F Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2011, n. 2299, Accornero c. Sestri S.p.a, m.

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2012
Massimario
Assicurazione (Contratto di)
Assicurazione della responsabilità civile – Facoltà e ob-
blighi dell’assicuratore – Responsabilità per mala gestio
nei confronti dell’assicurato.
In tema di risarcimento danni da responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli, il termine di adempimento di 60
giorni che la legge accorda all’assicuratore per adempiere la
propria obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo dan-
neggiato rileva anche nei rapporti con l’assicurato, in quanto la
colposa violazione di quel termine fa sorgere in capo all’assicu-
ratore una responsabilità per “mala gestio” nei confronti dell’as-
sicurato, se a causa del ritardo il massimale, capiente all’epoca
del sinistro, sia divenuto incapiente, sicché, ricorrendo tale ipo-
tesi, l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato per
l’intero risarcimento cui questi sia tenuto verso il danneggiato.
F Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2011, n. 1083, Regini ed altri c.
Axa Assic. S.p.a. ed altro (c.c., art. 1917; l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 18; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144; d.l.vo
7 settembre 2005, n. 209, art. 145). [RV616268]
Autotrasporto
Obbligo di cronotachigrafo – Violazioni delle disposi-
zioni sui cronotachigraf‌i
In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigraf‌i di cui
ai regolamenti comunitari n. 3820 e 3821 del 1985, a seguito del-
l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, la competenza
ad eseguire i controlli è stata ripartita, ai sensi dell’art. 2 del d.m.
12 luglio 1995, tra il Ministero dell’Interno e il Ministero del La-
voro, provvedendo, ai “controlli su strada”, la Polizia stradale e,
ai “controlli nei locali delle imprese”, l’Ispettorato del lavoro. F
Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2011, n. 900, Dir. Prov. Lav. Como
c. Nelsa S.r.l. ed altri (nuovo c.s., art. 199; nuovo c.s., art. 200;
nuovo c.s., art. 204; d.m. 12 luglio 1995, art. 2). [RV616145]
Corte costituzionale
Sindacato di legittimità costituzionale – Giudizio inci-
dentale – Obbligo dell’assicuratore della r.c. di integrale
ristoro del danno non patrimoniale patito.
In tema di risarcimento danni da responsabilità civile, ove
l’assicuratore della r.c.a. abbia pagato l’intero massimale di
polizza nelle mani dell’assicuratore sociale che abbia agito in
surrogazione, successivamente sia stata depositata la sentenza
della Corte costituzionale n. 319 del 1989 (che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, commi secondo, terzo
e quarto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in
cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali,
sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l’assicuratore
della responsabilità civile, possano esercitare l’azione surro-
gatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento
dei danni alla persona non altrimenti risarciti), la vittima abbia
richiesto all’assicuratore della r.c.a. il ristoro integrale del dan-
no alla persona nonostante l’esaurimento del massimale, l’as-
sicuratore stesso non può invocare il principio dell’apparenza
del diritto per rif‌iutare il risarcimento del danno in favore della
vittima, venendo altrimenti frustrata l’eff‌icacia retroattiva delle
sentenze della Consulta. In tale ipotesi, all’assicuratore è con-
sentito unicamente, dopo avere risarcito la vittima, promuovere
l’azione di ripetizione di indebito oggettivo nei confronti dell’as-
sicuratore sociale per le somme a questo versate ed eccedenti il
massimale. F Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2011, n. 1083, Regini
ed altri c. Axa Assic. S.p.a. ed altro (d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 142; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28; c.c., art.
1189). [RV616267]
Sindacato di legittimità costituzionale – Giudizio inci-
dentale – Obbligo dell’assicuratore della r.c. di integrale
ristoro del danno non patrimoniale patito.
In tema di risarcimento danni da responsabilità civile derivante
dalla circolazione di veicoli, la circostanza che l’assicuratore,
prima della sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 1989
(con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in
cui non esclude che gli assicuratori sociali possano esercitare
l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito
al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti),
abbia pagato all’assicuratore sociale le somme da questi pretese
a titolo di surrogazione, esaurendo il massimale senza che la
vittima abbia potuto ottenere il pieno ristoro del danno non
patrimoniale alla persona, non può essere opposta alla vittima
che, dopo il deposito della sentenza della Consulta e prima che
il proprio diritto sia prescritto, richieda all’assicuratore mede-
simo un secondo pagamento a titolo di risarcimento del danno
non patrimoniale. F Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2011, n. 1083,
Regini ed altri c. Axa Assic. S.p.a. ed altro (l. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28; d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 142). [RV616266]
Depenalizzazione
Applicazione delle sanzioni – Cartella esattoriale – Op-
posizione
Nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emes-
sa a seguito di contravvenzione stradale, ove il giudice davanti
al quale l’opposizione è stata proposta si dichiari incompetente
per territorio, l’opponente è tenuto a riassumere la causa nel
termine indicato dal provvedimento di incompetenza o, in man-
canza, previsto dall’art. 50 c.p.c., ma non è tenuto a depositare
davanti al giudice, unitamente all’atto di riassunzione, anche
il provvedimento declinatorio della competenza; l’art. 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, infatti, impone all’opponente
soltanto l’onere di provare la tempestiva proposizione dell’atto
di opposizione, allegando copia dell’atto da lui impugnato, e
consente la declaratoria di inammissibilità (comma 1) soltanto
per tardiva proposizione dell’opposizione medesima. F Cass.
civ., sez. II, 31 gennaio 2011, n. 2299, Accornero c. Sestri S.p.a
(c.p.c., art. 50; att. c.p.c., art. 125; l. 24 novembre 1981, n. 689,
art. 22; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23). [RV616170]
Deposito (Contratto di)
Diritti del depositario – Compenso – Aff‌idamento in cu-
stodia di veicolo rubato da parte della polizia
Il contratto a favore di terzi, di cui all’art. 1411 c.c., può attri-
buire al benef‌iciario diritti, ma mai imporgli obblighi; pertanto,
nell’ipotesi in cui un autoveicolo oggetto di furto sia recuperato
dalla polizia giudiziaria ed aff‌idato ad un depositario, questi non
può pretendere dal proprietario, o dell’impresa assicuratrice
che abbia risarcito il danno a quest’ultimo, alcun corrispettivo
per il deposito se né la polizia né egli stesso abbiano informato il

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