F Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 2011, n. 38793 (ud. 29 settembre 2011), L.D.N.

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2012
LEGITTIMITÀ
Sez. Un. 14 gennaio 2009, n. 564) e di mero vizio motiva-
zionale ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5;
2.3. che invece la gravata sentenza ricollega il risarci-
mento del danno al riscontro del solo elemento oggettivo
dell’illegittimità dell’ordinanza, senza neppure prendere
in considerazione i due ulteriori indispensabili prof‌ili evi-
denziati dai ricorrenti, così violando i principi informatori
della materia;
2.4. che, invero, in uno all’affermazione della risarci-
bilità del danno da lesione di interessi legittimi (la nota
Cass. Sez. Un. n. 500 del 1999), è stata chiaramente riba-
dita l’indispensabilità, oltre a quella dell’esistenza di un
evento dannoso e di un atto amministrativo illegittimo,
dell’accertamento anche e quanto meno del dolo o della
colpa della pubblica amministrazione, da apprezzare in
relazione alle regole di imparzialità, correttezza e buona
amministrazione cui deve ispirarsi l’esercizio della funzio-
ne amministrativa (Cass. 10 agosto 2002, n. 12144);
2.5. che, in particolare, l’ingiustizia non può conside-
rarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell’esercizio della
funzione amministrativa o pubblica in generale, sicché
il giudice deve, in ordine successivo: a) in primo luogo,
accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) stabilire,
poi, se l’accertato danno sia qualif‌icabile come ingiusto, in
relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante
per l’ordinamento (a prescindere dalla qualif‌icazione
formale di esso come diritto soggettivo); c) accertare,
inoltre, sotto il prof‌ilo causale, facendo applicazione dei
criteri generali, se l’evento dannoso sia riferibile ad una
condotta della p.a.; d) accertare, inf‌ine, se detto evento
dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., non
soltanto sulla base del dato obiettivo dell’illegittimità del
provvedimento amministrativo, ma anche sulla base del
requisito soggettivo del dolo o della colpa, conf‌igurabile
qualora l’atto amministrativo sia stato adottato ed esegui-
to in violazione delle regole di imparzialità, correttezza
e buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l’eser-
cizio della funzione amministrativa e che costituiscono
limiti esterni alla discrezionalità amministrativa (Cass. 22
dicembre 2006, n. 27498; Cass. 17 ottobre 2007, n. 21850;
sulla specif‌ica necessità della prova del danno in ipotesi di
sospensione di patente di guida, v., in motivazione, Cass. 4
agosto 2006, n. 17680).
3. Quindi, neppure essendo stati allegati dall’attore -
preteso danneggiato - l’elemento soggettivo della P.A. ed
i concreti prof‌ili di danno effettivamente patiti, non solo
la sentenza che ha accolto la sua domanda è erronea per
violazione dei surriferiti principi informatori della ma-
teria, ma si può pure senz’altro, decidendo la causa nel
merito per la non necessità di ulteriori accertamenti di
fatto in dipendenza della evidente preclusione di ulteriori
deduzioni o asserzioni sul punto (tali applicandosi anche
al procedimento dinanzi al giudice di pace), rigettare de-
f‌initivamente la domanda nel suo complesso per difetto di
allegazione e prova al riguardo. E la sussistenza almeno
dell’elemento oggettivo della fattispecie invocata integra,
ad avviso del Collegio, un giusto motivo di compensazione
delle spese dell’intero processo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 26 OTTOBRE 2011, N. 38793
(UD. 29 SETTEMBRE 2011)
PRES. MARZANO – EST. BIANCHI – P.M. P.M. CEDRANGOLO (DIFF.) – RIC. L.D.N.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y
Modalità y Alcooltest y Fattispecie in tema di as-
sunzione di farmaco ritardante l’eliminazione del-
l’etanolo dal sangue.
. Il parametro di riferimento adottato dal Legislatore
per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato
dalla quantità di alcool assunta, bensì da quella as-
sorbita dal sangue, misurata in grammi per litro. Si
tratta di una presunzione “iuris et de iure” che porta
a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqual-
volta venga accertato il superamento della soglia di
alcolemia massima consentita, senza possibilità da
parte del conducente di discolparsi fornendo una prova
contraria circa le sue reali condizioni psicof‌isiche e la
sua idoneità alla guida. (Nella specie, il conducente è
stato ritenuto colpevole del reato di guida in stato di
ebbrezza pur avendo prodotto documentazione medica
attestante l’assunzione di farmaco ritardante l’elimina-
zione dell’etanolo dal sangue). (Mass. Redaz.) (nuovo
c.s., art. 186) (1)
(1) Nel senso che, ai f‌ini della prova della sussistenza dello stato di
ebbrezza del conducente di autoveicoli, non è necessario che l’accer-
tamento strumentale effettuato mediante etilometro trovi conferma
anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto
interessato, v. Cass. pen., sez. IV, 30 ottobre 2009, Miccoli, in questa
Rivista 2011, 151. Si veda, inoltre, Trib. pen. Monza, 8 ottobre 2009,
n. 561, ivi 2010, 643, che ha dichiarato sussistente il reato de quo nel
caso in cui il risultato dell’alcooltest abbia rilevato una percentuale
di alcool oltre i limiti consentiti a causa dell’assunzione prolungata
di un farmaco (nella specie Listerine) e, comunque, non si siano
evidenziati, al momento della contestazione, gli elementi sintomatici
tipici dello stato di ebbrezza. In dottrina, utili ragguagli in tema di
assunzione di farmaci contenenti alcool e di interazione di quest’ul-
timo con i farmaci si trovano in L. BENINI, G.A. DI BIASE, La guida
in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, collana Tribuna
Juris, Ed. La Tribuna, Piacenza 2010, pp. 25 e ss.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sen-
tenza del tribunale di Firenze con la quale L.D. è stata
ritenuta colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza e,
concesse attenuanti generiche, è stata condannata a Euro
614 di ammenda, a seguito di procedimento celebrato con
rito abbreviato. La L. è stata fermata alla guida della sua
autovettura e sottoposta al test alcolimetrico, che ha dato
un risultato pari a milligrammi per litro 1,03 alla prima
prova e milligrammi per litro 0,96 alla seconda. Entrambi
i giudici hanno ritenuto l’imputata responsabile del conte-
stato reato, ritenendo che lo stato di cui sopra non potesse
essere ricondotto all’assunzione di un farmaco che assu-
meva a cagione della sua patologia (artrite di Takayasu),
così come dalla donna sostenuto; la donna era consape-
vole della possibilità che il farmaco inf‌luisse sul risultato

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