Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17463 (ud. 24 marzo 2011), Neri

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giur
1/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
(1) Analoga fattispecie si rinviene in Trib. S. Maria Capua Vetere 5
agosto 2004, n. 1267, in Il Merito, 2005, fasc. 4, 82. Cass. pen., sez. II,
5 settembre 1991, Martinello, in Riv. pen. 1992, 596, esclude, invece,
l’aggravante di cui all’art. 625, n. 6, c.p. nel caso di sottrazione di as-
segni contenuti nella tasca di un indumento appoggiato su un attacca-
panni di un ristorante. In tal caso, manca alla persona offesa la qualità
di viaggiatore e l’indumento non può essere considerato bagaglio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - La Corte di appello di Catania, in riforma di sentenza
del Tribunale (Sez. Mascalucia), appellata da Li Volsi Ange-
lo Francesco e Bonnisi Francesco in rito abbreviato, quali-
f‌icato il fatto loro ascritto ai sensi degli artt. 56 e 624, nn. 5
e 6, c.p. (in effetti operando correzione materiale dell’inte-
stazione della sentenza di 1° grado), con generiche equiva-
lenti e diminuente del rito ha rideterminato la pena sospesa
già inf‌litta a ciascuno di a. 1 ed Euro 400 di multa, in m. 8
di reclusione ed Euro 200 di multa. La Corte ha ritenuto
che i due imputati, muniti di casco su motociclo, avevano
tentato d’impossessarsi della borsetta che Di Natale Elisa-
betta portava a bordo della propria autovettura che aveva
fermata, strattonandone la portiera posteriore, senza riu-
scire nell’intento perché era stata posta la sicura e perché
subito intervenivano i Carabinieri. Gl’imputati avevano poi
ammesso il fatto nel corso di interrogatorio di garanzia.
Ed ha respinto l’appello che sosteneva la desistenza
volontaria, l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625
c.p., n. 6 e poneva oltre questione di pena.
Il ricorso per Li Volsi (Avv. S. Leotta) deduce: 1 - vizio di
motivazione in relazione all’art. 56 c.p., comma 3, perché
la Di Natale aveva bensì messo la sicura, ma l’aveva poi
disattivata senza avvedersi di alcunché e la desistenza vo-
lontaria non può escludersi per l’intervento dei Carabinie-
ri, avvenuto dopo; 2 - idem, circa l’aggravante di cui all’art.
625 c.p., n. 6, perché la sentenza oltre a menzionare erro-
neamente l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 6, ritiene
bagaglio la borsetta, mentre è incerto che possa attribuirsi
qualif‌ica di viaggiatore alla persona offesa (Cass., Sez. V,
n. 9132/99); 3 - idem, circa la motivazione ai sensi dell’art.
133 c.p., svolta con l’adozione di una clausola di stile.
2. Il 1° motivo è manifestamente infondato e non con-
sentito (art. 606 c.p.p., comma 3).
La desistenza è stata ripetutamente esclusa dai Giudici
di merito a fronte delle stesse ammissioni degl’imputati in
sede d’interrogatorio di garanzia. Sicché il ricorso ripete
la tesi di fatto, prospettando valutazione alternativa delle
emergenze in via suppositiva, assente un reale supporto di
difesa sostanziale.
Il secondo motivo è infondato, manifestamente circa la
censura del riferimento in motivazione all’art. “61 c.p., n.
6” che, per nulla pertinente al caso di specie, è frutto evi-
dente di un lapsus, a fronte del preciso riferimento all’art.
“625 c.p., n. 6” nel dispositivo.
Alla luce di tale norma va puntualizzato in diritto che
la persona offesa si qualif‌ica viaggiatore, anche se si sposta
da un luogo all’altro con veicolo proprio. L’attenzione alle
implicazioni del viaggio, di fatti, in tal caso come in ogni
altro allenta il controllo sul proprio bagaglio, che può con-
sistere anche solo in una borsa che contenga documenti
e valori (come già ritenuto da tempo; cfr. Cass., Sez. II, 6
novembre 1961, Platania, Cass. pen., Mass. a. 1962, 320, m.
546 e Giust. pen. 1962, 2, 951, m. 822).
Il terzo motivo è non consentito. La pena è stata ridotta
dopo la ricostruzione del fatto e la rivalutazione d’inciden-
za delle generiche. Pertanto, inversamente, è il ricorso ad
insistere con motivo di stile nella richiesta riduttiva in
questa sede di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 5 MAGGIO 2011, N. 17463
(UD. 24 MARZO 2011)
PRES. BRUSCO – EST. PICCIALLI – P.M. GIALANELLA (DIFF.) – RIC. NERI
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Esito positivo y Rilevanza y Prova
contraria y Onere dell’imputato y Mera allegazione
della sussistenza di difetti o della mancata omolo-
gazione dell’apparecchio y Insuff‌icienza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo
dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello
stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire
eventualmente la prova contraria a tale accertamento
dimostrando vizi od errori di strumentazione o di meto-
do nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo suff‌i-
ciente la mera allegazione della sussistenza di difetti o
della mancata omologazione dell’apparecchio. (In mo-
tivazione, la Corte ha precisato che l’art. 379 Reg. esec.
Cod. strada si limita ad indicare le verif‌iche alle quali
gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere
adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto
la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle prove
acquisite). (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Principio ripreso da Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2004, P.M.
in proc. Gervasoni, in questa Rivista 2006, 279, che, in tema di prova
contraria all’esito positivo dell’alcoltest, ha affermato non essere suff‌i-
ciente allegare la circostanza relativa all’assunzione di farmaci idonei
ad inf‌luenzare tale esito, quando tale affermazione sia sfornita di ri-
scontri probatori. In dottrina, è indispensabile la consultazione di L.
BENINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto
di stupefacenti, collana Tribuna Juris, ed. La Tribuna, Piacenza 2011.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Neri Andrea ricorre avverso la sentenza di cui in epigra-
fe che, confermando quella di primo grado, pronunciata a
seguito di giudizio abbreviato, lo ha ritenuto colpevole del
reato contravvenzionale di cui all’art. 186 C.d.S., valoriz-
zando il fatto che lo stesso era stato sottoposto a controllo
alcolemico mediante apparecchiatura “regolarmente
omologata e revisionata” e che la insuff‌icienza del volume
non inf‌iciava in alcun modo la prova, testimoniando solo il
tentativo del Neri di sottrarsi all’accertamento (il fatto è
del 4 settembre 2006).
Con il primo motivo, di carattere processuale, si so-
stiene la nullità assoluta della sentenza impugnata sul

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