F Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2011, n. 22508, Prefettura Ufficio Territoriale Governo Catanzaro ed altro c. N.F.

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giur
2/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
economica della mancata liquidazione del danno alla sa-
lute per un così breve intervallo di tempo.
6.- Col quinto motivo la sentenza è censurata per vio-
lazione di norme di diritto ed omessa o insuff‌iciente mo-
tivazione in ordine alla liquidazione di Euro 80.000 di cui
sopra, sostenendosene la irrisorietà.
6.1. - Escluso che la liquidazione (tra l’altro effettuata
in relazione all’epoca della sentenza di primo grado) sia
irrisoria, la Corte d’appello ha motivatamente giustif‌icato
la liquidazione con le osservazioni di cui alle pagine 17 e
18 della sentenza, che in larga misura considerano proprio
quanto i ricorrenti a torto affermano essere stato preter-
messo. Né in alcun modo indicano quale sarebbe stata,
a loro avviso, una liquidazione non irrisoria o comunque
equa.
7. - Il sesto ed ultimo motivo, concernente il rigetto
del motivo d’appello relativo alla liquidazione delle spese
di primo grado (Euro 20.000, ritenuta insuff‌iciente) è
inammissibile per assoluta inadeguatezza del quesito di
diritto e delle indicazioni da offrire ex art. 366 bis c.p.c.,
essendo sostanzialmente domandato solo se la censura sia
fondata.
8. - Conclusivamente, respinto il ricorso incidentale e
tutti i motivi del ricorso principale ad esclusione del terzo,
la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con
rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione,
aff‌inché rinnovi l’apprezzamento sulla liquidazione del
danno non patrimoniale complessivamente subito da cia-
scun congiunto.
Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del giudi-
zio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 28 OTTOBRE 2011, N. 22508
PRES. TRIFONE – EST. DE STEFANO – P.M. GOLIA (DIFF.) – RIC. PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO CATANZARO ED ALTRO (AVV. GEN. STATO) C. N.F.
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y Il-
legittimità y Conseguenze y Risarcimento del danno
y Esclusione.
. La domanda risarcitoria nei confronti della P.A. per
illegittimo esercizio di una funzione pubblica, se venga
dedotta la lesione di un interesse legittimo, può esser
fonte di responsabilità aquiliana e, quindi, dar luogo
al risarcimento del danno ingiusto. L’ingiustizia, però,
non può considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità
dell’esercizio della funzione amministrativa, dovendo
invece il giudice procedere, in ordine successivo, an-
che ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b)
l’accertato danno sia qualif‌icabile come ingiusto, in
relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante
per l’ordinamento (a prescindere dalla qualif‌icazione
formale di esso come diritto soggettivo); c) l’evento
dannoso sia riferibile, sotto il prof‌ilo causale, facen-
do applicazione dei criteri generali, ad una condotta
della P.A.; d) l’evento dannoso sia imputabile a respon-
sabilità della P.A., basata non soltanto sul mero dato
obiettivo dell’illegittimità del provvedimento, ma su di
una più penetrante indagine in ordine alla valutazione
della colpa o del dolo. (Nella fattispecie è stato negato
il risarcimento del danno ad automobilista al quale era
stata ingiustamente sospesa la patente di guida) (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 2043; nuovo c.s., art. 218) (1)
(1) Principio ripreso da Cass. civ. 17 ottobre 2007, n. 21850, in
Ius&Lex, dvd n. 2/2012, ed. La Tribuna, e Cass. civ. 22 dicembre 2006,
n. 27498, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Va rilevato:
1.1. che il Ministero dell’Interno e la Prefettura - Uff‌icio
Territoriale del Governo di Catanzaro ricorrono - aff‌idan-
dosi ad un unitario motivo - per la cassazione della sen-
tenza n. 1693/05 del 28 ottobre 2005 del giudice di pace di
quel capoluogo, con cui la Prefettura è stata condannata
al pagamento di Euro 600,00 a favore di N. F., a titolo di
risarcimento del danno da lui patito per l’illegittima so-
spensione bimestrale della sua patente di guida, poi an-
nullata con sentenza;
1.2. che non resiste con controricorso l’intimato, né al-
cuno compare alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Deve al riguardo considerarsi:
2.1. che i ricorrenti sviluppano un unitario motivo, di
violazione dei principi informatori della materia della re-
sponsabilità extracontrattuale, sostenendo la carenza di
colpa dell’amministrazione per l’incertezza della interpre-
tazione delle norme in tema di sospensione della patente,
nonché la mancanza di prova di un danno ingiusto risarci-
bile, in difetto di allegazioni e prove sulle concrete attività
il cui compimento è stato impedito dal provvedimento
illegittimo e sulle modalità di compromissione di libertà e
personalità dell’attore;
2.2. che le sentenze del giudice di pace, pronunciate
ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., nel regime anteriore
alle modif‌iche di cui al D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, sono
ricorribili per cassazione, ove violino inderogabili norme
processuali, costituzionali o comunitarie o i principi infor-
matori della materia (i quali non corrispondono a singole
norme poste nella materia, né alle regole accessorie e
contingenti che non la qualif‌icano nella sua essenza, ma
costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positi-
va, il cui mancato rispetto comporta una decisione ingiu-
sta, censurabile in sede di legittimità), nonché quando la
motivazione sia del tutto omessa o meramente apparente
(Cass. 4 maggio 2011, n. 9579) o fondata su affermazio-
ni in radicale ed insanabile contraddittorietà (Cass. 17
novembre 2004, n. 21752; Cass. 10 maggio 2005, n. 9752;
Cass. 28 marzo 2007, n. 7581; Cass. 3 novembre 2008, n.
26426; Cass. 29 gennaio 2010, n. 2043; Cass. 5 aprile 2011,
n. 7706), con esclusione quindi tra l’altro delle presunte
violazioni dei principi in tema di onere della prova (Cass.

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