La Cassazione fa il punto sul diritto di accesso dei singoli condòmini alla documentazione condominiale

AutoreCarrato Aldo
Pagine47-48
47
giur
Arch. loc. e cond. 1/2012
LEGITTIMITÀ
LA CASSAZIONE FA IL PUNTO
SUL DIRITTO DI ACCESSO
DEI SINGOLI CONDÒMINI
ALLA DOCUMENTAZIONE
CONDOMINIALE
di Aldo Carrato
La sentenza di legittimità in rassegna è importante
perché si sofferma - in linea con l’orientamento più avan-
zato della stessa giurisprudenza della Suprema Corte
- sugli aspetti essenziali relativi all’individuazione delle
condizioni per l’esercizio del diritto di accesso, da parte
dei singoli condòmini, alla documentazione condominiale
che deve essere custodita dall’amministratore.
Ad avviso dell’indirizzo giurisprudenziale assoluta-
mente dominante, richiamato anche nella sentenza in
questione, ad ogni singolo condomino di un determinato
Condominio deve essere garantito il diritto di accesso alla
documentazione condominiale in possesso dell’ammini-
stratore in ogni momento rispettando apposite modalità
che consentano l’effettività di una suff‌iciente informa-
zione del condomino richiedente, senza, peraltro, che il
condomino interessato sia tenuto a giustif‌icare le ragioni
della sua istanza, purché, però, la sua richiesta non sia
f‌inalizzata a creare intralcio alla gestione condominiale,
dovendo, invero, essere informata al principio di corret-
tezza che deve, comunque, improntare i rapporti tra i sin-
goli condòmini e l’amministratore.
Questo nuovo, più estensivo, orientamento ha preso le
mosse dalla sentenza n. 8460 del 26 agosto 1998 (1) (ci-
tata anche nella motivazione della sentenza in discorso),
con la quale è stato abbandonato il precedente indirizzo
giurisprudenziale che, invece, si era attestato sua una
posizione più restrittiva (2).
Riconsiderando il rapporto che intercorre tra i singoli
condòmini e l’amministratore, la giurisprudenza più inno-
vativa ha inteso ricondurlo a quello del mandato con rap-
presentanza, pur differenziandosene per i prof‌ili qualif‌i-
canti concernenti l’obbligatorietà della costituzione (art.
1129, comma 1, cod. civ.), il contenuto (artt. 1130 e 1131
cod. civ.) e gli effetti (cfr. l’art. 1133 cod. civ., che contem-
pla l’obbligatorietà dei provvedimenti dell’amministratore
per tutti i condòmini).
Pertanto, in virtù della puntuale disciplina dell’organiz-
zazione predisposta per amministrare le cose, gli impianti
e i servizi comuni e, quindi, dal complesso quadro dei
rapporti intercorrenti tra l’amministratore (mandatario)
ed i singoli condòmini (mandanti), si è inferito che a que-
sti ultimi, sulla base del disposto dell’art. 1713 cod. civ.,
spettano i poteri di vigilanza e di controllo sull’attività del
primo, che non risultano incompatibili con gli strumenti
di costituzione e di estinzione, oltre che con il contenuto
e gli effetti, del particolare rapporto (di amministrazione)
regolato dalle norme sul condominio.
Ed è sulla base di tale presupposto che - anche nella
sentenza in commento - il potere dei condòmini di vigilare
e di controllare in ogni tempo la gestione dell’ammini-
stratore è stato considerato del tutto conciliabile con il
suddetto rapporto di amministrazione, valorizzando, so-
prattutto, la circostanza che l’amministratore, per ragioni
del suo uff‌icio, detiene i registri ed i documenti contabili
afferenti alla gestione e riguardanti gli stessi condòmini,
ai quali in def‌initiva appartengono in proprietà comune.
Alla stregua di tale ricostruzione la più evoluta giuri-
sprudenza di legittimità - di cui la sentenza n. 19219 del
2011 è l’esempio più recente - ha voluto puntualizzare che
non sussiste una ragione logica e giuridica per impedire
ai condòmini di esercitare, in ogni tempo, la vigilanza ed
il controllo sullo svolgimento dell’attività di gestione delle
cose, dei servizi e degli impianti comuni e, perciò, di pren-
dere visione dei registri e dei documenti che li riguardano,
a condizione, tuttavia, che la vigilanza ed il controllo stes-
si non interferiscano con i compiti dell’amministrazione,
non siano contrari al principio della correttezza, che deve
permeare i rapporti interpersonali (art. 1175 cod. civ.), e
che, in ogni caso, i condòmini istanti si accollino le spese
relative alle attività afferenti alla vigilanza ed al controllo
medesimi. A tal proposito - come chiarito anche nella sen-
tenza segnalata (3) - non si prospetta necessario che i sin-
goli condòmini interessati specif‌ichino la ragione per cui
vogliono prendere visione o estrarre copia dei documenti,
incombendo, invece, all’amministratore dedurre e dimo-
strare l’insussistenza di qualsivoglia interesse effettivo in
capo ai condòmini istanti, perché i documenti personal-
mente non li riguardano, ovvero l’esistenza di motivi futili
o inconsistenti e comunque contrari alla correttezza, ossia
l’inesigibilità della richiesta e l’eventuale sua incompati-
bilità con le modalità preventivamente comunicate dallo
stesso amministratore.
Occorre, tuttavia, chiarire che - pur a fronte della le-
gittimità del diritto di accesso dei condòmini alla docu-
mentazione dal medesimo custodita - prima e al momento
dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea
condominiale l’amministratore non ha un obbligo gene-
rale e precostituito di depositare la documentazione giu-
stif‌icativa della contabilità, insorgendo, invece, un obbligo
specif‌ico a suo carico solo in dipendenza di un’espressa e
puntuale richiesta dei singoli condòmini mirata a prende-
re visione o estrarre copia della stessa (con la correlata
specif‌icazione che l’onere di dimostrare di aver inutilmen-
te tentato di esercitare il relativo diritto spetta, in sede
processuale, agli stessi condòmini richiedenti).

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