Corte di cassazione civile sez. III, 7 febbraio 2014, n. 2829

Pagine337-340
337
giur
Arch. loc. e cond. 3/2014
LEGITTIMITÀ
secondo cui l’amministratore sarebbe anche legittimato a
resistere in giudizio senza essere a tanto autorizzato dal-
l’assemblea (Cass. 22294/2004). D’altra parte, l’ammini-
stratore del condominio, nelle materie che esorbitano dal-
le sue attribuzioni, può costituirsi in giudizio e impugnare
la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione
dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la neces-
saria ratif‌ica del suo operato da parte dell’assemblea stes-
sa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di
costituzione ovvero di impugnazione (Cass. 18331/2010).
b) Nella specie, dagli atti non risulta la delibera del-
l’assemblea del Condominio di conferimento all’ammini-
stratore dell’incarico di costituirsi e resistere nel giudizio
di primo grado nè quella che lo autorizzava a proporre
appello: nella controversia in esame, che ha a oggetto il
risarcimento dei danni derivanti dalle cose comuni, si
rendeva necessaria l’autorizzazione dell’assemblea che
avrebbe dovuto deliberare circa le determinazioni da as-
sumere sulla lite instaurata contro il Condominio, doven-
do qui accennarsi che la deliberazione di autorizzazione o
di ratif‌ica dell’assemblea del condominio relativa alla co-
stituzione dell’amministratore nel giudizio di cassazione,
operando soltanto per la rispettiva fase del procedimento,
non sana la mancanza della preventiva autorizzazione as-
sembleare concernente l’appello formulato dallo stesso
amministratore avverso la sentenza di primo grado (Cass.
15838/2012).
Ciò posto, peraltro, occorre considerare che:
1) per quanto riguarda la invalidità della costituzione
nel giudizio di primo grado del Condominio, che nella spe-
cie è stata denunciata dalla controparte e non dal soggetto
direttamente interessato al corretto esercizio del diritto
di difesa, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la
decisione assunta dal tribunale fosse stata condizionata
dall’espletamento di attività difensive (proposizione di ec-
cezioni non rilevabili di uff‌icio; articolazione e produzione
di mezzi istruttori), che altrimenti non avrebbero potuto
trovare ingresso nel processo e che fossero risultate deci-
sive per l’esito del lite: tale onere non è stato ottemperato,
per cui la doglianza va disattesa.
2) deve, invece, ritenersi fondata la censura con la
quale è stata dedotta la carenza di legittimazione proces-
suale dell’amministratore relativamente alla proposizione
dell’appello; pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto
dichiarare inammissibile l’appello principale del Condo-
minio, atteso che sarebbe stata necessaria l’autorizzazione
o la ratif‌ica da parte dell’assemblea mentre, per quel che si
è detto in occasione dell’esame del primo motivo, avrebbe
dovuto esaminare quelli incidentali.
11. Il secondo, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il
nono motivo sono assorbiti.
12.- Deve, inf‌ine, rigettarsi il terzo motivo.
La richiesta di astensione di un componente del Col-
legio deve ritenersi nella specie del tutto irrilevante, non
essendo stato dedotto che il magistrato avesse un interes-
se tale da fargli assumere la qualità di parte. Ed invero,
va ricordato che l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione
determina la nullità del provvedimento adottato solo nel-
l’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia
un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo
nella veste di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi,
invece, la violazione dell’art. 51 c.p.c., assume rilievo solo
quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto
della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare co-
stituzione dell’organo decidente e sulla validità della deci-
sione, con la conseguenza che la mancata proposizione di
detta istanza non determina la nullità del provvedimento
(sez. un. 10071/201; 26976/2011; 12263/2009).
Le sentenze non def‌initiva e la def‌initiva vanno cas-
sate in relazione ai motivi accolti; va dichiarato ex art. 382
c.p.c., l’inammissibilità dell’appello proposto dal Condo-
minio con rinvio, anche per le spese della presente fase,
ad altra sezione della Corte di appello di Roma che dovrà
decidere circa l’appello incidentale. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 7 FEBBRAIO 2014, N. 2829
PRES. FINOCCHIARO – EST. AMBROSIO – P.M. GOLIA (PARZ. DIFF.) – RIC. M.L.
(AVV. DI CAMPLI) C. P.T. (N.C.)
Canone y Patti contrari alla legge y Superiore a
quello equo y Azione di ripetizione y Decadenza y
Termine semestrale y Esercizio dell’azione oltre lo
spirare del suddetto termine y Conseguenze y Ecce-
zione di prescrizione y Opponibilità.
. Il termine semestrale di decadenza per l’esercizio
dell’azione di ripetizione delle somme sotto qualsiasi
forma corrisposte dal conduttore in violazione dei limi-
ti e dei divieti previsti dalla stessa legge, previsto dalla
legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, comma 2, fa sì che,
se l’azione viene esperita oltre il suddetto termine, il
conduttore è esposto al rischio dell’ eccezione di pre-
scrizione dei crediti per i quali essa è già maturata,
mentre il rispetto del termine di sei mesi gli consente
il recupero di tutto quanto indebitamente è stato corri-
sposto f‌ino al momento del rilascio dell’immobile loca-
to, il che si traduce nella inopponibilità di qualsivoglia
eccezione di prescrizione. (Mass. Redaz.) (l. 27 luglio
1978, n. 392, art. 79) (1)
(1) Oltre Cass. civ. 26 maggio 2004, n. 10128, in Ius&lex dvd n. 3/2014
tra le tantissime, Cass. civ. 16 ottobre 2008, n. 25274, ibidem; Cass.
civ. 6 maggio 2010, n. 10964, ibidem; Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16009,
in questa Rivista 2011, 222; Cass. civ. 17 dicembre 2010, n. 25638, ivi
2011, 351.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto la determinazione del
canone legale e la restituzione di somme indebitamente
percette da parte locatrice relativamente al contratto di
locazione ad uso abitativo intercorso negli anni 1990/2001
tra M.L., conduttrice e P. T., locatore, relativamente all’im-
mobile in (omissis).
Con la sentenza qui impugnata, emessa in data 5 mar-
zo 2007, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT