Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 19 febbraio 2014, n. 3876

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giur
5/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
congiunta e non alternativa a quella di applicazione
della pena e che spetta sempre al giudice il compito, ove
la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena
detentiva, di controllarne la ammissibilità, “rigettando la
richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione” (sez.
un. n. 295 del 12 ottobre 1993, Scopel, rv. 195618).
Più specif‌icamente, è stato affermato che non può tro-
vare applicazione la procedura prevista dall’art. 444 c.p.p.
nel caso in cui, per le condizioni soggettive dell’imputato,
la pena detentiva non possa essere convertita in quella
pecuniaria, così come stabilito nell’accordo intervenuto tra
le parti (sez. V, sent. n. 1796 del 19 aprile 1999, rv. 213212).
È però certamente escluso che il giudice possa dar
corso alla richiesta di patteggiamento modif‌icando unila-
teralmente i termini dell’accordo intervenuto fra le parti,
in quanto verrebbe meno la base consensuale su cui que-
sto si fonda.
3. Giova peraltro precisare che, come opportunamente
evidenziato dal Procuratore generale, la richiesta di appli-
cazione di pena su accordo delle parti così come nel caso
di specie formulata non avrebbe comunque potuto essere
accolta.
Ed invero, come puntualmente evidenziato in un
recente precedente di questa stessa sezione (sez. IV, n.
37967 del 17 maggio 2012, Nieddu, rv. 254361), non può ri-
tenersi conforme a legge una richiesta di pena concordata
che preveda la conversione della pena detentiva in pena
pecuniaria (ai sensi dell’art. 53 legge n. 689 del 1981) e la
sua successiva sostituzione con il lavoro di pubblica utilità
(ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, c.d.s.).
I due regimi sanzionatori sostitutivi non possono, in-
fatti, essere applicati cumulativamente, avendo essi una
totale autonomia quanto ai presupposti di applicazione,
alle modalità esecutive e alle conseguenze in caso di viola-
zione (cfr. artt. 53, 59, 71 e 102 legge n. 689 del 1981, e art.
186 comma 9 bis c.d.s.), di talché gli stessi non possono
che trovare applicazione individualmente e senza che i
benef‌ici connessi alla sostituzione si sommino.
Diversamente operando, si applicherebbe un tratta-
mento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio
di legalità delle pene (cfr. sez. V, n. 13807 del 21 febbraio
2007, Rv. 236529).
Inoltre, deve ritenersi che quando il legislatore ha
previsto, nell’art. 186 c.d.s., al comma 9 bis la sostituzione
della pena con il lavoro di pubblica utilità, ha inteso an-
corare tale benef‌icio ad un ben preciso rapporto tra pena
criminale e sanzione sostituiva. Ne deriva che non è pos-
sibile sostituire la pena se non in relazione al trattamento
sanzionatorio principale previsto dalla legge. Se si applicas-
se la sostituzione, rapportandola alla pena prevista prima
della riforma, non solo si farebbe illegittima applicazione di
una “terza legge”, in violazione dell’art. 2 c.p., ma si vulne-
rerebbe la funzione rieducativa che la pena deve svolgere
secondo l’ordinamento vigente (così in motivazione sez. IV,
n. 21596 del 22 gennaio 2013, Grillo, non mass.).
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di
Arezzo per l’ulteriore seguito. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 19 FEBBRAIO 2014, N. 3876
PRES. FINOCCHIARO – EST. BARRECA – P.M. X – RIC. L.D. (AVV.TI SALERNO E
MORINI) C. C.B. ED ALTRO
Responsabilità da sinistri stradali y Presunzio-
ne di colpa nel caso di scontro tra veicoli y Presup-
posti per la sua operatività.
. In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi
nella circolazione stradale, la presunzione di colpa pre-
vista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducen-
ti dall’articolo 2054, secondo comma, c.c., ha funzione
meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia
possibile l’accertamento in concreto della misura delle
rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel
caso in cui risulti che l’incidente si è verif‌icato per
esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nes-
suna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro,
quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e
non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il
possibile per evitare il danno. (Mass. Redaz.) (nuovo
c.s., art. 154; c.c., art. 2054) (1)
(1) Principio già ribadito da Cass. civ. 19 dicembre 2008, n. 29883, in
questa Rivista 2009, 421. Nello stesso senso si sono espresse: Cass.
civ. 27 giugno 2007, n. 14834, ivi 2007, 1293 e Cass. civ. 11 giugno
1997, n. 5250, ivi 1998, 491.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
É stata depositata in cancelleria la seguente relazio-
ne:
“1. - Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di
Genova ha rigettato il gravame proposto da L.D. nei con-
fronti di C.B. e dell’U.C.I., avverso la sentenza del Tribu-
nale di Sanremo del 4 marzo 2011, reputando corretta
la decisione del primo giudice di rigetto della domanda
risarcitoria proposta dall’odierno ricorrente per i danni
provocati da un incidente stradale nel quale il D. era stato
coinvolto mentre era alla guida della sua motocicletta. Il
Tribunale aveva escluso l’imprudente manovra che l’atto-
re aveva imputato al convenuto, che si trovava alla guida
della sua autovettura, ed aveva, invece, ritenuto la colpa
esclusiva dell’attore medesimo.
Il ricorso è proposto con due motivi. Gli intimati non
si difendono.
2. - Col primo motivo è dedotta violazione e falsa appli-
cazione dell’art. 154 del c.d.s. per avere il giudice escluso
la responsabilità del convenuto malgrado questi, che si
doveva immettere nel f‌lusso della circolazione, svoltando
a sinistra, dopo essersi accostato sulla destra, non avesse
concesso la precedenza ai veicoli in transito sulla via Au-
relia (tra cui la moto condotta dal ricorrente) e non aves-
se verif‌icato di poter effettuare la manovra senza creare
pericoli o intralcio per la circolazione veicolare ed, inol-
tre, malgrado vi si fosse immesso in posizione pressoché
perpendicolare rispetto alla direzione di marcia percorsa
dall’attore, odierno ricorrente.

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