Cass. civ., sez. V, 24 giugno 2011, n. 13952, Testa c. Regione Campania Settore Finanza Tributi ed altri

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giur
1/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
penale era stato def‌inito con decreto di archiviazione per
essere rimasto ignoto l’autore del reato.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la
Picale avanti al Tribunale di Napoli che con sentenza n.
289/05 del 9 dicembre 2004 / 12 gennaio 2005 rigettava il
gravame.
Ricorre per Cassazione Picale Rosaria con due motivi.
Resiste l’intimata con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, denuncia violazio-
ne e falsa applicazione della L. 24 dicembre 1969/990, art.
19, lett. A9, degli artt. 2697, 2727 e segg. c.c., 112, 115 e 116
c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 360
c.p.c., n. 5, per carente e contraddittoria motivazione della
sentenza in relazione alle risultanze delle deposizioni te-
stimoniali costituenti punto decisivo della controversia.
2. Entrambi i riferiti motivi sono insuscettibili di acco-
glimento.
Va richiamato, in premessa quanto statuito dalla Supre-
ma Corte secondo cui in tema di assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova ri-
chiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia
per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro
sia stato cagionato da veicolo o natante non identif‌icato
(L. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 19, comma 1, lett. A) ha
l’onere di provare sia che il sinistro si è verif‌icato per con-
dotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o
natante, sia che questo è rimasto sconosciuto; a quest’ulti-
mo f‌ine è suff‌iciente dimostrare che, dopo la denuncia del-
l’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini
compiute da queste o disposte dall’autorità giudiziaria,
per l’identif‌icazione del veicolo o natante investitore, ab-
biano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al
danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o com-
plesse (Cass., 8 marzo 1990, n. 1860).
Deve osservarsi inoltre che il legislatore ha inteso
predisporre tutti gli strumenti idonei ad identif‌icare ed a
perseguire penalmente colui che pone in essere condotte
obiettivamente lesive della sicurezza della circolazione
stradale e, svincolando tale attività dalla mera volontà del
danneggiato, ha rimarcato gli aspetti pubblicistici di cui è
permeata la materia.
Proprio la natura pubblicistica impone al danneggiato
una condotta “diligente” mediante formale denuncia op-
pure mediante esposizione esaustiva dei fatti a chi alla de-
nunzia o referto è tenuto. Tale adempimento, da conside-
rarsi indispensabile anche in vista delle sanzioni erogabili
per il caso di falsa denunzia, non è stato, viceversa, nella
specie, ritenuto provato dal Tribunale. E ciò sulla base
di una esauriente motivata valutazione delle risultanze
istruttorie, non suscettibile, in questa sede, del riesame,
nel merito, che la ricorrente sostanzialmente pretende.
Dal che appunto la reiezione del ricorso.
3. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, 24 GIUGNO 2011, N. 13952
PRES. PARMEGGIANI – EST. CIRILLO – P.M. ZENO (DIFF.) – RIC. TESTA (AVV.
ZARRELLI) C. REGIONE CAMPANIA SETTORE FINANZA TRIBUTI ED ALTRI (AVV.
LACATENA)
Veicoli y Tassa di circolazione y Consegna della
vettura per rivendita y Mancata comunicazione al-
l’ACI, da parte del rivenditore, dei dati del veicolo
y Conseguenze y Applicabilità, per il proprietario,
dell’esenzione temporanea dal pagamento del tri-
buto, ex art. 5 del D.L. n. 953/1982 y Esclusione y
Responsabilità del rivenditore verso il proprietario
y Conf‌igurabilità.
. In tema di tassa di possesso degli autoveicoli, nel
caso in cui il veicolo sia consegnato per la rivendita
ad un’impresa abilitata al suo commercio (nella spe-
cie, attraverso una procura irrevocabile a vendere), la
mancata tempestiva comunicazione all’ACI, da parte di
quest’ultima, dei dati del veicolo e degli estremi del ti-
tolo per il quale è stata eseguita la consegna impedisce
al proprietario di godere dell’esenzione temporanea
dal tributo ai sensi dell’art. 5, commi da 43 a 48, del
d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. con modif‌iche nella
legge 28 febbraio 1983, n. 53; ne consegue che resta
fermo in capo al proprietario del veicolo l’obbligo del
pagamento del tributo, mentre l’omissione dell’impresa
consegnataria del veicolo medesimo può costituire fon-
te di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale a
seconda dei casi) nei confronti del proprietario stesso.
(d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5) (1)
(1) Conformemente, v. Cass. civ. 22 aprile 1998, n. 4098, in questa
Rivista 1998, 772. In genere sul pagamento della tassa di circolazione
v. Cass. civ. 15 settembre 2009, n. 19875, ivi 2010, 230 e Cass. civ. 22
marzo 2005, n. 6167, ivi 2006, 421.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Testa Elisa, intestataria dell’autovettura tg. NA/
M28098, impugnava dinanzi alla CTP di Napoli l’avviso
d’accertamento e d’irrogazione di sanzioni per l’omesso
versamento della “tassa automobilistica” relativa all’anno
1999.
I primi giudici rigettavano l’impugnazione, affermando
che la ricorrente non aveva provato di non essere più pro-
prietaria della citata autovettura, in quanto non valeva
la procura notarile a venderla rilasciata alla ditta Auto-
mercato Canfora in data 29 dicembre 1998. Tale sentenza,
appellata dalla contribuente, è stata confermata dalla
CTR della Campania, che ha motivato la propria decisione
rinviando alle considerazioni dei giudici di prime cure e
ribadendo l’irrilevanza f‌iscale della “procura a vendere, la
citata macchina, ad altri”.
Ha proposto ricorso per cassazione, aff‌idato a due mo-
tivi e memoria, la contribuente; la Regione Campania si è
costituita con controricorso.

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