Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 26 luglio 2013, n. 18147

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giur
1/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
Lamenta che la corte di merito non abbia preso in esa-
me tutte le domande e, in particolare, la domanda ex art.
2041 c.c. e che erroneamente abbia ritenuto non proponi-
bile l’azione prevista dall’art . 2041 c.c. subordinatamente
ad altre azioni tipiche esercitate con esito negativo.
7.1.- Il motivo è inammissibile perché non censura la sen-
tenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto privo di speci-
f‌icità il motivo di appello relativo alle altre domande proposte
dall’attore e, in particolare, di quella ex art. 2041 c.c.
8 .- Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 1417 c.c.
Lamenta che erroneamente non sia stata ritenuta am-
missibile la prova testimoniale sulla simulazione richiesta
dall’interponente sul contratto di acquisto tra l’interposto
e un terzo di buona fede.
Deduce che egli era “terzo “ rispetto alle parti con-
traenti.
8.1 .- Il motivo è infondato perché la corte di merito
ha correttamente applicato il principio per il quale «l’art.
219 c.c. (nel testo novellato dalla legge 19 maggio 1975
n.151) che riconosce al coniuge la facoltà di provare con
ogni mezzo nei confronti dell’altro, la proprietà esclusiva
di un bene (primo comma) ed aggiunge che i beni di cui
nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva
sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i co-
niugi (secondo comma) concerne essenzialmente le con-
troversie relative a beni mobili, ed è volto principalmente
a derogare, attraverso la presunzione posta nel secondo
comma, alla regola generale sull’onere della prova in tema
di rivendicazione, mentre nessuna deroga conf‌igura alla
normale disciplina della prova dei contratti formali, in
particolare degli acquisti immobiliari. Pertanto, quando
un immobile sia intestato ad uno dei coniugi in virtù di
idoneo titolo d’acquisto, l’altro coniuge che alleghi l’inter-
posizione reale non può provarla né con giuramento né con
testimoni, giacché l’obbligo dell’interposto di ritrasmette-
re all’interponente i diritti acquistati deve risultare, sotto
pena di nullità, da atto scritto, salvo che nell’ipotesi di
perdita incolpevole del documento e non anche, dunque,
nel caso in cui si deduce un semplice principio di prova
per iscritto» (sez. II , sentenza n. 1482 del 10 febbraio
1995; sez. I, sentenza n. 11327 del 15 novembre 1997).
9.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale CE.L.
denuncia «violazione ed errata applicazione ex art. 360 n.
3 c.p.c. degli artt. 342, 113 c.p.c. in relazione all’art. 177,
comma 1, e 194 c.c. circa i rapporti bancari di cui infra alla
lett . A) e B) in costanza di comunione legale e per quanto
riguarda le operazioni bancarie su titoli ed azioni in regime
di separazione dei beni e all’art. 1298, comma 2, c.c.» .
Lamenta che la corte di merito abbia erroneamente ri-
tenuto privo di specif‌icità il motivo di appello incidentale
proposto contro la decisione del tribunale nella parte in
cui affermava non raggiunta la prova di appartenenza ad
entrambi i coniugi sia del c/c (Omissis) della BPER sia
del netto ricavo delle operazioni bancarie ed in relazione
all’art. 1298, comma 2, c.c. per quanto riguarda le azioni
e i titoli acquistati e pagati con il c/c (Omissis) BSGSP
gestito in comune come dichiarato nella stessa sentenza.
Inoltre, deduce che vi è stata da parte della Corte di
appello di Bologna “violazione e/o mancata applicazione
ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.” per
non avere preso in esame, dopo avere respinto le domande
del C. circa gli immobili per cui è causa, la domanda di
cancellazione della trascrizione dell’atto di citazione 22
maggio 1996.
9.1.-La richiesta di inammissibilità del motivo formu-
lata dal P.G. nell’udienza di discussione è fondata e va
accolta perché la formulazione dei quesiti contrasta con
l’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
Invero, la ricorrente denuncia in unico motivo violazio-
ni di legge sostanziale (artt. 177, 194, 1298 e 2668 c.c.) ex
art. 360 n. 3 c. p. c. e violazioni di legge processuale (artt.
112, 113, 342 c.p.c.) ex art. 360 n. 4 c.p.c. con formulazione
di quesito multiplo che, tra l’altro, prescinde dall’adeguata
motivazione della sentenza impugnata, la quale ha esclu-
so che la mera indicazione del saldo del conto corrente
fosse suff‌iciente ad intergare il requisito della specif‌icità
del motivo, evidenziando, inoltre, che in mancanza di una
attendibile ricostruzione contabile del patrimonio comu-
ne nel suo complesso, la sola circostanza dell’essere state
poste in essere le operazioni bancarie in epoca in cui tra i
coniugi vigeva il regime di comunione, non era suff‌iciente
per l’accoglimento della domanda di divisione.
Quesito multiplo, la cui formulazione imporrebbe alla
Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva
opera di semplif‌icazione, per poi procedere alle singole ri-
sposte che potrebbero essere tra loro diversif‌icate.
Talché il ricorso principale deve essere rigettato mentre
il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile
con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 26 LUGLIO 2013, N. 18147
PRES. GOLDONI – EST. PICCIALLI – P.M. DEL CORE (CONF.) – RIC. VINCENZI
ED ALTRI (AVV. GIROMINI) C. COND. CORSO CAVOUR 416 LA SPEZIA (AVV.TI DE
FERRARI C. E DE FERRARI F.)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Barrie-
re architettoniche y Impossibilità di osservare tutte
le prescrizioni della normativa speciale y Carattere
ostativo y Esclusione y Fondamento.
. Ai f‌ini della legittimità della deliberazione adottata
dall’assemblea dei condomini ai sensi dell’art. 2 della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, l’impossibilità di osservare,
in ragione delle particolari caratteristiche dell’edif‌icio
(nella specie, di epoca risalente), tutte le prescrizioni
della normativa speciale diretta al superamento delle
barriere architettoniche non comporta la totale inap-
plicabilità delle disposizioni di favore, f‌inalizzate ad
agevolare l’accesso agli immobili dei soggetti versanti
in condizioni di minorazione f‌isica, qualora l’interven-
to (nella specie, installazione di un ascensore in un
cavedio) produca, comunque, un risultato conforme

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