Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 1 aprile 2014, n. 7546

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giur
Arch. loc. e cond. 4/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 1 APRILE 2014, N. 7546
PRES. PETITTI – EST. GIUSTI – P.M. CERONI – RIC. CENTRO RESIDENZIALE M.
(AVV. BONDA) C. B.L. (AVV. TARTAGLIA)
Procedimento civile in genere y Sospensione
del processo y Necessaria y Presupposto y Obiettivo
rapporto di pregiudizialità giuridica y Necessità y
Ingiunzione per spese condominiali y Opposizione y
Contestuale giudizio di impugnazione della delibe-
ra assembleare per oneri condominiali y Rapporto
fra i due giudizi y Sospensione necessaria y Esclu-
sione y Fondamento.
. La sospensione necessaria del processo ex art. 295
c.p.c., nell’ipotesi di giudizio promosso per il ricono-
scimento di diritti derivanti dal titolo, ricorre quando
in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta
dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo stes-
so, poiché al giudicato d’accertamento della nullità
– la quale impedisce all’atto di produrre ab origine
qualunque effetto, sia pure interinale – si potrebbe con-
trapporre un distinto giudicato, di accoglimento della
pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante
con il primo. Detto principio di inesecutività del titolo
impugnato a seguito di allegazione della sua originaria
invalidità assoluta è derogato, nella disciplina del con-
dominio, da un sistema normativo che mira all’imme-
diata esecutività del titolo, pur in pendenza di contro-
versia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e
meritevoli d’autonoma considerazione, sicché il giudice
non ha il potere di disporre la sospensione della causa
di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi
dell’art. 63 disp. att. c.c., in relazione alla pendenza del
giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera
condominiale, restando riservato al giudice dell’impu-
gnazione il potere di sospendere ex art. 1137 secondo
comma c.c. l’esecuzione della delibera. Non osta a tale
disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati
in caso di rigetto dell’opposizione all’ingiunzione e di
accoglimento dell’impugnativa della delibera, poiché le
conseguenze possono essere superate in sede esecutiva,
facendo valere la sopravvenuta ineff‌icacia del provve-
dimento monitorio, ovvero in sede ordinari a mediante
azione di ripetizione dell’indebito. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 1137; c.p.c., art. 295; att. c.c., art. 63) (1)
(1) Conforme, v. Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2017, n. 4421, in que-
sta Rivista 2007, 265.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che, con ordinanza in data 12 marzo 2013, il
Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di
Porto, pronunciando nella causa di opposizione promossa
da B.L. avverso il decreto con il quale le era stato ingiun-
to, su richiesta del Centro Residenziale X, il pagamento
di contributi condominiali, ha sospeso, ex art. 295 c.p.c.,
il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi ad
esso pendente, in attesa della def‌inizione del giudizio di
impugnazione delle Delib. assembleari costituenti il titolo
su cui si fonda il decreto ingiuntivo;
che avverso la detta ordinanza il Centro Residenziale
ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con
atto notif‌icato il 9 aprile 2013;
che l’intimata ha resistito con memoria;
che il ricorso è stato avviato all’adunanza in Camera
di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi
dell’art. 380 ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha
richiesto l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
che, preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezio-
ne di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente
in ragione dell’assenza di un’idonea deliberazione assem-
bleare di autorizzazione alla proposizione del ricorso;
che, infatti, in base al disposto degli artt. 1130 e 1131
c.c., l’amministratore del condominio è legittimato ad
agire in giudizio per la riscossione dei contributi in base
allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, sicchè
egli è abilitato, senza la necessità di una specif‌ica autoriz-
zazione assembleare (trattandosi di una controversia che
rientra nelle sue normali attribuzioni), ad impugnare il
provvedimento giurisdizionale sfavorevole alla collettività
condominiale (sez. II, 23 gennaio 2014, n. 1451);
che, nel merito dell’istanza di regolamento, il Collegio
condivide le conclusioni scritte del pubblico ministero;
che infatti - premesso che è generica la contestazione
della resistente secondo cui nella specie non ci si trove-
rebbe di fronte ad un condominio, soprattutto a fronte
di un provvedimento del giudice del merito che parla
espressamente di assemblea condominiale, di giudizio di
impugnazione della delibera condominiale e di ripartizione
delle spese condominiali - va data continuità al seguente
principio di diritto: “La sospensione necessaria del proces-
so ex art. 295 c.p.c., nell’ipotesi di giudizio promosso per il
riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando
in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta
dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso,
poichè al giudicato d’accertamento della nullità - la quale
impedisce all’atto di produrre ab origine qualunque effetto,
sia pure interinale - si potrebbe contrapporre un distinto
giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel me-
desimo titolo, contrastante con il primo. Detto principio di
inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione
della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nella di-
sciplina del condominio, da un sistema normativo che mira
all’immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di con-
troversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti
e meritevoli d’autonoma considerazione, sicchè il giudice
non ha il potere di disporre la sospensione della causa di
opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell’art.
63 disp. att. c.c., in relazione alla pendenza del giudizio in
cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale,
restando riservato al giudice dell’impugnazione il potere di
sospendere ex art. 1137 c.c., comma 2, l’esecuzione della
delibera. Non osta a tale disciplina derogatoria il possibile
contrasto di giudicati in caso di rigetto dell’opposizione

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