F Cass. pen., sez. V, 21 novembre 2011, n. 42957 (c.c. 30 settembre 2011), P.G. in proc. pen. Schittulli ed altro

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2012
LEGITTIMITÀ
La necessità che venga salvaguardato in concreto il rap-
porto di pertinenzialità è ribadita anche dalla sentenza n.
14940/2009, che così assume un signif‌icato diverso da quel-
lo proposto dai ricorrenti. La lettura della motivazione con-
sente di apprezzare come mediante il richiamo alla senten-
za delle Sezioni Unite Civili, n. 12739 del 2005 (RV581954)
venga f‌issato il principio che il vincolo di pertinenza deve
essere ritenuto non esistente anche per i parcheggi rea-
lizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto
dalla legge n. 765 del 1967, ancorché costruiti dallo stesso
proprietario dell’immobile; tale affermazione dimostra che
occorre che venga sempre assicurata la “preventiva pos-
sibilità di identif‌icazione, alla luce della documentazione
depositata, degli immobili al cui asservimento potessero
essere destinati i boxes in fase di realizzazione”.
Se non accompagnata da specif‌iche garanzie, la deli-
berazione comunale n. 165 del 1997 comporta, a parere
della Corte, un def‌inito snaturamento della volontà della
legge Tognoli e si fonda su una interpretazione estensiva
dell’art. 9, citato, non consentita in presenza di una norma
di carattere derogatorio nei termini sopra richiamati.
In effetti, la previsione di una relazione tra i parcheggi e
una indistinta pluralità di soggetti che ricadono entro una
vasta area di tessuto cittadino densamente edif‌icato pre-
senta due caratteristiche non compatibili con le previsioni
e la ratio della legge del 1989. In primo luogo, risulta tra-
sformata la pertinenza tra parcheggi e specif‌ici immobili
in un apporto di pertinenza che f‌inisce per porre in rela-
zione i parcheggi in modo indifferenziato con l’intera area
servita. In secondo luogo, viene sovvertita l’impostazione
della legge, che muoveva dall’esistenza di un accordo tra
proprietari o titolari di immobili f‌inalizzato alla realizza-
zione di parcheggi destinati a servire le proprietà (e in
quanto tali non trasferibili disgiuntamente dalla proprietà
stessa), e4 si darebbe corso a un intervento d’iniziativa di
terzi, rivolto ad una pluralità di persone non individuate,
sollecitandone l’interesse all’acquisto; si tratta di imposta-
zione tipica di una iniziativa speculativa, che si caratteriz-
za per l’assunzione di rischio imprenditoriale e comporta
l’eventualità che i parcheggi realizzati restino in tutto o in
parte privi di destinazione.
Entrambe le caratteristiche ora evidenziate escludono
che possa trovare applicazione il regime di favore previsto
dalla legge n. 122 del 1989, introdotto al f‌ine di favorire
interventi di certa e chiara utilità sia per gli immobili ser-
viti sia per l’ordinato sviluppo urbano; solo queste f‌inalità
giustif‌icano il ricorso a semplice d.i.a. priva di oneri e la
possibilità di operare in deroga all’ordinaria disciplina ur-
banistica e di realizzare parcheggi in aree per le quali tale
destinazione non è prevista. L’eccezionalità della previsio-
ne normativa e la specif‌icità della ratio che la anima sono
alla base delle decisioni richiamate che, come ricordato,
escludono interpretazioni estensive delle disposizioni di
legge e ritengono tali disposizioni incompatibili con inter-
venti di carattere speculativo.
9. Sulla base delle considerazioni che precedono la
Corte ritiene di affermare il principio secondo cui la
realizzazione di parcheggi in forza del regime agevolato
previsto dall’art. 9 della L. n. 122 del 1989 può avvenire
ad opera di terzi e in aree anche non limitrofe a quelle
ove insistono gli immobili a condizione che detti immobili
siano individuati al momento di presentazione della d.i.a.
così da assicurare in concreto l’esistenza di una relazione
pertinenziale tra i parcheggi e le singole unità e da esclu-
dere che si versi in ipotesi di iniziativa speculativa, ipotesi
soggetta all’ordinaria disciplina urbanistica ed edilizia.
Va da sé, infatti, che il soggetto privato che intenda dare
risposta all’esigenza di spazi destinati a parcheggio rap-
presentata dalla collettività che grava su un’area cittadina
può avviare iniziative commerciali compatibili con gli stru-
menti urbanistici vigenti e secondo l’ordinario regime del
permesso di costruire, così sottoponendo l’opera ai controlli
preventivi necessari anche in relazione alle dimensioni e
all’impatto che questa riveste sul tessuto urbano.
La Corte ritiene per tali ragioni di respingere i ricorsi,
con conseguente condanna, ex art. 616 c.p.p., dei ricorrenti
al pagamento delle spese processali a ciascuno relative.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 21 NOVEMBRE 2011, N. 42957
(C.C. 30 SETTEMBRE 2011)
PRES. COLONNESE – EST. VESSICHELLI – P.M. FODARONI (PARZ. DIFF.) – RIC. P.G.
IN PROC. PEN. SCHITTULLI ED ALTRO
Falsità in atti y In certif‌icati o autorizzazioni am-
ministrative y Permesso di parcheggio per invalidi
y Riproduzione fotostatica y Apparenza ed utilizza-
zione come originale y Rilevanza penale y Sussisten-
za.
. In tema di falsità materiale, deve ritenersi la sus-
sistenza del reato qualora la condotta addebitata
all’agente consista nella creazione di un copia foto-
statica che abbia l’apparenza del documento originale
e non contenga una attestazione di conformità a que-
st’ultimo, che ne riveli la natura di copia (principio
affermato, nella specie, con riguardo ad un permesso di
parcheggio in aree destinate a disabili). (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 477; c.p., art. 482) (1)
(1) Per ulteriori approfondimenti giurisprudenziali sul tema della
utilizzazione di copie fotostatiche di permessi di parcheggio riservati
ad invalidi, si vedano: Cass. pen. sez. V, 14 giugno 2010, Giorgetti, in
questa Rivista 2011, 34; Cass. pen., sez. V, 24 maggio 2010, Altomonte,
ivi 2011, 623; Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2008, Maresta, ivi 2009, 170 e
Cass. pen., sez. V, 24 marzo 2006, Ceri, ivi 2006, 1160. Si veda, inoltre,
Cass. pen., sez. V, 8 aprile 1999, Pegoraro, in Rivista penale 1999, 447
la quale sembra discostarsi dall’indirizzo interpretativo prevalente
laddove afferma che la copia fotostatica non integra il reato di falsità
materiale commessa da privato, né altre ipotesi di falso documenta-
le, potendo semmai rilevare, ove detta riproduzione venga spacciata
per atto originale, sotto il diverso prof‌ilo della truffa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale
di Bari avverso la sentenza del locale Gip in data 20 luglio

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