Corte di cassazione civile sez. III, 17 settembre 2013, n. 21153

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giur
Arch. loc. e cond. 2/2014
LEGITTIMITÀ
che, invece, il ricorrente muove dall’erroneo principio
secondo cui il bilancio sarebbe azionabile sino a che non
sia scaduto l’esercizio cui esso si riferisce: tale principio,
se applicato, renderebbe impossibile la riscossione degli
oneri e, quindi, inciderebbe sulla possibilità stessa di ge-
stione del condominio per tutto il tempo intercorrente tra
la scadenza dell’esercizio e l’approvazione del consuntivo,
periodo che potrebbe ipotizzarsi anche lungo in relazione
a molteplici possibili eventi, tra cui, non ultimo, la non
approvazione del progetto da parte dell’assemblea (Cass.,
sez. II, 29 settembre 2008, n. 24299);
che il secondo motivo (violazione e falsa applicazione
dell’art. 1362 c.c. e omessa, insuff‌iciente e contraddittoria
motivazione) contesta che il Tribunale abbia ritenuto
l’intervenuta approvazione del bilancio preventivo per
l’anno 2007 sia in base alla delibera dell’ll settembre 2007
(e ciò nonostante nel relativo verbale manchi del tutto
la menzione di tale approvazione), sia, implicitamente,
in base delibera del 9 settembre 2008 (sebbene si tratti
di delibera successiva all’esercizio cui l’approvazione del
preventivo si riferisce);
che il motivo è fondato;
che, in primo luogo, la sentenza impugnata non spiega
in base a quale ragionamento sia giunta a ritenere “che so-
stanzialmente l’assemblea in data 11 settembre 2007 abbia
inteso approvare il bilancio preventivo gestione 2007”;
che, d’altra parte, deve escludersi che una deliberazio-
ne assembleare del condominio, avente carattere generale
e con una propria specif‌ica f‌inalità amministrativo - con-
tabile, come quella di approvazione del bilancio preven-
tivo relativamente ad un dato esercizio annuale, possa
desumersi, per implicito, dalla successiva deliberazione
dell’assemblea di differimento dell’approvazione del bi-
lancio consuntivo dello stesso esercizio (sia pure motivata
“con la speranza che i [condomini] morosi provvedano al
versamento delle quote”);
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cas-
sata in relazione alla censura accolta;
che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Larino,
in persona di diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese
del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 17 SETTEMBRE 2013, N. 21153
PRES. RUSSO – EST. SCRIMA – P.M. FRESA (CONF.) – RIC. CRISTOFARI ED ALTRO
(AVV. LACAGNINA) C. ORLANDI F. ED ALTRI (N.C.)
Procedimenti sommari y Convalida y Per f‌inita
locazione y Risoluzione per scadenza del termine
legale y Domanda giudiziale y Erronea indicazione
della data di scadenza y Reiezione della domanda y
Esclusione y Rettif‌ica operata dal giudice y Ammis-
sibilità.
. In caso di domanda giudiziale di risoluzione del con-
tratto di locazione per scadenza del termine legale,
l’eventuale errore nella indicazione della data di sca-
denza del contratto, in cui sia incorso il locatore, non
comporta la reiezione della domanda, né conf‌igura una
caso di extra o ultrapetizione la rettif‌ica operata dal
giudice al riguardo, allorché sia la legge a determina-
re termini e scadenza del contratto. Infatti la “causa
petendi” dell’azione di licenza per f‌inita locazione è
costituita dalla risoluzione del contratto alla scadenza
naturale, che è onere del giudice accertare in base alla
normativa (alternativamente contrattuale o legale)
che disciplina il rapporto, ed a prescindere dalle indi-
cazioni (eventualmente erronee) delle parti . (c.p.c.,
art. 112; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56) (1)
(1) In termini, cfr. Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1998, n. 10030 e Cass.
civ., sez. III, 11 settembre 1996, n. 8223, entrambe in Iu&Lex dvd n.
2/2014, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 aprile 2002 il Tribunale di Viterbo,
sezione distaccata di Civita Castellana, in accoglimento
della domanda di convalida nella licenza (di sfratto per
f‌inita locazione, proposta da Totonelli Evalda, locatrice
nonché proprietaria, unitamente al coniuge deceduto,
Orlandi Gino, di un locale adibito ad uso commerciale “sin
dal 22/3-7/81983” sito in Fabrica di Roma, “V.le degli Eroi
33/45”, dichiarava la risoluzione del contratto al 14 luglio
2001 e f‌issava per l’esecuzione il 29 marzo 2002.
Avverso tale sentenza proponevano gravame Cristofa-
ri Teresa e Cruciani Sandro chiedendo, in riforma della
detta decisione, il rigetto della domanda proposta dalla
Totonelli e, comunque, la declaratoria di nullità della
sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c., con rimessione
della causa al primo giudice ovvero, in via subordinata, la
declaratoria di cessazione della locazione alla data del 14
(o del 31) marzo 2003, stante l’eccezione, formulata già in
primo grado, di novazione del contratto, con l’inclusione
di un altro locale sito al civico n. 31, dallo aprile 1985 e la
f‌issazione del termine più ampio per l’esecuzione.
Si costituivano in giudizio Ernesta, Francesco e An-
nalisa Orlandi, quali eredi della Totonelli, resistendo al
gravame del quale chiedevano il rigetto.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 di-
cembre 2006, in parziale accoglimento dell’appello propo-
sto, dichiarava cessato il contratto di locazione tra le parti
ed avente ad oggetto i locali siti in Fabrica di Roma, viale
degli Eroi n. 31-45 alla data dc1 31 marzo 2003, f‌issava
l’esecuzione del rilascio al 31 gennaio 2007 e compensava
tra le spese del doppio grado di giudizio.
In particolare e per quanto rileva ancora in questa
sede, la Corte di merito disattendeva la tesi degli appel-
lanti, secondo cui, essendo stato il contratto di locazio-
ne stipulato dalla Totonelli unitamente al marito Gino
Orlandi, in seguito deceduto, ricorreva per gli eredi di
quest’ultimo un’ipotesi di litisconsorzio necessario, per
cui il giudice del primo grado avrebbe dovuto disporre
l’integrazione del contraddittorio; non essendo stata di-
sposta tale integrazione, andava dichiarata la nullità della

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