Corte di cassazione civile sez. ii, 18 settembre 2013, n. 21396

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Arch. loc. e cond. 6/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 18 SETTEMBRE 2013, N. 21396
PRES. TRIOLA – EST. PROTO – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. T. S.A.S. (AVV.TI COSTA
E ZOCCHI) C. S.M.
Edilizia e urbanistica y Licenza e concessione
edilizia y Rilascio y Convenzione d’obbligo tra co-
mune e privato costruttore y Natura y Contratto a
favore di terzi ex art. 1411 c.c. y Esclusione y Accor-
do endoprocedimentale dal contenuto vincolante
con connotazione pubblicistica y Conf‌igurabilità y
Conseguenze nei confronti dei privati acquirenti.
. L’atto con il quale un proprietario-costruttore si sia
impegnato nei confronti del Comune, ai f‌ini del rilascio
della concessione edilizia, a conferire una particolare
destinazione a determinate superf‌ici non costituisce
un contratto di diritto privato, non è riconducibile alla
f‌igura del contratto a favore di terzi, di cui all’art. 1411
c.c., né ha specif‌ica autonomia e natura di fonte nego-
ziale del regolamento dei contrapposti interessi delle
parti stipulanti, conf‌igurandosi come atto intermedio
del procedimento amministrativo volto al consegui-
mento del provvedimento f‌inale, dal quale promanano
poteri autoritativi della pubblica amministrazione. Ne
consegue che, non potendosi qualif‌icare l’atto d’ob-
bligo come contratto a favore di terzi, ai sensi dell’art.
1411 c.c., i privati acquirenti dell’immobile edif‌icato
non hanno alcuna possibilità di rivendicare diritti sulla
base di esso, né, quindi, di agire per il suo adempimen-
to, salva l’ipotesi che detto obbligo sia stato trasfuso in
una disciplina negoziale al momento del trasferimento
delle singole unità immobiliari. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 1411) (1)
(1) Cfr. Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2013, n. 9314, in Ius&Lex dvd n.
5/2013, ed. La Tribuna; Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 2012, n. 2742 e
Cass. civ., sez. II, 20 novembre 2006, n. 24572, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in data 8 gennaio 1999 il Condominio
(Omissis) conveniva in giudizio T. s.a.s. per sentirla con-
dannare al risarcimento dei danni derivanti alle parti
condominiali del fabbricato per vizi, difetti e difformità
riscontati nelle parti comuni, nonchè per ottenere il tra-
sferimento di cinque posti auto pertinenziali, destinati ai
visitatori, come previsto dalla licenza edilizia.
T. chia mava in causa, in manleva, S.M. , titolare
dell’omonima impresa, al quale aveva dato in appalto
l’esecuzi one dei lavori di ristrutturazi one del fabbric ato
e chiedev a il rigetto de lla domanda di trasferimento d ei
cinque posti auto so stenendo l’illegittimit à del vincolo
imposto con la licenza edilizia e, in subordine, in ricon-
venzionale chiedeva che le fosse riconosciuto un corri-
spettivo per il trasferimento della proprietà o l’inden-
nizzo per ingiustif‌icato arricchi mento ai sensi dell’art.
2041 c.c..
Il S. si costituiva per chiedere il rigetto delle domande
proposte nei suoi confronti.
Il Tribunale di Bolzano accoglieva la domanda proposta
per vizi della cosa condannando la venditrice a pagare al
Condominio la somma di Euro 46.044,00; accoglieva la do-
manda di manleva nei limiti del 70% degli importi dovuti
al Condominio e rigettava la domanda del condominio di
trasferimento a titolo gratuito di cinque posti auto.
T. proponeva appello; il Condominio proponeva appello
incidentale e l’appaltatore rimaneva contumace. La Corte
di Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, con
sentenza del 23 giugno 2007 accoglieva solo parzialmente
l’appello principale e l’appello incidentale; condannava
l’appaltatore a manlevare per l’intero T. per le somme da
questa dovute al Condominio e condannava T. a trasferire
al Condominio i 5 posti auto destinati ai visitatori aggiunti
al progetto originario di ristrutturazione. La Corte territo-
riale rilevava che T. aveva deciso di dar corso al progetto
di ristrutturazione, malgrado questo prevedesse l’aggiunta
dei cinque posti auto, senza richiedere compensi aggiunti-
vi ai singoli proprietari; aggiungeva che i cinque posti auto
costituivano presupposto indispensabile per il progetto di
ristrutturazione presentato da T..
T. propone ricorso deducendo un unico motivo ex art.
360 c.p.c., n. 5, di erronea, omessa, contraddittoria o insuf-
f‌iciente motivazione sulla natura pertinenziale dei posti
auto.
É rimasto intimato sia il condominio che l’appaltatore
S. M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso la so cietà, ai sens i
dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ded uce, testualmente “Erronea,
rispettivamen te omessa, contr addittoria o com unque
insuff‌iciente in relazione alla natura ass eritamente
pertinenziale dei cinque posti auto per visitatori realiz-
zati nell’edif‌icio condominale (Omissis), pretesamente
derivante dal vincolo di destinazion e urbanisti ca posto
a carico de gli stessi , ed alla conseguente pronuncia di
accoglimento della domanda del Condominio (Omissis)
avevate ad oggetto la c ondanna della od ierna ricorrente
T. s .a.s. al tr asferimento gratuito in proprietà in capo

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