25881 in Ced Cass. Rv 229486; Cass. sez V
20 febbraio 2001 n. 21231 in Ced Cass. Rv 219029]
Per i suddetti motivi i ricorsi devono essere dichiarati
inammissibili.
I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 ciascuno, così
equitativamente determinata la sanzione amministrativa
prevista dall’art. 616 c.p.p., ravvisandosi nella condotta di
entrambi i ricorrenti estremi di responsabilità in ordine
alle cause dell’esito del giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 9 DICEMBRE 2013, N. 49404
(UD. 21 NOVEMBRE 2013)
PRES. BRUSCO – EST. DOVERE – P.M. GALLI (CONF.) – RIC. COLOMBINI
Impugnazioni penali in genere y Impugnazione
del pubblico ministero y Pena illegale favorevole
all’imputato y Mancata impugnazione del P.M. sul
punto y Rilevabilità d’uff‌icio y Esclusione y Fattispe-
cie in tema di irrogazione della sola pena pecuniaria
per il reato di guida in stato di ebbrezza con esclu-
sione della prevista pena detentiva.
. Il giudice dell’impugnazione, in mancanza di uno
specif‌ico motivo di gravame da parte del pubblico mini-
stero, non può modif‌icare la sentenza che abbia inf‌litto
una pena illegale di maggior favore per il reo. (Fattispe-
cie relativa all’irrogazione della sola pena pecuniaria
per il reato di guida in stato di ebbrezza, punito, invece,
con pena congiunta detentiva e pecuniaria). (c.p.p.,
art. 597; c.p.p., art. 606) (1)
(1) In senso contrario si veda Cass. pen., sez. I, 25 febbraio 2009, n.
8405, in Riv. pen. 2010, 85, che sostiene come sia dovere del giudice
d’appello osservare il principio costituzionale di legalità della san-
zione e, anche in assenza di uno specif‌ico motivo di gravame, modif‌i-
care la sentenza che abbia comminato una pena illegale in relazione
alla sua quantità, sebbene, nel caso di specie, la sanzione sia inter-
venuta a sfavore dell’imputato e quindi sia pienamente operante il
limite della reformatio in peius. Nello stesso senso della pronuncia
in epigrafe, si veda invece Cass. pen., sez. V, 29 marzo 2000, n. 771, in
Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Colombini Andrea è stato giudicato dal Tribunale
di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, colpevole del
reato di guida in stato di ebbrezza [art. 186, comma 2 lett. b)
c.d.s.] e condannato alla pena di euro 1.224,00 di ammenda.
Il difensore ha proposto dichiarazione di appello, che la Cor-
te di Appello di Milano ha qualif‌icato come ricorso per cas-
sazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa A.G.
1.2. Con un primo motivo l’esponente lamenta che,
essendo emerse in dibattimento due diverse versioni dei
fatti, la ricostruzione operata dal giudicante è “assoluta-
mente sbrigativa e lacunosa” e che non può dirsi proces-
sualmente accertato che il Colombini si fosse posto alla
guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza, dal momento
che egli era stato sottoposto dagli operanti all’alcoltest
non già in strada, per essere stato colto alla guida, bensì
diversi minuti dopo che egli era rientrato a casa.
1.3. Con un secondo motivo la difesa dell’imputato
deduce violazione di legge perchè, a fronte di una pena
costituita dall’ammenda e dall’arresto, il giudice ha inf‌litto
la sola pena dell’ammenda mentre avrebbe dovuto operare
“il giudizio di comparazione tra circostanze e la conversio-
ne della pena detentiva in pena pecuniaria”.
1.4. Con un terzo motivo denuncia vizio di motivazione
“laddove la condanna dell’imputato viene argomentata
facendo riferimento alla probabile verif‌icazione di una
versione dei fatti asseritamente emersa in giudizio”.

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