Corte di cassazione civile sez. III, 9 gennaio 2014, n. 195

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giur
2/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 9 GENNAIO 2014, N. 195
PRES. RUSSO – EST. ROSSETTI – P.M. FUCCI (DIFF.) – RIC. PREFETTURA DI RIMINI
C. CARLONE
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Cartella esattoriale y Relativa a sanzione ammini-
strativa per violazione del Codice della strada y
Opposizione y Verbale y Copia y Ritiro immediato da
parte del trasgressore y Notif‌ica della stessa y Equi-
valenza y Sottoscrizione del verbale y Rif‌iuto del
trasgressore y Irrilevanza y Conseguenze in tema di
decorso del termine per la proposizione del ricorso
giurisdizionale.
. In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa
a sanzione amministrativa per eccesso di velocità, il
ritiro immediato di una copia del verbale da parte del
trasgressore equivale a notif‌ica dello stesso, a nulla ri-
levando che chi ritira l’atto rif‌iuti di sottoscriverlo, con
la conseguenza che dalla consegna inizia a decorrere il
termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
(Nella fattispecie, essendo inutilmente spirato il termi-
ne suddetto, è stata rigettata l’opposizione, in quanto
proposta avverso cartella esattoriale emessa sulla base
di un verbale ormai inoppugnabile) (Mass. Redaz.)
(nuovo c.s., art. 141; nuovo c.s., art. 205) (1)
(1) In senso sostanzialmente analogo, pur con riferimento a fatti-
specie relativa ad opposizione a verbale di sequestro di autoveicolo,
v. Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2005, n. 19025, in questa Rivista
2006, 629.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 23 maggio del 2002 una pattuglia di Carabinieri
della stazione di Misano Adriatico (RN) irrogò al sig. Giu-
seppe Carlone una sanzione amministrativa per eccesso
di velocità, ai sensi dell’art. 141 del codice della strada
(D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285).
2. Poiché la sanzione non venne pagata, l’agente per
la riscossione (nella specie, la “E.TR. - Esazione Tributi”
S.p.a.) notif‌icò al sig. Giuseppe Carlone la cartella esat-
toriale n. 014-2007-00171389-58-000, avverso la quale l’in-
timato propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di
Bari, luogo di sua residenza.
3. Il Giudice di pace di Bari, qualif‌icata la domanda
come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’ha
accolta con sentenza n. 100.754 del 27 dicembre 2007,
ritenendo inesistente il titolo esecutivo posto a base del-
l’esecuzione.
4. La sentenza è stata impugnata dalla Prefettura di
Rimini, sulla base di tre motivi.
Il Sig. Giuseppe Carlone non si è difeso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questione preliminare: l’integrità del litisconsorzio.
1.1. Risulta dalla sentenza impugnata che il sig. Giu-
seppe Carlone propose la propria domanda (qualif‌icata
dal giudice di pace come “opposizione all’esecuzione” ex
art. 615 c.p.c.) nei confronti della Prefettura di Rimini e
del concessionario del servizio di esazione, la E.TR. Esa-
zione Tributi Spa.
Non risulta, tuttavia, che il ricorso per cassazione sia
stato notif‌icato anche a quest’ultima società.
1.2. Non è purtroppo pacif‌ico, nella giurisprudenza di
legittimità, se al giudizio di opposizione a cartella esat-
toriale debba partecipare soltanto l’amministrazione per
conto della quale venne irrogata la sanzione, oppure an-
che l’ente esattoriale che ha emesso la cartella oggetto del
giudizio: talune decisioni, infatti, ritengono che l’esattore
sia un litisconsorte necessario, in quanto l’eventuale an-
nullamento della cartella inciderebbe sui rapporti tra l’en-
te impositore e quello che riscuote il tributo (Sez. VI - II,
Ordinanza n. 12385 del 21 maggio 2013, Rv. 626230); altre
decisioni, all’opposto, ritengono che l’ente incaricato della
riscossione non sia un litisconsorte necessario, in quanto
meno adiectus solutionis causa [ex aliis, Sez. I, sentenza
n. 22617 del 20 ottobre 2006 (Rv. 593140)].
Nel presente giudizio, tuttavia, non è necessario pren-
dere posizione su tale controversia: infatti, poiché per
quanto si dirà più oltre il ricorso è manifestamente fon-
dato, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della
E.TR. Spa sarebbe del tutto inutile, dal momento che tale
società nessun pregiudizio potrebbe mai subire per effetto
della mancata partecipazione al giudizio di legittimità. E
ciò in applicazione del principio, ormai consacrato dall’in-
tervento delle Sezioni Unite, secondo cui il principio della
ragionevole durata del processo rende superf‌lua l’integra-
zione del contraddittorio nelle fasi di gravame, se l’impu-
gnazione appaia prima facie infondata (così sez. un., 23
settembre 2013, n. 21670, rv. 627449).
2. Il terzo motivo di ricorso.
2.1. Deve essere esaminato per primo, ai sensi dell’art.
276, comma secondo, c.p.c., il terzo dei motivi di ricorso pro-
posti dalla Prefettura di Rimini, perché idoneo a def‌inire il
giudizio, in virtù del c.d. principio della “ragione più liquida”
(già ripetutamente condiviso da questa Corte: tra le altre, da
Sez. III, sentenza n. 11356 del 16 maggio 2006, Rv. 591349).
2.2. Col terzo motivo di ricorso la Prefettura di Rimini
lamenta la violazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c.
Espone che il Giudice di pace, ritenendo che al sig.
Giuseppe Carlone non fosse mai stato regolarmente no-
tif‌icato alcun titolo esecutivo prima della notif‌ica della
cartella esattoriale, non ha considerato che nel caso di
specie l’infrazione venne contestata al trasgressore imme-
diatamente, ed immediatamente gli fu consegnata copia
del relativo verbale, che il sig. Giuseppe Carlone ritirò,
rif‌iutandosi però di f‌irmare.
La consegna immediata di copia del verbale al trasgres-
sore, da questi ritirata rif‌iutando di sottoscriverla, doveva
pertanto ritenersi atto equipollente alla notif‌ica del ver-
bale. Da tale consegna era quindi iniziato a decorrere il
termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale,
termine nella specie inutilmente spirato al momento di
proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale.
2.3. Risulta dal verbale, allegato agli atti del giudizio di
merito e direttamente esaminabile in questa sede in con-

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