Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 10 giugno 2014, n. 13037

Pagine584-585
584
giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
attestato, ma è il portato di un giudizio, di una valutazio-
ne sintetica, che è desunta dagli elementi indicati dal
legislatore. Il giudizio di pericolosi tà implica u n’attività
di elaborazion e da parte dell’agente ac certatore, il quale
deve rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione
del veicolo, della strada, del traff‌ico) e sottoporli a criti-
ca, per desumerne la valutazione di congru ità ai cr iteri
di buona con dotta di guida o, ap punto, di pericolosit à.
Ne consegue che d etta valu tazione è priva di eff‌icacia
probatoria privilegiata.
Inoltre va osservato che il rilievo secondo cui l’accerta-
mento della violazione dell’art.141 codice della strada, che
impone all’automobilista di regolare la velocità in modo da
evitare ogni situazione di pericolo, è dalla legge rimesso
al giudizio discrezionale dell’agente, incide sulla necessità
che questi indichi nel verbale - per un generale obbligo di
motivazione degli atti amministrativi, che, in materia di
violazioni del codice della strada, si sostanzia anche nel
particolare contenuto della contestazione e del relativo
verbale (artt. 200 e 201, codice della strada e 383 del rela-
tivo regolamento) - le circostanze di fatto da cui ha tratto
il proprio giudizio, al f‌ine di consentire l’esercizio del con-
trollo su di esse nonché sul loro grado di attendibilità e di
persuasività in relazione alla contestazione effettuata (v.
Cass. n. 2238 del 2008).
Orbene, nel caso di specie il Tribunale di Treviso ha
negletto tale insegnamento, respingendo l’opposizione
sul presupposto che pur non avendo il verbale di conte-
stazione valore di atto f‌ide facente, la sua provenienza da
soggetto professionalmente addestrato ed abilitato pro-
prio alla valutazione delle caratteristiche della circola-
zione stradale, assumeva valore di mera presunzione, che
ammetteva prova contraria, non fornita dall’appellato-
opponente.
Appare evidente l’erroneità della statuizione de qua
per essere il convincimento fondato su un accertamento
effettuato dagli agenti nel rilevare la velocità mantenuta
dal T. senza alcun riferimento a circostanze oggettive, tale
non potendosi ritenere l’abilità professionale dell’agente
accertatore, posto che la percezione dell’agente nella va-
lutazione della pericolosità della guida non può portare ad
una sostanziale incontestabilità del relativo giudizio.
In def‌initiva, ritiene il relatore che appaiono sus-
sistenti le condizioni per pervenire all’accoglimento del
ricorso avanzato nell’interesse del T. per sua manifesta
fondatezza”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione
di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di
sorta, sono condivisi dal Collegio, peraltro omesso in sen-
tenza qualunque riferimento al contenuto del verbale di
contestazione, neanche riportato nella motivazione.
Il ricorso va, pertanto, accolto e l’impugnata sentenza
va annullata, di conseguenza, la causa deve essere rinviata
per nuova valutazione ad altro giudice del merito che va
identif‌icato nel Tribunale di Treviso, in persona di diverso
magistrato, cui ex art. 385 c.p.c. è rimesso di provvedere
anche sulle spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 10 GIUGNO 2014, N. 13037
PRES. BIANCHINI – EST. BIANCHINI – RIC. COMUNE DI SALUSSOLA C. C.F.
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Contenu-
to y Violazione del Codice della strada y Passaggio
con semaforo rosso y Semplice omissione nel verba-
le del numero civico o dell’intersezione stradale in
cui era posto il semaforo y Irrilevanza ai f‌ini della
specif‌icità della contestazione.
. In relazione a infrazione al codice stradale (nella
specie, passaggio con semaforo rosso), il requisito della
specif‌icità dell’atto di accertamento deve ritenersi os-
servato tramite l’indicazione del giorno e dell’ora, della
natura della violazione, del tipo e della targa del veico-
lo, nonché della località del verif‌icarsi del fatto, senza
necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili
ad assicurare il diritto di difesa dell’incolpato. E ciò
in quanto l’infrazione deve essere contestata in breve
periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un
collegamento mnemonico con il fatto ascritto, così che
il soggetto è in grado, anche con la semplice indicazio-
ne della via, di sostenere e provare che la sua vettura
non si trovava affatto in detta località. (Alla luce di tali
considerazioni la S.C. ha ritenuto che la semplice omis-
sione del numero civico o dell’intersezione stradale in
cui era posto il semaforo non potessero far venir meno
la specif‌icità della contestazione). (Mass. Redaz.)
(nuovo c.s., art. 146; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495,
art. 385) (1)
(1) Negli stessi termini si esprime, pur con riferimento a fattispe-
cie in tema di sosta in zona vietata, Cass. civ. 28 settembre 2006, n.
21058, in questa Rivista 2007, 531.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il Comune di Salussola ha proposto ricorso per la
cassazione della sentenza n. 501/2011 del Tribunale di
Biella con la quale era stato respinto l’appello del mede-
simo ente territoriale avverso la decisione del Giudice di
Pace di Biella che aveva annullato, su ricorso di C.F., il
verbale, redatto dalla Polizia Municipale di quella città,
di accertamento della violazione dell’art. 146, III comma,
D.L.vo 285/2002, in cui il F. sarebbe incorso, traversando
un incrocio in Salussola, presidiato da una lanterna sema-
forica con luce in fase di interdizione.
2. - A sostegno del ricorso il Comune fa valere la viola-
zione degli artt. 383 e 385 D.P.R. 495/1992 - portante il re-
golamento di esecuzione del c.d. codice della strada - per
aver ritenuto, il giudice del gravame, insuff‌iciente per la
identif‌icazione del luogo della infrazione, la mera indica-
zione “via Martiri della Libertà- direzione Santhià” conte-
nuta nel verbale e per aver, per tale ragione, confermato la
già resa decisione di illegittimità della contestazione; so-
stiene al contrario il ricorrente, da un lato, l’applicabilità
alla fattispecie della seconda delle norme richiamate, at-
tesa la sussistenza dei presupposti che avrebbero consen-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT