Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 2 settembre 2013, n. 20100

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giur
1/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
indipendentemente dal contenuto valore economico della
spesa necessaria alla loro eliminazione?”.
Il motivo è formulato in termini generici, non indican-
do nemmeno l’effettiva consistenza degli inconvenienti
denunciati, di cui assume in modo apodittico la negativa
incidenza sul godimento dell’immobile.
In ogni caso, le censure mosse investono il merito della
valutazione espressa dalla Corte di Appello, non sindacabi-
le in questa sede, secondo cui i vizi in questione, per la loro
irrisoria importanza, non sono idonei ad integrare gravi
difetti ex art. 1669 c.c.; valutazione nella quale è implicita
l’affermazione della inidoneità dei detti vizi a menomare in
modo apprezzabile il normale godimento del bene.
7) Con il terzo motivo il ricorrente incidentale si duole
dell’erronea motivazione in ordine all’esclusione della
dedotta disgregazione della superf‌icie in asfalto del cortile
dal novero dei vizi costruttivi da imputare alla Tecnobiem-
me s.r.l. Deduce che la Corte di Appello ha erroneamente
ritenuto che tale esclusione era stata affermata dal C.T.U..
Il motivo è infondato, in quanto dai passi della consu-
lenza tecnica d’uff‌icio riportati nello stesso controricorso
si evince che il consulente tecnico d’uff‌icio, in relazione
alla dedotta disgregazione della superf‌icie in asfalto del
cortile, ha ritenuto “diff‌icile stabilire se il lavoro sia stato
eseguito a regola d’arte e se il materiale era di qualità o
meno......” e, quindi, “diff‌icoltoso def‌inire difetto di costru-
zione la causa dello stato attuale”.
Correttamente, pertanto, la Corte di Appello, in man-
canza di elementi probatori di segno contrario, nemmeno
addotti dall’odierno ricorrente, ha escluso la riconducibi-
lità dei vizi in oggetto a gravi difetti di costruzione, ex art.
1669 c.c..
8) Per le ragioni esposte devono essere rigettati sia il
ricorso principale che quello incidentale, con conseguente
compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 2 SETTEMBRE 2013, N. 20100
PRES. GOLDONI – EST. GIUSTI – P.M. X – RIC. Z.C. ED ALTRA (AVV. CIANCETTA)
C. S.G. (AVV. COMBARIATI)
Contributi e spese condominiali y Riscossione y
Mala gestio dell’amministratore y Notif‌ica dell’atto
di precetto non seguita dalla riscossione forzosa
y Sul presupposto della non sicura solvibilità dei
condomini y Conf‌igurabilità ex se y Esclusione.
. In tema di riscossione degli oneri condominiali dai
condomini morosi, non integra in sé un fatto di “mala
gestio” dell’amministratore non aver fatto seguire alla
notif‌ica degli atti di precetto l’avvio della procedura
espropriativa, sul presupposto della non sicura solvibi-
lità dei condomini. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1129; att.
c.c., art. 69) (1)
(1) Il tema - per il quale non risultano precedenti nè in dottrina nè
in giurisprudenza, alla luce della riforma del condominio - va oggi
considerato in relazione a quanto stabilito dall’art. 1129, comma 9,
c.c. che stabilisce che l’amministratore è tenuto ad agire per la ri-
scossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati (riscossione
che comprende, quindi, anche l’esecuzione forzata vera e propria
iniziata con la notif‌ica del precetto).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 11 marzo 2013, la seguente proposta di def‌inizione,
ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “ Z.C. ed C.A., condomini
del Condominio (OMISSIS), presentarono nel marzo 2011
avanti al Tribunale di Catanzaro ricorso per la nomina di
un amministratore e per la revoca dell’amministratore in
carica, l’Avv. S.G.G., in ragione della dedotta sua grave
inadempienza agli obblighi della gestione.
Si costituì il solo S.G.G., resistendo. Il Tribunale, con
provvedimento depositato in data 20 luglio 2011, rigettò
la domanda, rilevando che i rendiconti della gestione era-
no stati approvati dalla maggioranza assembleare e che
l’amministratore aveva dimostrato di avere adempiuto al
dovere di riscuotere dai condomini le quote dei contributi
di spesa.
Il Tribunale condannò anche i ricorrenti, soccombenti,
al pagamento delle spese di lite.
La Corte d’appello di Catanzaro, giudicando sul reclamo
del C. e della Z., con decreto depositato il 13 dicembre 2011
ha dichiarato la cessazione della materia del contendere
sulla domanda di revoca dell’amministratore (atteso che
l’assemblea, in data 11 agosto 2011, aveva deliberato sulle
dimissioni irrevocabili dalla carica presentate dallo S. ed
aveva nominato un nuovo amministratore nella persona
del Geom. V.F.); e, statuendo sulle spese, sulla base del
criterio della soccombenza virtuale, le ha poste a carico
dei reclamanti, escludendo le lamentate gravi irregolarità
nella gestione.
In particolare, la Corte d’appello ha rilevato:
- che la prosecuzione della gestione in mancanza di
conferma della nomina da parte dell’assemblea è giustif‌i-
cata dall’operatività del principio della prorogatio;
- che la mancata riscossione degli oneri condominiali
dai condomini morosi è contraddetta dalla provata notif‌i-
cazione agli stessi degli atti di precetto; che poi l’ammini-
stratore non abbia intrapreso la procedura esecutiva vera
e propria è scelta che può giustif‌icarsi sulla base della non
sicura solvibilità dei condomini e, quindi, non integra in sè
un fatto di mala gestio;
- che la mancata attivazione per la riparazione delle
parti comuni è giustif‌icata dalla natura di proprietà esclu-
siva delle parti in questione.
Per la cassazione del decreto della Corte d’appello, li-
mitatamente al capo delle spese (con distrazione in favore
del procuratore antistatario), la Z. e il C. hanno proposto
ricorso, con atto notif‌icato l’8 giugno 2012, sulla base di
un motivo.
L’intimato ha resistito con controricorso.
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che la statuizione relativa alla con-
danna alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive

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