Corte di cassazione civile sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3621

Pagine625-627
625
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
LEGITTIMITÀ
3.1.- É altresì infondata la censura relativa alla viola-
zione degli artt. 253 e 231 c.p.c., riferita alle audizioni dei
testimoni Cabras e Ibba, poiché avrebbero confermato il
contenuto di documenti. Ed, invero, anche a voler pre-
scindere dal fatto che la sentenza nulla dice sul punto e
che il ricorso avrebbe dovuto riportare, a pena di inammis-
sibilità, il contenuto dei documenti che assume essere
stati confermati dai testimoni, in realtà - per come sembra
evincersi dal tenore dello stesso ricorso – si è trattato della
conferma, fornita oralmente, da parte dei testimoni, di di-
chiarazioni rese dagli stessi testimoni prima del giudizio.
Pertanto, non si verte nell’ipotesi considerata dalle norme
richiamate in ricorso.
4. - Le restanti censure sono inammissibili.
In primo luogo, nella parte in cui f‌iniscono per chiede-
re, in sostanza, a questa Corte un nuovo esame della prova
testimoniale, sia nel senso di attribuire maggiore attendi-
bilità al teste Sinzu, sia nel senso di svalutare la portata
delle deposizioni dei testi Piras, Cabras e Ibba.
É suff‌iciente ricordare che, in tema di prova testimo-
niale, la valutazione del giudice di merito in ordine all’at-
tendibilità dei testimoni escussi si sottrae al controllo di
legittimità allorché sia corredata da motivazione suff‌icien-
te, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa
vigente in materia (così, da ultimo, Cass. n. 12988/13),
come è nel caso di specie (essendo logica la motivazione
fondata su dati di fatto oggettivi quali quello che il teste
Sinzu fosse legato alle parti quanto meno da un rapporto
di conoscenza e che invece gli altri testimoni, cioè i soc-
corritori intervenuti sul luogo del sinistro, fossero, per un
verso, soggetti estranei e, per altro verso, particolarmente
esperti).
4.1. - Comunque, sono inammissibili nella parte in cui
assumono che la deposizione testimoniale resa da Paolo
Sinzu (sul punto e sul momento in cui avrebbe sorpassato
l’auto sulla quale viaggiava l’attore) sarebbe stata di con-
tenuto diverso rispetto a quello indicato in motivazione,
poiché questo asserito e decisivo contenuto difforme da
quello presupposto dal giudice di merito non è riportato
in ricorso. Sotto questo prof‌ilo il ricorso manca di auto-
suff‌icienza, risultando violato l’art. 366 n. 6 c.p.c., con
riferimento appunto al verbale della deposizione resa da
Paolo Sinzu.
4.2. - Inf‌ine, sono inammissibili nella parte in cui si ri-
volgono alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di
merito, in base alla prova testimoniale già detta (perchè
oggetto delle critiche di cui al primo motivo), nonché in
base ai fatti rilevati in sentenza (e richiamati col secon-
do e col terzo motivo), in quanto con la proposizione del
ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in
discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezza-
mento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi
degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente;
l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto
al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di
detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controlla-
re, sotto il prof‌ilo logico formale e della correttezza giuri-
dica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito,
cui resta riservato di individuare le fonti del proprio con-
vincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne
attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione (così, da ultimo, Cass. ord. n. 7921/11).
La ricostruzione del fatto operata, quanto all’indivi-
duazione del soggetto conducente l’autovettura coinvolta
nell’incidente, dalla Corte d’Appello di Cagliari è espres-
sa con motivazione validamente fondata sulle risultanze
di cui si è detto, non inf‌iciata, per i principi di cui sopra,
dalla diversa lettura da parte del ricorrente (ad esempio,
quanto al signif‌icato da attribuire alla posizione del corpo
dopo l’incidente ovvero alla portata delle fratture).
5. - Quanto all’asserita illegittima utilizzazione della
fotograf‌ia menzionata in sentenza, la relativa censura -
così come formulata col terzo motivo di ricorso - è inam-
missibile perchè manca totalmente dell’indicazione delle
norme del procedimento che si assumono violate ai sensi
del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.
Il ricorso va perciò rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 17 FEBBRAIO 2014, N. 3621
PRES. RUSSO – EST. LANZILLO – P.M. GOLIA (DIFF.) – RIC. CARPITELLA (AVV.TI
SERRAINO E MAZZARELLA) C. COMP. MILANO ASS. DIVISIONE NUOVA MAA ED ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento dan-
ni y Azione diretta nei confronti dell’assicuratore
y Danneggiante contumace in primo grado y Impu-
gnazione della sentenza che afferma la sua re-
sponsabilità ed esclude quella dell’assicuratore y
Ammissibilità.
. Nell’assicurazione della responsabilità civile deri-
vante dalla circolazione di veicoli, le posizioni dell’as-
sicuratore e dell’assicurato sono inscindibili rispetto
al terzo danneggiato. Ne consegue che l’assicurato
è legittimato ad impugnare la sentenza che abbia ri-
gettato l’azione diretta del danneggiato nei confronti
dell’assicuratore, anche se sia rimasto contumace in
primo grado ed anche se non abbia formulato alcuna
domanda di manleva nei confronti dell’assicuratore.
(c.p.c., art. 100; c.p.c., art. 291; c.p.c., art. 323; l. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 18; d.l.vo 7 settembre 2005,
n. 209, art. 144) (1)
(1) Cfr. Cass. civ. 18 maggio 2011, n. 10919, in questa Rivista 2012,
583 che afferma l’insussistenza di un rapporto di inscindibilità tra
danneggiante ed il suo assicuratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato il 18 aprile 2000 Ignazio
Giacomazzo ha convenuto davanti al Tribunale di Trapani
Michele Carpitella e Giacomo Carpitella, rispettivamente
proprietario e conducente di un carrello elevatore dal qua-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT