Corte di cassazione civile sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 23 GENNAIO 2014, N. 1361
PRES. RUSSO – EST. SCARANO – P.M. FRESA (CONF.) – RIC. S.C. ED ALTRI (AVV.
TI PETRONIO, BOCCARDI M. E BOCCARDI E.) C. V.R. ED ALTRI
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y Dan-
no non patrimoniale y Danno esistenziale y Nozione
y Fattispecie in tema di decesso del coniuge in con-
seguenza di sinistro stradale.
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y Dan-
no non patrimoniale y Danno da perdita della vita y
Nozione y Differenze con il danno biologico termi-
nale e quello morale terminale o catastrofale.
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Danno non patrimoniale y
Danno da perdita della vita y Trasmissibilità iure
hereditatis y Sussistenza.
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y Dan-
no non patrimoniale y Danno da perdita della vita y
Liquidazione y Criteri.
. Il danno da perdita del rapporto parentale o c.d. esi-
stenziale consiste nello sconvolgimento dell’esistenza
sostanziantesi nello sconvolgimento delle abitudini di
vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli
altri nell’ambito della comune vita di relazione - sia
all’interno che all’esterno del nucleo familiare - in fon-
damentali e radicali scelte di vita diversa. (Nella fatti-
specie tale danno è risultato integrato dallo sconvolgi-
mento della vita subito dal coniuge a causa della morte
dell’altro coniuge, deceduto in conseguenza di sinistro
stradale) (Mass. Redaz.) (c.c., art. 2059) (1)
. Il danno da perdita della vita è altro e diverso, in ra-
gione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e
si differenzia dal danno biologico terminale e dal danno
morale terminale (o catastrofale o catastrof‌ico) della
vittima, rilevando ex se nella sua oggettività di perdita
del principale bene dell’uomo costituito dalla vita, a
prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato
ne abbia, e dovendo essere ristorato anche in caso di
morte cd. immediata o istantanea, senza che assumano
pertanto al riguardo rilievo la persistenza in vita all’esi-
to del danno evento da cui la morte derivi né l’intensità
della sofferenza interiore patita dalla vittima in ragio-
ne della cosciente e lucida percezione dell’ineluttabile
sopraggiungere della propria f‌ine. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 2059) (2)
. Il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si
acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento
della lesione mortale, anteriormente all’exitus, ha fun-
zione compensativa ed è trasmissibile iure hereditatis.
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 2059) (3)
. Poiché il danno da perdita della vita della vittima non
è contemplato dalle Tabelle di Milano, é rimessa alla
prudente discrezionalità del giudice di merito l’indivi-
duazione dei criteri di valutazione che consentano di
pervenire alla liquidazione di un ristoro equo. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 2059) (4)
(1) In genere, sulla def‌inizione di danno esistenziale, si veda Cass.
civ. 11 ottobre 2013, n. 23147, in questa Rivista 2014, 14. Secondo
Cass. civ. 13 maggio 2011, n. 10527, ivi 2011, 1019, tale danno non
può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti
la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di
fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere
dell’attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va
adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere
enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. A ciò si aggiunga,
come precisato da Cass. civ. 31 gennaio 2008, n. 2379, in Ius&Lex,
dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna, che il c.d. danno esistenziale-paren-
tale, derivante dalla lesione dell’integrità di un nucleo familiare
fortemente unito e solidalmente costituito, è risarcibile iure proprio
ai sensi dell’art. 2059 c.c., correlato agli artt. 29 e 30 Cost., e deve
essere liquidato in base a criteri di equità circostanziata, secondo le
allegazioni e le prove fornite dal danneggiato.
(2-4) Con questa interessante e molto ben motivata sentenza la
terza Sezione della Suprema Corte, per la prima volta, riconosce
l’esistenza del danno da perdita della vita come categoria autonoma
del danno non patrimoniale. «Il danno da perdita della vita è altro e
diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e
si differenzia pertanto dal danno biologico terminale e dal danno mo-
rale terminale (o catastrofale o catastrof‌ico) della vittima, rilevando
ex se nella sua oggettività di perdita del principale bene dell’uomo
costituito dalla vita». Tale voce risarcitoria va riconosciuta: «a pre-
scindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia», e quindi
anche in caso di morte cosiddetta “immediata o istantanea”, senza
che assumano pertanto al riguardo rilievo né il presupposto della
persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al
danno evento da cui la morte è derivata, né il criterio dell’intensità
della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e lucida perce-
zione dell’ineluttabile sopraggiungere della propria f‌ine». Con queste
affermazioni la S.C. si pone in consapevole contrasto con tutta la giu-
risprudenza di legittimità pronunciatasi sino ad ora sull’argomento e
con la quasi totalità della giurisprudenza di merito. Le Sezioni Unite,
con le note sentenze dell’11 novembre 2008 (la n. 26973, è stata
pubblicata in questa Rivista 2009, 25 con nota di M. BONA, Danno
biologico e pregiudizi morali nelle sentenze delle Sezioni Unite: un
deciso no alla reductio ad unum), avevano infatti negato l’autono-
ma risarcibilità del danno tanatologico o da morte. In tal senso si
vedano le sentenze Cass. civ. 30 settembre 2009, n. 20949, ivi 2010,
18; Cass. civ. 27 maggio 2009, n. 12326, ivi 2009, 691 e Cass. civ. 13
gennaio 2009, n. 458, ivi 2009, 691 alla cui ampia nota si rimanda. In
dottrina, si veda D. ROLLI, Il danno tanatologico: qualif‌icazione e
risarcibilità, ivi 2011, 98. Sulla def‌inizione di danno c.d. catastrofale,
v. Cass. civ. 16 gennaio 2014, n. 759, in questo stesso fascicolo, Cass.
civ. 21 marzo 2013, n. 7126, ivi 2013, 603 e Cass. civ. 24 marzo 2011,
n. 6754, ivi 2011, 470, secondo cui tale danno rientra nell’unitaria
categoria di danno non patrimoniale e si sostanzia nel risarcimento
della sofferenza patita dalla vittima nel periodo breve che precede la
morte in cui essa ha la possibilità di rendersi conto della gravità del
proprio stato e dell’approssimarsi della morte. É trasmissibile agli
eredi a condizione che sia entrato nel patrimonio del defunto, ossia
che egli abbia patito quella sofferenza determinata dall’accorgersi
della f‌ine della vita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 luglio 2007, rigettato l’appello in
via incidentale spiegato dai sigg. F.E. e P.V., la Corte d’Ap-
pello di Milano ha parzialmente accolto il gravame inter-

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