Corte di cassazione penale sez. VI, 31 marzo 2014, n. 14816 (ud. 10 dicembre 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 4/2014
LEGITTIMITÀ
(termine omnicomprensivo che include la piena cono-
scenza legale da parte del destinatario naturale del prov-
vedimento in vista di una eventuale impugnazione) o della
“notif‌icazione”.
In base alle considerazioni sinora svolte, il provvedi-
mento impugnato è esente da censure nella parte in cui,
con ampi e puntuali riferimenti a circostanze di fatto non
contestate dalla difesa, ha argomentato che l’avv. Bufa-
no, nominato da Villa quale legale di f‌iducia nell’ambito
dell’incidente di esecuzione, ha avuto piena ed effettiva
conoscenza del provvedimento adottato de plano dal giu-
dice per le indagini preliminari mediante l’acquisizione
di copia degli atti del fascicolo n. 21101/06 - fascicolo nel
cui ambito è stata emessa l’ordinanza impugnata -, come
comprovato dalla sottoscrizione per ricevuta apposta sul-
l’istanza di visione e copia degli atti stessi.
Altrettanto non controversa è la circostanza che l’op-
posizione prevista dagli artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p. è
stata proposta il 21 marzo 2012, ossia ben oltre il termine
stabilito dalla legge per proporla.
7. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 31 MARZO 2014, N. 14816
(UD. 10 DICEMBRE 2013)
PRES. MILO – EST. LEO – P.M. SCARDACCIONE (CONF.) – RIC. SCALESE
Indagini preliminari y Udienza preliminare y Ri-
chiesta di rinvio a giudizio y Procedimenti connes-
si y Citazione diretta a giudizio ammessa solo per
alcuni di essi y Richiesta di rinvio a giudizio del P.M.
per tutti i procedimenti y Ammissibilità y Richiesta
del P.M. di giudizio immediato per tutti i procedi-
menti y Ammissibilità.
. Il disposto di cui all’art. 551 c.p.p., secondo il quale,
“nel caso di procedimenti connessi, se la citazione di-
retta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pub-
blico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a
giudizio a norma dell’art. 416”, implica che, verif‌icando-
si la suddetta condizione, il pubblico ministero è anche
facoltizzato a chiedere per tutti, in luogo del rinvio a
giudizio, l’instaurazione del giudizio immediato. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 416; c.p.p., art. 551) (1)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino la medesima fatti-
specie. Utili riferimenti sul tema si rinvengono in Cass. pen., sez. I,
31 maggio 2007, n. 21350, in questa Rivista 2008, 368.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. È impugnata la sentenza n. 2371/12 con la qua-
le la Corte d’appello di Bari, in data 19 ottobre 2012,
parzialmente riformando una sentenza resa dal Tribunale
di Bari in composizione monocratica, ha ritenuto Carlo
Scalese responsabile dei delitti di resistenza a pubblico
uff‌iciale e lesioni personali.
Dagli indicati provvedimenti risulta che Scalese è stato
tratto in arresto dopo un duro scontro intervenuto, con due
guardie giurate e un agente della Polizia di Stato, all’inter-
no di un locale pubblico. Dopo avere insultato le guardie
e percosso una tra esse, l’odierno ricorrente avrebbe ri-
sposto in tono insultante anche all’agente di polizia, che
a seguito dell’alterco si era qualif‌icato esibendo il proprio
distintivo, e poi si sarebbe avventato su di lui, colpendo-
lo con calci e pugni. Le lesioni riportate dalla guardia e
dall’agente erano state poi certif‌icate presso i servizi di
pronto soccorso del locale ospedale.
Nei confronti di Scalese era stata promossa l’azione
penale per un delitto qualif‌icato mediante riferimento
contestuale agli artt. 336 e 337 c.p., sul presupposto che
egli avesse minacciato le persone offese al f‌ine di co-
stringerle ad astenersi da un atto del loro uff‌icio, ed aves-
se poi opposto resistenza mentre le stesse persone offese
compivano un atto d’uff‌icio. Era stato contestato anche un
delitto di lesioni personali aggravate, qualif‌icato a mente
degli artt. 582, 585, 576, primo comma, n. 1, c.p.
L’azione era stata promossa mediante richiesta di giu-
dizio immediato, che il giudice per le indagini preliminari
aveva accolto, e Scalese era stato condannato, in esito al
conseguente giudizio dibattimentale, con riferimento ai
reati descritti nell’originaria imputazione.
Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione
la Corte territoriale ha inteso rimuovere il giudizio di
condanna in ordine al delitto di cui all’art. 336 c.p., ri-
qualif‌icando il fatto come reato di ingiurie e minacce in
riferimento alle due guardie giurate (con conseguente di-
chiarazione di improcedibilità dell’azione, dato il difetto
di querela), e considerando assorbita la relativa condotta,
per il resto, nella fattispecie di resistenza a pubblico uff‌i-
ciale concernente l’agente della Polizia di Stato.
Valutando una questione proposta dalla difesa con
i motivi di appello, la Corte ha escluso la nullità del de-
creto di giudizio immediato e del successivo dibattimento,
eccepita in quanto, per i delitti di cui agli artt. 336 e 337
c.p., è prevista la citazione diretta a giudizio, con conse-
guente inammissibilità del ricorso al rito immediato. Per
un verso - si è detto - il decreto giudiziale ha riguardato
anche il delitto di lesioni aggravate di cui al capo B) della
rubrica. Per altro verso, il decreto in questione sarebbe
sindacabile, dal giudice del dibattimento, riguardo alla
sola eventualità della carenza del previo interrogatorio, e
non dunque per il vizio dedotto dalla difesa.
2. Con un primo motivo di impugnazione la difesa
dell’imputato deduce, in sostanza, violazione della legge
processuale, ribadendo che il giudizio immediato non è
ammissibile per reati in ordine ai quali deve procedersi
mediante citazione diretta (sono richiamati l’art. 606,
comma 1, lettere a), b) e c), e l’art. 549 c.p.p.). La viola-
zione denunciata avrebbe comportato nullità del giudizio
e della sentenza, e privato l’imputato della possibilità di
accedere ai riti speciali nei termini consentiti dal giudizio
a citazione diretta.
Con un secondo blocco di rilievi critici, il ricorrente
deduce che si sarebbe data motivazione carente e con-

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