Corte di cassazione civile sez. II, 26 febbraio 2014, n. 4569

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giur
4/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
Ma vi è di più. Si deve infatti sottolineare che il ricono-
scimento del diritto di prelazione non è normativamente
previsto, in favore del conduttore in assoluto, in quanto
conduttore, ma solo nella limitata ipotesi in cui il locatore
gli abbia intimato disdetta per la prima scadenza, comu-
nicandogli di voler cedere la proprietà a terzi. E ciò, come
misura atta a compensare in qualche modo il sacrif‌icio del
mancato godimento dell’immobile tolto in locazione, per
l’ulteriore quadriennio normativamente previsto, a fronte
della utilità, per il locatore, purchè sprovvisto di altri im-
mobili ad uso abitativo, oltre a quello eventualmente adi-
bito a propria abitazione, di poter vendere a terzi il bene,
ad un prezzo maggiore, corrispondente a quello di mercato
per gli immobili liberi.
Ed è appena il caso di sottolineare come quest’ultima
considerazione, volta a chiarire la ratio della norma in
esame, evidenzi senza necessità di ulteriore commento la
manifesta infondatezza e l’irrilevanza ai f‌ini della decisio-
ne della questione di illegittimità costituzionale sollevata
dalla ricorrente.
Ciò premesso, considerato che il tema decisionale del
giudizio di appello aveva ormai ad oggetto unicamente la
fondatezza o meno della domanda proposta dalla Cocco,
diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto della stes-
sa ad esercitare il diritto di prelazione e di riscatto nei
confronti delle controparti; considerata l’infondatezza
delle doglianze proposte, con cui la ricorrente ha lamen-
tato la pretesa erroneità del rigetto della detta domanda,
da parte della Corte di secondo grado; considerato che la
sentenza non merita le censure avanzate, correggendosi
la motivazione nei termini innanzi precisati ex art. 384 ul-
tima parte c.p.c; tutto ciò considerato, ne deriva il rigetto
del ricorso per cassazione in esame, in esso assorbito il
ricorso incidentale condizionato proposto dalla società
CA.RA., per violazione dell’art.3 comma 1 lettera g) legge
431/98 e per omessa pronuncia su un motivo di gravame.
Sussistono giusti motivi per compensare fra tutte le
parti le spese di questo giudizio per l’obiettiva controver-
tibilità della questione trattata, e ciò, anche alla luce del-
l’alternarsi degli esiti delle decisioni di merito. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 26 FEBBRAIO 2014, N. 4569
PRES. ODDO – EST. MANNA – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. P.M. (AVV.
DELL’ACQUA) C. COND. (OMISSIS) (AVV. MONTESANTO)
Regolamento di condominio y Tabella millesimale
y Approvazione o revisione y Atto di natura negozia-
le y Esclusione y Consenso unanime dei condomini y
Necessità y Esclusione y Maggioranza di cui all’art.
1136, comma 2, c.c. y Suff‌icienza.
. L’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al
pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura
negoziale, con la conseguenza che non deve essere ap-
provato con il consenso unanime dei condomini, essen-
do a tal f‌ine suff‌iciente la maggioranza qualif‌icata di
cui all’art. 1136, comma 2, c.c. Infatti, la deliberazione
che approva le tabelle millesimali non si pone come
fonte diretta dell’obbligo contributivo del condòmino,
fonte che è costituita dalla legge stessa, ma solo come
parametro di quantif‌icazione dell’obbligo, determinato
in base ad una valutazione tecnica. (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 1136)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.M., usufruttuaria di un appartamento del condominio
(omissis), proponeva opposizione al decreto ingiuntivo
emesso dal giudice di pace di Amalf‌i su ricorso del condo-
minio stesso per il pagamento della somma di Euro 729,76
per residui oneri condominiali relativi agli anni 2000 -
2001. A sostegno dell’opposizione deduceva la carenza di
legittimazione processuale dell’amministratore, in quanto
cessato dalla carica all’epoca di proposizione del ricorso
per decreto ingiuntivo; la mancata approvazione del ren-
diconto consuntivo del 2000 e la genericità di quello del
2001; l’illegittima ripartizione delle spese perchè operata
sulla base di tabelle millesimali mai approvate da tutti i
condomini e diverse da quelle di cui al regolamento con-
trattuale formato nel 1996 all’atto di costituzione del con-
dominio; nonchè la riferibilità esclusiva delle spese stesse
al solo nudo proprietario, in quanto derivanti da interventi
di manutenzione straordinaria dell’edif‌icio.
Il condominio resisteva in giudizio.
Il giudice di pace rigettava l’opposizione, con sentenza
confermata dal Tribunale di Salerno in funzione di giudice
d’appello.
Quest’ultimo osservava, per quanto ancora rileva in
questa sede di legittimità, che l’assemblea del condominio
con deliberazione del 2 gennaio 1999 aveva adottato, con
il consenso unanime di tutti i condomini presenti, tra cui
la stessa P.M., e a maggioranza dei partecipanti al condo-
minio, i nuovi coeff‌icienti di ripartizione delle spese da
utilizzarsi ai f‌ini della redazione delle nuove tabelle mil-
lesimali, le quali, predisposte secondo le indicazioni delle
citata delibera, erano state poi approvate, all’unanimità
dei presenti, dall’assemblea del 4 dicembre 1999. La P.M.,
proseguiva il Tribunale, non aveva partecipato a quest’ul-
tima assemblea, ma il 3 gennaio 2000 aveva avuto piena
cognizione del contenuto della relativa deliberazione,
apponendovi in calce la propria f‌irma per accettazione.
Pertanto, con la sottoscrizione apposta sia dalla P.M., sia
dagli altri condomini che non avevano partecipato all’as-
semblea, il requisito di forma necessario per la modif‌ica
della tabella doveva ritenersi assolto.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.M., in base a
tre motivi illustrati successivamente da memoria.
Resiste il condominio con controricorso.
Concesso termine all’amministratore del condominio
per produrre l’autorizzazione dell’assemblea condominiale
alla proposizione del controricorso, non risulta effettuato
alcun deposito.

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