Corte di cassazione penale sez. VI, 21 marzo 2014, n. 13447 (ud. 12 febbraio 2014)

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giur
4/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
La conclusione qui accreditata, con l’implicito avallo
della sentenza delle Sezioni unite del 2012, non sembra,
d’altra parte, porsi in contrasto con il principio, formulato
nella successiva sentenza delle SS.UU. n. 40109 del 2013
che, pure, ha riconosciuto ampia operatività all’art. 622
c.p.p., a proposito del dovere di rinvio, al giudice civile,
nel caso di accoglimento del ricorso della parte civile.
Infatti la sentenza del 2013 ha compiuto una esegesi,
semantica e sistematica, dell’art. 622 c.p.p. che è precetto
che, nel caso di specie, relativo come detto a ricorso con-
tro sentenza di inammissibilità di appello, non viene in
considerazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 21 MARZO 2014, N. 13447
(UD. 12 FEBBRAIO 2014)
PRES. CONTI – EST. CITTERIO – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. BATTISTELLI
Sentenza penale y Deposito y Termine f‌issato dalla
legge o dal giudice y Sentenza contumaciale y Def‌ini-
zione anticipata del procedimento y Impugnazione
dell’imputato contumaciale y Termini y Decorrenza.
. Qualora, nel caso di sentenza contumaciale, il giudice,
dopo essersi assegnato, ai sensi dell’art. 544, comma 3,
c.p.p., un determinato termine per il deposito della
motivazione, provveda anticipatamente a tale incom-
benza e di ciò, ai sensi dell’art. 544, comma 3, c.p.p.,
venga dato avviso all’imputato, deve ritenersi che que-
st’ultimo possa comunque fruire, per la proposizione
dell’impugnazione, del termine stabilito dall’art. 585,
lett. c), c.p.p., con decorrenza, ove anche la notif‌ica
dell’avviso sia stata precedente alla data di scadenza
originariamente f‌issata per il deposito della motivazio-
ne, da detta ultima data e non da quella della notif‌ica.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 544; c.p.p., art. 585) (1)
(1) In senso difforme dalla pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. IV, 17 marzo 2003, n. 12260, in questa Rivista 2004, 237,
che statuisce che per l’imputato contumace il termine per proporre
impugnazione sia quello della notif‌ica dell’avviso di deposito del-
l’estratto contumaciale con cui si def‌inisce il procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inam-
missibile per tardività l’atto di impugnazione proposto
nell’interesse di Andrea Battistelli avverso la sentenza del
Tribunale di Pescara, che in data 9 febbraio 2012 lo aveva
condannato per reati ex artt. 337 e 651 c.p.. Argomentava
la Corte distrettuale che a fronte di notif‌ica dell’estratto
contumaciale in data 3 maggio 2012 l’atto d’appello era
stato presentato solo il 22 giugno 2012, oltre il termine di
45 giorni rilevante nella specie.
2. Ricorre nell’interesse dell’imputato il difensore avv.
Di Girolamo. Con unico motivo di violazione di legge de-
duce che poiché il Tribunale aveva indicato in sentenza
il termine di deposito dei 90 giorni, il proprio termine per
impugnare non decorreva dalla notif‌ica dell’estratto con-
tumaciale all’imputato, avvenuta prima della scadenza del
termine indicato nel dispositivo, ma dalla scadenza di que-
st’ultimo: ciò anche in applicazione dell’autonomia della
decorrenza dei termini per imputato e difensore, prevista
dall’art. 585 comma 3 c.p.p.. Con la decorrenza al prescrit-
to 9 maggio 2012, la scadenza doveva ritenersi consumata
al 23 giugno 2012, da qui la ritualità dell’appello.
3. Il procuratore generale ha presentato conclusioni
scritte per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la sua
rimessione alle Sezioni unite.
Il 6 febbraio 2014 è stata depositata memoria difensiva
a sostegno dei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
4.1 La fattispecie con cui la Corte suprema deve con-
frontarsi è la seguente: deliberazione di dispositivo di
sentenza con indicazione di termine per il deposito della
motivazione diverso dall’ordinario; deposito concretamen-
te anticipato e precedente alla scadenza del termine as-
segnato in sentenza; notif‌ica dell’estratto al solo imputato
(che era contumace), avvenuta essa pure prima della
ricordata scadenza assegnata nel dispositivo; atto di ap-
pello presentato dal difensore nei 45 giorni successivi alla
scadenza del termine indicato nel dispositivo ma oltre i
45 giorni decorrenti dall’avvenuta notif‌icazione anticipata
dell’estratto contumaciale all’imputato.
Tale fattispecie pone sul piano logico - sistematico due
questioni:
- quale sia il momento dal quale decorrono i 45 giorni
per l’impugnazione, quando la sentenza sia stata deposita-
ta prima della scadenza del termine indicato nel disposi-
tivo e di tale anticipato deposito sia stata data tempestiva
comunicazione alle parti;
- se, nel caso la soluzione sia quella fatta propria dalla
Corte d’appello, il difensore abbia diritto ad una propria
notif‌icazione dell’avviso di avvenuto deposito anticipato,
autonoma rispetto a quella che intervenga per l’imputato
(ex art. 585 comma 3 c.p.p.).
5. Nel caso concreto, in cui l’appello è stato presentato
nei 45 giorni dalla scadenza del termine indicato nel di-
spositivo, la prima questione è pregiudiziale.
5.1 Nella giurisprudenza di questa Corte suprema vi è
un precedente massimato (sez. IV, sent. 12260/2003) che
afferma corretta l’individuazione della decorrenza del ter-
mine per impugnare nel momento della notif‌icazione del-
l’anticipato deposito della sentenza. Ciò, si è argomentato,
«per la decisiva ragione che il termine per impugnare è di
quindici, trenta e quarantacinque giorni e non di trenta e
quarantacinque giorni più il termine per il deposito della
sentenza, essendo riservato il termine per il deposito,
ovviamente, alla redazione della sentenza, al giudice,
quindi, e non all’imputato o alle altre parti, sicché, qua-
lora la sentenza sia depositata prima della scadenza del
termine e ne sia notif‌icato l’estratto all’imputato prima di
tale scadenza, il termine di trenta giorni, che è il termine
per impugnare, decorrerà per l’imputato contumace dalla
data della notif‌icazione e non dalla scadenza del termine

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